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STATUTO


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INDICE ARTICOLI


ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Il Comprensorio Alto Garda e Ledro è ente di diritto pubblico a norma dell'articolo 1 della Legge Provinciale 7 dicembre 1973 - n. 62. Esso è costituito a' sensi dell'articolo 20 della Legge Provinciale 2 marzo 1964 - n. 62 e dal presente Statuto.
A norma dell'articolo 3 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico, approvato con la Legge Provinciale 12 settembre 1967, n. 7, fanno parte del Comprensorio i Comuni: ARCO - BEZZECCA - CONCEI - DRENA - DRO - MOLINA DI LEDRO - NAGO-TORBOLE - PIEVE DI LEDRO - RIVA DEL GARDA - TENNO - TIARNO DI SOPRA - TIARNO DI SOTTO. Dal 1° gennaio 2010 i sei comuni della Valle di Ledro si sono unificati nel nuovo COMUNE DI LEDRO
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ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE

Il Comprensorio assume la denominazione di Comprensorio Alto Garda e Ledro.
La sede del Comprensorio è fissata nel Comune di Riva del Garda.
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ARTICOLO 3 - FINALITA'

Il Comprensorio è unità territoriale di programmazione socio - economica ed urbanistica della zona. Esso opera nel quadro della programmazione economica nazionale e provinciale e del Piano Urbanistico Provinciale.
Persegue gli stessi fini generali di riequilibrio e sviluppo economico e sociale della zona che la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ha assegnato alle Comunità Montane e svolge gli altri compiti attribuitigli dalle Leggi alla Provincia.
Inoltre il Comprensorio può assumere ogni altra iniziativa od attività diretta a favorire la crescita civile ed economico sociale delle popolazioni, a rafforzare l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo in tal modo a costituire il Comprensorio come comunità con obiettivi propri entro la comunità provinciale.
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ARTICOLO 4 - STRUMENTI DI INTERVENTO ED OBIETTIVI

Il Comprensorio realizza suoi fini principalmente attraverso:
  1. la formazione, adozione ed esecuzione del Generale Piano a carattere pluriennale, per lo sviluppo economico sociale della zona;
  2. la formazione, adozione ed esecuzione del Piano Urbanistico Comprensoriale previsto dagli articoli 17 e seguenti della Legge Provinciale 2 marzo 1964 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. la formazione, adozione ed esecuzione dei Piani Annuali di Intervento in attuazione del Piano Generale;
  4. la partecipazione alla formazione del Piano Provinciale nelle sue articolazioni economiche, sociali ed urbanistiche, nonché alla definizione degli indirizzi riguardanti la disciplina degli interventi provinciali.
Nella attuazione ed elaborazione di tali piani e programmi, il Comprensorio, al fine di concorrere allo sviluppo economico - sociale della zona, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura, si propone:
  1. di dotare il proprio territorio, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili atti a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
  2. di individuare e sostenere nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali della zona;
  3. di fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano, ad impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disaggregazione sociale e familiare ad esso conseguenti, riconoscendo cosi alle proprie popolazioni la funzione di servizio che esse svolgono a presidio del territorio;
  4. di favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;
  5. di presentare alla Giunta Provinciale nella fase in cui questa ultima elabora il bilancio annuale di previsione i propri programmi di intervento e le conseguenti necessità finanziarie.
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ARTICOLO 5 - GESTIONE UNIFICATA DI SERVIZI PUBBLICI

Oltre ai compiti che gli spettano istituzionalmente ai sensi degli articoli precedenti, il Comprensorio, ove ne ricorrano i presupposti di legge, può assumere nel quadro dei piani e dei programmi già deliberati e nel rispetto delle norme che singolarmente li concernono, la gestione unificata dei servizi pubblici di competenza dei singoli Comuni e di quelli che gli venissero direttamente attribuiti con la Legge Regionale o provinciale.
L'assunzione è deliberata dall'Assemblea del Comprensorio, la quale deciderà se essa dovrà essere in proprio o mediante la costituzione di una o più aziende speciali operanti su tutto o su parte del territorio del Comprensorio.
Ciascuna azienda è retta da un Regolamento speciale approvato dall'Assemblea, che oltre a contenere i particolari compiti e tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, deve prevedere la costituzione di un comitato collegiale di espressione e partecipazione popolare alla gestione dei servizi, da consultarsi obbligatoriamente da parte degli organi aziendali.
Il Presidente dell'azienda deve essere sempre un componente della Giunta.
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ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE

