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...:: Ufficio/Servizio ISTRUZIONE ::... LEGGE PROVINCIALE 30/78
NOTA BENE :::| Legge abrogata dall'art. 13 del d.p.p. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, ai sensi dell'art. 119 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; |::: :::| per alcune disposizioni transitorie connesse all'abrogazione vedi l'art. 12 del d.p.p. n. 24-104/Leg del 2007 |::: ( Segue il Testo Previgente: al 31/08/2006 )
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INDICE ARTICOLI:
LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1978, n. 30 Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori (1) (b.u. 22 agosto 1978, n. 41)
Articolo 1 - Obiettivi
La Provincia autonoma di Trento favorisce l'esercizio del diritto allo studio attraverso i servizi e gli interventi previsti dalla presente legge.
La Provincia si prefigge, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico e favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi più alti degli studi;
- eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale che ostacolano una reale uguaglianza di opportunità educative;
- favorire iniziative di educazione ricorrente;
- sostenere la funzionalità dei consigli di circolo e di istituto, con particolare riferimento alla sperimentazione didattica;
- promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture scolastiche ordinarie.
Nell'attuazione della presente legge sarà data la preferenza ai servizi destinati alla scuola dell'obbligo e a quelli di carattere collettivo; sarà inoltre curato il coordinamento con gli altri servizi sociali e culturali svolti a favore della comunità.
  
Articolo 2 - Destinatari
Sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge gli alunni residenti nella provincia di Trento che frequentano - anche al di fuori della provincia, ove ciò sia necessario per giustificati motivi - scuole dell'obbligo e istituti di istruzione secondaria superiore ed artistici a carattere statale, parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, nonché i lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui al successivo articolo 10. Alla fruizione gratuita dei libri di testo sono ammessi anche gli alunni che comunque adempiano regolarmente all'obbligo di istruzione elementare.
Sono altresì ammessi a fruire dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), e), f), g) e h), purché non usufruiscano di altre agevolazioni, gli studenti non residenti in provincia frequentanti, anche temporaneamente, scuole dell'obbligo e istituti d'istruzione secondaria superiore ed artistica a carattere statale, ovvero parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti con sede in provincia.
Ai fini della presente legge si considerano di condizioni economiche disagiate le famiglie che fruiscano dell'assistenza economica di base erogata dalla Provincia o ne abbiano i requisiti (2).
  
Articolo 3 - Servizi ed interventi
La Provincia persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 attraverso:
- servizi di mensa;
- servizi di trasporto;
- fornitura di libri di testo, di buoni libro e di altre dotazioni librarie e didattiche di uso individuale o collettivo;
- concessione di assegni di studio;
- attività integrative della scuola;
- iiniziative di educazione ricorrente;
- iniziative volte a favorire la piena partecipazione alle attività scolastiche degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- ogni altro intervento idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 (3).
  
Articolo 4 - Delega ai Comprensori
Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dal precedente articolo 3, ad eccezione di quelli di trasporto, sono delegate ai comprensori. Quelle relative alla fornitura dei libri di testo sono esercitate dai comprensori e dalle istituzioni scolastiche secondo quanto disposto dall'articolo 7 (4).
La data di inizio dell'esercizio delle predette funzioni da parte dei singoli comprensori sarà stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la giunta del comprensorio interessato, avuto riguardo all'esigenza che risulti garantito, attraverso l'accertamento della sussistenza presso ciascun comprensorio di un adeguato grado di organizzazione, il corretto esercizio delle funzioni delegate. La data anzidetta dovrà essere compresa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e rispettivamente, per i comprensori i cui organi non siano stati ancora costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno decorrente dal 1° settembre successivo alla costituzione degli organi medesimi.
Sino alle date stabilite ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale provvede direttamente o tramite i patronati scolastici alla realizzazione degli interventi delegati ai sensi del presente articolo.
In ordine alle funzioni delegate ai sensi del presente articolo troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'apposito provvedimento legislativo, con il quale saranno disciplinati in modo organico i rapporti con i comprensori in dipendenza dell'attribuzione ai medesimi, da parte della Provincia, di funzioni amministrative inerenti a materie di competenza autonoma. In tale provvedimento saranno previste, in particolare, le forme della partecipazione dei comprensori alle determinazioni da adottarsi dalla Provincia nelle varie fasi di impostazione e attuazione delle deleghe, nonché gli strumenti atti a garantire l'armonico inquadramento delle funzioni delegate nell'ambito della programmazione provinciale.
  
