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REGOLAMENTAZIONE MEZZI DI SALVATAGGIO
PER CONDUTTORI TAVOLE A VELA
(informazioni aggiornate all'anno 2006)


Con propria circolare prot. n. 4507-S036/RA/ln di data 31/05/2006 il Responsabile del Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento, dott. Roberto Andreatta, ha scritto:
Oggetto: Circolare sulla regolamentazione mezzi di salvataggio per i conduttori tavole a vela.
Per doverosa informazione si trasmette in allegato alla presente copia della determinazione n. 68 di data 31/05/2006 avente per oggetto: "L.P. n. 9/2001, art. 31, comma 3. Regolamentazione dei mezzi individuali di salvataggio per i conduttori di tavole a vela sulle acque del lago di Garda trentino e sui rimanenti laghi appartenenti al demanio idrico provinciale", relativa alla nuova L.P. n. 2/2006 di modifica dell'art. 20 della L.P. n. 9/2001.
Con questa modifica di legge la volontà del legislatore è stata quella di adeguare, in senso ampliativo, la precedente disciplina provinciale (che indicava come unico dispositivo di sicurezza il giubbotto) al quadro normativo nazionale e comunitario, come emergente in particolare dal regolamento sulla sicurezza per la navigazione da diporto di cui al Decreto 478/99, il quale parla più genericamente (anziché di giubbotto) di "mezzo di salvataggio individuale".
Per effetto della modifica dunque costituiscono idonei strumenti di sicurezza tutti i tipi di cinture di salvataggio purché conformi al D. Dirig. 10 maggio 1996, ossia del tipo a "giubbotto" o a stola, modelli 100 (EN395), 150 (EN396), 275 (EN399) e 50 (EN393) e in ogni caso dotati di strisce retroriflettenti.
Per quanto concerne infine le mute, le stesse sono da considerarsi mezzo di salvataggio individuale qualora specificatamente omologate al galleggiamento ai sensi dell'art. 3.4 "Prevenzione di annegamenti (gilé di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)" e dell'art. 3.4.1 "Sostegni alla galleggiabilità" dell'allegato II della Direttiva della Comunità Economica Europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.
In tal senso è bene chiarire dunque, che non qualsivoglia tipo di muta deve considerarsi legittimo strumento sostitutivo dei diversi tipi di cintura di salvataggio, ma solo le mute rispondenti alle caratteristiche di omologazione citate.
Distinti saluti.
IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott. Roberto Andreatta -
Si riporta, quindi, il testo della determinazione n. 68 di data 31/05/2006 più sopra citata:

SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Prot. n. 84-S036
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 68 DI DATA 31 Maggio 2006
O G G E T T O: L.P. n. 9/2001, art. 31, comma 3. Regolamentazione dei mezzi individuali di salvataggio per i conduttori di tavole a vela sulle acque del lago di Garda trentino e sui rimanenti laghi appartenenti al demanio idrico provinciale.
Vista la legge provinciale 19 maggio 2006, n. 2 con la quale è stata introdotta la possibilità di utilizzare diverse tipologie di mezzi di salvataggio individuale per i conduttori delle tavole, modificando il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9 che obbligava l'uso esclusivo del giubbotto di salvataggio sul lago di Garda;
visto che la L.P. n. 2/2006 di fatto impone per i conduttori delle tavole a vela sul lago di Garda trentino l'obbligo di indossare mezzi individuali di salvataggio con requisiti di sicurezza già regolamentati dalla normativa nazionale e/o omologati secondo le direttive CEE; ciò premesso;
IL DIRIGENTE
  • visto l'art. 1 della L.P. 19 maggio 2006, n. 2;
  • visto l'art. 20, comma 3 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9;
  • visto l'art. 31, comma 3 della L.P. 15 novembre 2001, n. 9;
  • visto l'art. 39, comma 2 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16;
  • visto l'art. 22, comma 4 del D.M. 21 gennaio 1994, n. 232;
  • visto l'art. 2 del D.Dirig. 10 maggio 1996, G.U. 11.05.1996, n. 109;
  • visto l'art. 5, comma 1 del D.M. 5 ottobre 1999, n. 478;
  • visto l'art. 6, comma 2 del D.M. 5 ottobre 1999, n. 478;
  • vista la Direttiva 89/686/CEE;
  • visto il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
DETERMINA
  1. i conduttori delle tavole a vela sui laghi appartenenti al demanio idrico provinciale dovranno indossare mezzi individuali di salvataggio del tipo specificatamente omologato al galleggiamento ai sensi dell'art. 3.4 "Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)" e dell'art. 3.4.1 "Sostegni alla galleggiabilità" dell'allegato II della Direttiva della Comunità Economica Europea 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale;
  2. i mezzi di salvataggio individuale dovranno essere marcati CE con riportati gli estremi dell'omologazione specifica al galleggiamento rilasciata da un Organismo Notificato ai sensi del Decreto Legislativo n. 475/1992 di attuazione della direttiva 89/686/CEE.
FB
IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Roberto Andreatta

Segue la tabella con riportati i riferimenti normativi più sopra citati e le caratteristiche richieste:
normativa CE
NORME EUROPEE CEN
(informazioni aggiornate all'anno 2006)
normeEN 393EN 395EN 396EN 399
Galleggiabilità tipo
per persona di 70 kg
50 Newton
5.1 kg di forza
Aiuto al galleggiamento
100 Newton
10.2 kg di forza
Giubbotto di salvataggio
150 Newton
15.3 kg di forza
Giubbotto di salvataggio
275 Newton
28.1 kg di forza
Giubbotto di salvataggio
Impiego Navivazione costiera,
cabotaggio, spiaggia
Navigazione costiera Navigazione d'altura Navigazione d'altura,
condizioni estreme
ed uso professionale
Tipo di imbarcazione Canoa-kayak, windsurf, derive, sci-nautico Imbarcazioni a vela e a motore Imbarcazioni a vela e a motore Barche a vela e a motore, navi industriali o professionali
Caratteristiche e prestazioni del giubbotto o dell'aiuto al galleggiamento Non è auto-raddrizzante
Mantiene le vie respiratorie
di una persona cosciente
fuori dell'acqua
Assicura il raddrizzamento in 10 secondi Assicura il raddrizzamento in 5 secondi, ad una persona attrezzata di cerata Assicura il raddrizzamento in 5 secondi, ad una persona anche se indossa pesanti indumenti di protezione
il giubbotto deve sostenere la testa della persona sia sui lati che dietro
Descrizioni:
Colore
Materiale riflettente
Fischietto
Impugnatura di recup.
Cinghia inguinale

Non prescritti
No
Non obbligatorio
Non obbligatorio
No

Colore regolam.
Superf = 100 cm2
Obbligatorio
Non obbligatorio
Raccomandato

Colore regolam.
Superf = 300 cm2
Obbligatorio
Obbligatorio
Raccomandato

Colore regolam.
Superf = 100 cm2
Obbligatorio
Non obbligatorio
Raccomandato
NB: è possibile procedere con la consultazione delle normative provinciali dalle pagine predisposte dal competente servizio: apre nuova paginaLINK.