Al fine di favorire una larga partecipazione di tutte le componenti sociali al conseguimento dei fini e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, gli Enti e i Gruppi comunque costituiti o denominati (Organizzazioni Sindacali, di categoria, Associazioni, Gruppi culturali o di interesse ecc... ) purché operanti nel Comprensorio, ove intendano partecipare alla realizzazione degli scopi stessi, comunicano al Presidente del Comprensorio la volontà di partecipazione all'organo consultino specifico di settore, indicando la sede, l'attività, le modalità di funzionamento nonché il nominativo della persona designata per i rapporti con il Comprensorio.
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ARTICOLO 7 - COORDINAMENTO

Nella elaborazione dei propri piani e programmi, il Comprensorio tiene conto delle indicazioni contenute nei piani degli altri Enti che operano nel suo territorio e dà tempestiva notizia delle proprie decisioni, ai fini dell'adeguamento dei loro piani previsti dall'articolo 5 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Il Comprensorio promuove altresì conferenze di servizio e mantiene rapporti con gli organi statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri organismi pubblici operanti nel suo territorio, affinché gli interventi di loro competenza, in grado di incidere direttamente o indirettamente sullo sviluppo economico sociale della zona, sulla difesa del suolo, sulla protezione della natura e più in generale sulla politica del territorio, siano in armonia con i piani e i programmi del Comprensorio.
Le conferenze di servizio sono presiedute dal Presidente del Comprensorio o da un suo delegato.
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ARTICOLO 8 - ORGANI