Articolo 5 - Servizi di mensa
Gli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate sono ammessi al servizio di mensa gratuitamente; gli altri alunni e quelli degli istituti di istruzione secondaria superiore sono ammessi a condizioni di prezzo agevolato, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta provinciale sentita la conferenza dei presidenti dei comprensori.
Il servizio mensa è istituito per gli alunni della scuola dell'obbligo frequentanti il tempo pieno o il tempo prolungato o altre attività didattiche pomeridiane.
In alternativa al servizio di mensa nelle scuole dell'obbligo può essere attuato, sentito il consiglio di circolo o di istituto, il doppio servizio di trasporto.
Possono essere altresì istituiti i servizi di mensa per gli studenti delle scuole secondarie superiori che frequentino lezioni pomeridiane nonché per quelli costretti ad alloggiare fuori famiglia a causa della notevole distanza dalla scuola.
Alla realizzazione del servizio di mensa si provvede tramite appalti o convenzioni, con organi collegiali, enti, istituzioni, cooperative, associazioni o privati che siano in grado di assicurare il buon funzionamento del servizio sotto il profilo educativo, igienico e dietetico.
Al servizio di mensa è ammesso altresì il personale insegnante tenuto a prestare, durante la mensa, attività di vigilanza e di assistenza agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori frequentanti rispettivamente il tempo pieno o il tempo prolungato. La quota mensa a carico del predetto personale è determinata annualmente dalla Giunta provinciale; al finanziamento dei relativi oneri si provvede con le quote a carico del personale insegnante e con i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 (5).
  
Articolo 6 - Servizio di trasporto
La Provincia assicura lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico secondo apposite modalità stabilite con legge provinciale (6).
  
Articolo 7 - Risorse didattiche
1. Nella scuola elementare i libri di testo adottati ai sensi delle disposizioni vigenti sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni che comunque adempiano l'obbligo scolastico a cura del competente circolo didattico ovvero istituto comprensivo di scuola elementare e media.
2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino al compimento dell'obbligo scolastico i libri di testo sono forniti agli alunni in comodato gratuito; i libri, ivi compresi quelli utilizzabili dagli studenti oltre il periodo dell'obbligo scolastico, possono essere trattenuti in proprietà previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina. Per le scuole superiori, in relazione all'obbligo scolastico, in alternativa al comodato gratuito, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta provinciale, può essere rimborsato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile per l'acquisto diretto dei libri di testo.
3. Le scuole secondarie di secondo grado possono erogare buoni per l'acquisto di libri di testo a favore degli studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico capaci e meritevoli e in condizioni di bisogno, secondo criteri definiti dalle scuole medesime. Possono altresì, al medesimo scopo, costituire una propria dotazione di libri di testo da assegnare in comodato gratuito.
4. I comprensori possono concedere facilitazioni per l'acquisto di libri di testo a favore di studenti che frequentino, per giustificati motivi, scuole ubicate al di fuori del territorio provinciale, ovvero scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute aventi sede in provincia di Trento non ammesse a godere degli interventi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (7).
  
Articolo 8 - Assegni di studio
Agli alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, sono concessi assegni di studio per far fronte:
- alle spese di trasporto;
- alle spese di alloggio, ove costretti a risiedere fuori famiglia per obiettive difficoltà di trasporto;
- alle spese per l'accesso al servizio di mensa;
- omissis...
- alle spese per tasse di iscrizione e frequenza.
Agli studenti frequentanti scuole dell'obbligo ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed appartenenti a famiglie con un reddito inferiore a quello che verrà determinato annualmente dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, possono essere concessi assegni di studio a parziale copertura delle spese di cui al primo comma.
Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo è necessario che lo studente abbia conseguito la promozione in unica sessione alla classe frequentata nell'anno scolastico cui gli interventi stessi si riferiscono, con esclusione di ripetenza o di riparazione che non sia stata causata da gravi e documentati motivi, durante il ciclo di studi.
La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso, al reddito di ammissione e al merito scolastico.
Per la concessione degli assegni di studio di cui al presente articolo ai figli di imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e residenti nelle zone particolarmente svantaggiate di cui all'articolo 7 del provvedimento legislativo concernente "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna", la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa (8).
  
Articolo 8 bis - Spese di convitto
1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso e al merito scolastico (9).
  
Articolo 9 - Attività integrative della scuola
Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa i comprensori possono realizzare interventi o erogare contributi ai consigli di circolo e di istituto diretti a sostenere le attività integrative della scuola. Dette iniziative devono essere previste in programmi predisposti dai competenti organi scolastici e volte ad ampliare il campo delle attività formative, degli interessi culturali ed espressivi degli alunni. Qualora gli organi scolastici richiedano la realizzazione diretta delle iniziative previste nei programmi, i comprensori assegnano il contributo nel limite delle disponibilità previste dal piano di utilizzo di cui all'articolo 13.
La Giunta provinciale determina annualmente la percentuale di concorso delle famiglie alle spese relative alle attività di cui al presente articolo.
Alla realizzazione diretta delle iniziative di cui al presente articolo il comprensorio provvede mediante convenzioni e consulenze con enti, scuole, istituzioni, cooperative, associazioni o privati che siano in grado di assicurare il servizio sotto il profilo educativo.
Alla assegnazione ed erogazione dei fondi alle scuole di cui all'articolo 2 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, nonché del presente articolo, provvede direttamente il comprensorio (10).
  
Articolo 10 - Iniziative di educazione ricorrente
Al fine di ampliare le opportunità educative offerte alla comunità vengono promosse o favorite iniziative di educazione ricorrente, con particolare riguardo ai corsi sperimentali previsti dai contratti collettivi di lavoro e di scuola popolare.
Qualora dette iniziative vengano realizzate da enti, scuole e istituzioni o associazioni, potranno essere concessi appositi contributi, sentiti i consigli scolastici distrettuali. Detti contributi potranno essere erogati in via anticipata nella misura del 50 per cento ed il saldo verso presentazione di analitica documentazione delle spese sostenute.
  
Articolo 11 - Altri interventi
Le modalità di realizzazione degli interventi di cui alle lettere g) e h), dell'articolo 3, ivi compresi quelli rivolti a favorire la funzionalità degli organi collegiali della scuola, sono determinate sentiti i consigli scolastici distrettuali e sentiti i consigli di circolo e di istituto ove sia prevista la partecipazione di questi ultimi alla realizzazione degli interventi stessi.
In particolare per gli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali gli interventi di cui all'articolo 3, lettera g), saranno volti ad assicurare la loro piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e potranno consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto anche individualizzati, di idonea assistenza durante l'attività scolastica e di altri interventi di sostegno didattico.
  
Articolo 12 - Rendiconto degli organi collegiali
Al termine di ciascun anno scolastico i consigli di circolo e di istituto dovranno compilare un rendiconto dei fondi loro assegnati per la realizzazione degli interventi loro demandati ai sensi della presente legge. Le somme eventualmente non utilizzate saranno impiegate per le attività programmate per l'anno successivo. A richiesta, i consigli sono tenuti a fornire copia degli atti e provvedimenti concernenti la programmazione e l'impiego di detti fondi.
  
Articolo 13 - Piano annuale - assegnazioni ed erogazioni dei fonti ai comprensori
Fino a quando non sarà diversamente disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, i rapporti finanziari con i comprensori sono disciplinati dalle norme contenute nel presente articolo.
Al fine di corrispondere in modo equilibrato ai fabbisogni delle diverse parti del territorio provinciale la Giunta provinciale approva un piano unitario di interventi riferito alle parti degli anni scolastici ricadenti nell'esercizio finanziario successivo, contenente la ripartizione tra i comprensori dei relativi finanziamenti.
Per tale ripartizione saranno individuati parametri tenendo principalmente conto:
- della popolazione di età compresa tra i 6 e i 18 anni residente in ciascun comprensorio in base all'ultimo censimento;
- del numero degli iscritti alle scuole di cui all'articolo 2 esistenti nell'area comprensoriale;
- del numero degli alunni di ciascun comprensorio frequentanti attività scolastiche pomeridiane.
L'erogazione ai comprensori dei fondi assegnati è disposta mediante versamento degli stessi alle tesorerie comprensoriali in via anticipata e in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun ente. A tal fine i comprensori invieranno a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi ai fabbisogni di cassa distinti per tipi di spesa (11).
  