Gli organi del Comprensorio sono:
  1. l'Assemblea;
  2. la Giunta;
  3. il Presidente.
I membri dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri del Comprensorio; i membri della Giunta quello di Assessori del Comprensorio. Il Presidente assume il nome di Presidente del Comprensorio.
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ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Comuni facenti parte del Comprensorio.
In seno all'Assemblea i Comuni sono rappresentati nel modo seguente:
  • per i Comuni fino a 1.000 abitanti, da tre rappresentanti compreso il Sindaco;
  • per i Comuni oltre i 1.000 abitanti fino a 3.000, da cinque rappresentanti compreso il Sindaco;
  • per i Comuni oltre i 3.000 abitanti fino a 10.000 abitanti, da sette rappresentanti compreso il Sindaco;
  • per i Comuni oltre i 10.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti, da nove rappresentanti compreso il Sindaco;
  • per i Comuni oltre i 50.000 abitanti da tredici rappresentanti compreso il Sindaco.
Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti si assumono i dati ufficiali della popolazione dall'ultimo censimento.
Ogni Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti in seduta pubblica ed a scrutinio segreto. La elezione va effettuata con unica votazione e con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Può essere eletto rappresentante qualunque componente del Consiglio Comunale ovvero qualunque elettore che abbia i requisiti per essere eletto consigliere.
Nella nomina dei rappresentanti elettivi, deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza. Per minoranza si intendono i gruppi che non fanno parte e non sostengono la Giunta dei singoli Comuni.
In particolare:
  • per i Comuni fino a 1.000 abitanti, ogni consigliere vota un solo candidato. Ove nella votazione non sia eletto un rappresentante della minoranza sarà considerato eletto il candidato di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
  • per i Comuni con oltre 1.000 abitanti, la nomina dei rappresentanti dovrà avvenire in proporzione al numero dei voti conseguiti nelle elezioni amministrative, dalle singole liste che abbiano ottenuto almeno un seggio in Consiglio Comunale. A tal fine si applica il sistema proporzionale previsto dalle lettere c) e d) e dall'ultimo comma dell'articolo 65 del Testo coordinato delle Leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e successive eventuali modifiche.
Il Sindaco è attribuito alla lista che lo esprime. Nel caso in cui il Sindaco appartenga ad una lista cui non spetta, applicando il predetto sistema proporzionale, alcun rappresentante, nell'attribuzione ad ogni singola lista dei propri rappresentanti verrà tolto quello appartenente ad una delle liste formanti la maggioranza ai sensi del comma che precede, alla medesima attribuito col minor resto. In caso di quozienti interi, si avrà riguardo al minor numero di voti conseguiti nelle elezioni amministrative.
Una volta attribuiti i rappresentanti spettanti ad ogni singola lista, si procede all'elezione degli stessi nel rispetto delle designazioni fatte dalla maggioranza dei Consiglieri eletti nella lista.
Il mandato dei rappresentanti cessa con la scadenza, con lo scioglimento del Consiglio Comunale che li ha eletti ovvero qualora venga alterato il rapporto di rappresentanza politica di quel Consiglio Comunale. Tuttavia essi mantengono l'ufficio fino all'elezione dei successori.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Comprensorio.
Tutti i rappresentanti dei Comuni dell'Assemblea, sono tenuti a precisare, nella prima seduta della stessa cui prendono parte, il gruppo politico cui intendono aderire. ogni gruppo provvederà quindi entro un mese ad eleggere il proprio capogruppo e comunicarlo al Presidente dell'Assemblea.
Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno tre consiglieri.
Quei consiglieri che entro tale termine non avranno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo conciliare o non costituiscono un gruppo per la mancanza del numero previsto, faranno parte di un gruppo misto.
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ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo deliberante del Comprensorio. Essa determina gli indirizzi politico - amministrativi, di programmazione del Comprensorio e ne controlla l'attuazione.
Spetta all'Assemblea:
  1. Approvare lo Statuto, le sue modifiche ed integrazioni, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
  2. Eleggere nel proprio seno il Presidente e la Giunta, determinando il numero degli Assessori.
  3. Approvare il bilancio preventivo, nonché il conto consuntivo del Comprensorio.
  4. Approvare le varianti di bilancio.
  5. Approvare la Pianta Organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale eventualmente assunto dal Comprensorio.
  6. Deliberare circa il conferimento di incarichi o di consulenze per la formulazione di proposte globali in ordine al Piano di Sviluppo Economico - Sociale della zona o al Piano Urbanistico Comprensoriale.
  7. Approvare il Documento Preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive dei piani predisposti a norma del successivo articolo.
  8. Adottare i piani ed i programmi di competenza del Comprensorio, le eventuali variazioni e i necessari adeguamenti, con il rispetto delle procedure fissate dalla Legge.
  9. Esaminare e pronunciarsi sulle osservazioni, sui reclami e sulle proposte presentate in ordine a tali piani e programmi.
  10. Nominare i rappresentanti del Comprensorio presso Enti, amministrazioni, società e consorzi ai quali partecipa il Comprensorio determinando nel contempo gli indirizzi programmatici di tale partecipazione.
  11. Approvare il Regolamento di contabilità.
  12. Deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili ed immobili di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, la costituzione di servitù, gli impieghi di denaro, i mutui, i lavori pubblici, quando il valore superi i 20.000.000.=, nonché i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata ultranovennale.
  13. Approvare i programmi dì attuazione delle funzioni delegate al Comprensorio dalla Regione, dalla Provincia e da altri enti.
  14. Approvare le modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni, quando esse vengano affidate al Comprensorio ai sensi dell'articolo 14, secondo comma della Legge Provinciale 07.12.1973, n. 62.
  15. Determinare le modalità ed i criteri da osservare nella delega ad altri enti degli interventi previsti dal Comprensorio attinenti alle loro specifiche funzioni, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Provinciale n. 62, già citata.
  16. Deliberare ogni altro provvedimento che la Legge o il presente Statuto attribuiscano alla competenza dell'Assemblea del Comprensorio o a quella dell'organo corrispondente previsto per le Comunità Montane dall'articolo 4 della Legge 03 dicembre 1971, n. 1102.
  17. Deliberare a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea, prevedendo anche la costituzione dei gruppi consiliari.
  18. Nominare le Commissioni Consultive consiliari.
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ARTICOLO 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente ogni qualvolta la Giunta Comprensoriale lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei membri in carica o dal Presidente della Giunta Provinciale.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da consegnarsi all'ufficio postale almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.
Nella stessa forma ed entro lo stesso termine, copia dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere fatta pervenire ai Comuni del Comprensorio.
Salvo il disposto dell'articolo 19, le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni di cui ai numeri 7), 8) e 13) dell'articolo precedente, devono essere adottate a maggioranza dei membri assegnati all'Assemblea.
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ARTICOLO 11 BIS