Articolo 14 - Impegno di fondi
Per consentire la continuità delle erogazioni previste nel piano di cui all'articolo 13 della presente legge, che fa riferimento all'anno scolastico, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa nell'esercizio finanziario di inizio del piano anche nei confronti degli stanziamenti dell'esercizio successivo, nei limiti riferibili allo stanziamento disposto per l'esercizio in cui è approvato il piano, rimanendo subordinata l'effettuazione dei pagamenti allo stanziamento in bilancio della spesa stessa.
  
Articolo 15 - Soppressione dei patronati scolastici
Il consorzio provinciale dei patronati scolastici e i patronati siti nei comprensori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già costituito i rispettivi organi, sono soppressi e posti in liquidazione con effetto dal 1° settembre 1978.
Gli altri patronati scolastici sono soppressi e posti in liquidazione alla data coincidente con l'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate stabilita ai sensi dell'articolo 4.
I consigli di amministrazione e i commissari straordinari già scaduti o che dovessero scadere nel frattempo sono prorogati fino alla data di soppressione degli enti stessi.
La Provincia succede ai patronati scolastici ad al loro consorzio provinciale nella proprietà dei rispettivi beni immobili e mobili, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati e acquisisce direttamente le risultanze finali della gestione di liquidazione secondo le modalità indicate nei commi successivi.
La Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per ciascun patronato e per il consorzio per la durata massima di 6 mesi, con il compito di approntare ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione nonché ad ogni altro adempimento connesso con la gestione degli enti medesimi.
Al termine del mandato ciascun commissario liquidatore provvederà a redigere ed a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria patrimoniale a tale data dell'ente soppresso corredata di una relazione illustrativa e ad effettuare nel contempo il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Provvederà inoltre ad effettuare la consegna a funzionari designati dalla Giunta provinciale, mediante la redazione di appositi verbali, dei beni mobili ed immobili, degli archivi e di quanto altro appartenente all'ente soppresso. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.
In appositi capitoli delle entrate e della spesa del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1979 e successivi in relazione a quanto disposto dal primo e secondo comma saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dai commissari liquidatori di cui al precedente comma.
Le indennità di buonuscita, nell'ammontare accertato dai commissari liquidatori, sono versate al tesoriere provinciale ed introitate in apposito capitolo dei bilanci della Provincia, per essere erogate, al momento della cessazione del rapporto di servizio per qualunque causa, ai rispettivi titolari nella misura loro spettante alla data di trasferimento, salvo quanto potrà esser disposto con altro provvedimento legislativo.
Con deliberazione della Giunta provinciale i beni immobili e mobili potranno essere trasferiti a titolo gratuito in uso o in proprietà, con preferenza ai comprensori o ai comuni per essere destinati ad attività di assistenza scolastica.
Col provvedimento di nomina dei commissari liquidatori dei patronati e del loro consorzio, potrà essere disposta la corresponsione a loro favore, a carico del bilancio della Provincia, di una somma a titolo di rimborso-spese forfettario, entro i seguenti limiti:
- fino a lire 50.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni fino a 10.000 abitanti e per il consorzio provinciale dei patronati scolastici;
- fino a lire 100.000 mensili per i patronati scolastici dei comuni oltre i 10.000 abitanti.
  
Articolo 16 - Inquadramento del personale
Gli insegnanti elementari di ruolo assegnati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ai patronati scolastici della provincia di Trento e al loro consorzio provinciale e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano ancora in servizio ai sensi del medesimo articolo presso i patronati stessi, sono trasferiti ed inquadrati, con decorrenza 1° ottobre 1978, nei ruoli della Provincia autonoma di Trento.
Il personale di cui al comma precedente in possesso del parametro 397 verrà inquadrato in soprannumero nel ruolo speciale dell'istruzione - parte prima - carriera di concetto, nella qualifica di segretario principale con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità di ruolo complessivamente maturata nella qualifica di provenienza, dedotti gli anni previsti per il raggiungimento del parametro in godimento, come indicati dalla tabella D) allegata al decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88.
Se più favorevole, e ferma restando l'anzianità giuridica determinata con le modalità di cui al comma precedente, il personale di cui al primo comma verrà inquadrato nella qualifica di segretario principale - II classe di stipendio - con l'attribuzione degli aumenti biennali già acquisiti nel parametro di provenienza.
Il personale di cui al presente articolo ha titolo al successivo sviluppo di carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'articolo 44 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche; allo stesso si applicano anche le disposizioni di cui al secondo e dodicesimo comma dell'articolo 51 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, nonché quanto previsto dall'articolo 59 della medesima legge.
È fatto salvo per il personale di cui al primo comma il diritto di chiedere entro il 30 settembre 1978 di rimanere alle dipendenze dello Stato.
Il personale di cui al primo comma che si trovi in servizio presso i patronati scolastici che saranno soppressi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15, sarà inquadrato nei ruoli provinciali con le modalità di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di soppressione dell'ente.
  
Articolo 17 - Inquadramento del personale
Il personale non insegnante che al 1° settembre 1977 risultava in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti che vengono soppressi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 15 e che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi ancora in servizio presso i medesimi enti con mansioni di carattere amministrativo, è inquadrato occorrendo anche in soprannumero con decorrenza dalla data di cui al comma sopraddetto, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo amministrativo con il riconoscimento, ai fini della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, del servizio prestato con le medesime mansioni presso l'ente di provenienza.
Al personale di cui al presente articolo si applicano, ai fini del successivo sviluppo di carriera, le disposizioni di cui all'articolo 59 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.
  
Articolo 18 - Relazione informativa
La Giunta provinciale presenta annualmente alla commissione legislativa competente una relazione contenente il piano annuale degli interventi di cui al precedente articolo 13, dati informativi sull'esercizio delle funzioni delegate nonché gli elementi che possano consentire alla commissione medesima la più completa valutazione delle attività programmate e dei risultati raggiunti.
  
Articolo 19 - Norme transitorie
Fino a quando la Provincia si avvale dei patronati scolastici, ai termini del terzo comma dell'articolo 4, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i patronati stessi sono tenuti a produrre domanda di contributo entro il mese di maggio e l'erogazione dei contributi assegnati è disposta con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 13 della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge la data di cui al comma precedente è stabilita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Entro i 15 giorni successivi la Giunta provinciale approva il piano annuale per il 1978 che avrà riguardo all'anno scolastico 1978/79 sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.
  
Articolo 20 - Abrogazione di leggi
Per l'anno scolastico 1977/78 gli interventi di assistenza scolastica continuano ad essere svolti nell'osservanza delle leggi attualmente vigenti.
Con effetto dal 1° settembre 1978 cessano di applicarsi le disposizioni recate dalle leggi di cui al comma precedente, in quanto non compatibili con quelle disciplinate dalla presente legge.
Con effetto dal 1° settembre 1978 è abrogata la legge provinciale 30 giugno 1959, n. 8.
Con effetto dal 1° settembre 1978 è abrogata la lettera b) dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente borse di studio per studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado superiore.
  
Articolo 21 - Art. 24 - omissis...(12)
NOTE
(1) Le norme di questa legge in materia di programmazione degli interventi (ferme restando quelle sulle funzioni dei comprensori) non sono più efficaci, secondo quanto previsto dall'art. 21 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Vedi anche l'art. 20 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5. (2) Articolo così modificato dall'art. 37 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1 e dall'art. 86 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (3) Vedi anche l'art. 8 della l.p. 25 gennaio 1982, n. 3 e l'art. 15 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4. (4) Comma così modificato dall'art. 86 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10. (5) Articolo così modificato dall'art. 1 l.p. 23 giugno 1986, n. 15 e dall'art. 1 della l.p. 6 maggio 1988, n. 19. (6) Vedi anche le deliberazioni della Giunta provinciale 5 luglio 1996, n. 8411 (b.u. 22 ottobre 1996, n. 47) e 2 giugno 2000, n. 1350 (b.u. 4 luglio 2000, n. 28). (7) Articolo già sostituito dall'art. 1 l.p. 20 maggio 1980, n. 12, modificato dall'art. 1 l.p. 23 giugno 1986, n. 15, dall'art. 37 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, così sostituito dall'art. 86 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10 e modificato dall'art. 50 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Vedi anche l'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3. (8) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 1 settembre 1980, n. 30, dall'art. 1 della l.p. 23 giugno 1986, n. 15 e dall'art. 56 della l.p. 7 aprile 1992, n. 14, che è il provvedimento legislativo citato in materia di "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna". Vedi anche l'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3. (9) Articolo aggiunto dall'art. 50 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. (10) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 23 giugno 1986, n. 15. (11) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 giugno 1986, n. 15 e dalla tabella A del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. (12) Disposizioni finanziarie.
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