"L'Assemblea generale può costituire Commissioni consultive con i compiti di elaborazione di proposte concernenti sia particolari settori di competenza, sia altri problemi di interesse della popolazione del Comprensorio.
Ogni Commissione è composta da un numero variabile di componenti l'assemblea stessa, eletti in modo da corrispondere alla proporzionalità fra maggioranza e minoranza e in modo da assicurare la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
Nell'ambito della Commissione possono esprimersi diversità di posizioni, con relazioni di maggioranza e di, minoranza.
Ogni Commissione nomina nel proprio seno il suo Presidente.
Di volta in volta, secondo gli argomenti saranno invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni con voto non deliberativo i rappresentanti delle associazioni e delle categorie sociali del Comprensorio".
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ARTICOLO 12 - CONVOCAZIONE OBBLIGATORIA

La convocazione dell'Assemblea è obbligatoria almeno due volte all'anno e precisamente a primavera ed in autunno.
Nella seduta di primavera viene esaminato e deliberato il conto consuntivo dell'anno precedente.
Nella seduta di autunno vengono deliberati il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il programma annuale di intervento di cui all'articolo 10 della Legge Provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.
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ARTICOLO 13 - INELEGGIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri del Comprensorio, non debbono trovarsi in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.
I Consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi in cui sopravvenga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, nel caso in cui non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Assemblea. La deliberazione relativa è adottata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, decorso il termine di 15 giorni dall'invito notificato in forma giudiziale all'interessato perché fornisca eventuali giustificazioni.
In caso di decadenza, di morte, di revoca o di dimissioni di un Consigliere del Comprensorio, il Consiglio Comunale competente provvede alla relativa sostituzione, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 9.
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ARTICOLO 14 - GIUNTA COMPRENSORIALE

La Giunta Comprensoriale, è composta dal Presidente del Comprensorio e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore a 12, eletti dall'Assemblea nel proprio seno, garantendo una rappresentanza all'Unità Insediativa della Valle di Ledro.
L'elezione, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo19 per il Presidente, è fatta a scrutinio segreto con le stesse modalità che vanno osservate per l'elezione della Giunta Comunale.
La Giunta Comprensoriale rimane in carica cinque anni.
Se durante tale periodo si rendesse vacante uno sei seggi, l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo membro che rimarrà in carica per il solo tempo mancante allo scadere del quinquiennio.
La Giunta comprensoriale decade comunque quando, per effetto delle elezioni comunali, cessi contemporaneamente dal mandato, la maggioranza dei componenti l'assemblea.
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ARTICOLO 15 - COMPITI DELLA GIUNTA PER L'AVVIO DELLA PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE

La Giunta è l'organo esecutivo del Comprensorio. In particolare ad essa compete predisporre il Documento Preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi e delle linee direttive cui dovranno ispirarsi il Piano Generale di Sviluppo Economico - Sociale della zona ed il Piano Urbanistico Comprensoriale.
Prima di predisporre tale documento, la Giunta Comprensoriale dovrà comunicare agli Enti ed ai Gruppi di cui all'articolo 6, l'intenzione di procedere alla formazione del documento stesso fissando un congruo termine entro cui essi possono far pervenire eventuali proposte circa le linee fondamentali di sviluppo economico - sociale e di assetto urbanistico del Comprensorio.
Ai fini della predisposizione del Documento Preliminare, la Giunta Comprensoriale potrà valersi della consulenza congiunta o disgiunta di più persone, scelte a propria discrezione, anche al di fuori dell'Assemblea, tra tutti coloro che siano ritenuti in grado di concorrere validamente alla ideazione del piano.
Dopo l'approvazione di tale documento da parte dell'Assemblea, spetta alla Giunta Comprensoriale provvedere a che il Piano venga redatto in armonia con gli obiettivi e le linee direttive in essa stabilite.
Spetta alla Giunta Comprensoriale accertarsi che, prima che l'assemblea si pronunci sulle materie di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 10, i Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Comprensorio, nonché gli Enti e i gruppi di cui all'articolo 6), siano stati posti in grado di conoscere le proposte formulate al fine di far pervenire in tempo utile le proprie osservazioni al loro riguardo.
Le osservazioni eventualmente pervenute dovranno essere presentate all'Assemblea dalla Giunta Comprensoriale, unicamente alle proprie proposte e ad eventuali osservazioni di replica.
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ARTICOLO 16 - COMPITI DELLA GIUNTA COMPRENSORIALE

Spetta alla Giunta Comprensoriale ogni deliberazione che, nel rispetto delle competenze riservate all'Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da essa impartite, permetta al Comprensorio di realizzare i propri fini. In particolare spetta alla Giunta:
  1. elaborare il progetto dei piani e dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 4;
  2. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Comprensorio;
  3. predisporre la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, da inoltrare, secondo quanto previsto dall'articolo 5 ultimo comma, della Legge 03 dicembre 1971, n. 1102, alla Giunta Provinciale, ferma restando la competenza dell'Assemblea sulle eventuali proposte di modifica del Piano Generale di Sviluppo;
  4. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
  5. deliberare sui provvedimenti concernenti il personale e sulla organizzazione degli uffici, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea a norma dell'articolo 10, n. 5;
  6. effettuare gli storni fra articoli compresi nello stesso capitolo di bilancio e i prelievi dal fondo di riserva;
  7. provvedere al servizio di tesoreria, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento di contabilità;
  8. deliberare in merito ai contratti ed alle spese non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea;
  9. deliberare le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  10. svolgere le funzioni delegate al Comprensorio dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti, nel rispetto dei programmi approvati dall'Assemblea;
  11. deliberare con l'osservanza delle modalità e dei criteri determinati dall'Assemblea, sulla delega ad altri enti degli interventi decisi dal Comprensorio;
  12. svolgere le funzioni proprie dei Comuni che vengono affidate da questi ultimi al Comprensorio, osservando al riguardo le modalità stabilite dall'Assemblea;
  13. conferire gli incarichi a tempo determinato che risultassero necessari, salvo quelli di competenza dell'Assemblea;
  14. richiedere alla Regione, alla Provincia o ai Comuni il comando presso il Comprensorio di personale da essi dipendente;
  15. sovrintendere in esecuzione agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea, alla organizzazione degli uffici ed alla gestione dei servizi del Comprensorio;
  16. fissare la data delle riunioni dell'Assemblea nonché il relativo ordine del giorno;
  17. provvedere alla gestione del demanio e del patrimonio del Comprensorio;
  18. esprimere parere sui piani, programmi e progetti di opere od interventi che fossero predisposti nelle materie di competenza del Comprensorio da parte degli Enti operanti nel suo territorio; il parere deve indicare la conformità o meno di detti piani, programmi o progetti agli obiettivi perseguiti dal Comprensorio;
  19. indire le conferenze di servizio;
  20. nominare nel proprio seno uno o più Vice-Presidenti.
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ARTICOLO 17 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Nei casi di assoluta urgenza, la Giunta Comprensoriale può adottare anche provvedimenti di competenza della Assemblea. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla Assemblea per la ratifica nella prima riunione successiva e comunque non oltre 60 giorni dalla data della delibera.
Restano escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le deliberazioni riguardanti le materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9) e 13) dell'articolo 10.
Ove l'Assemblea non deliberi di ratificare i provvedimenti di cui al primo comma, questi cessano di avere efficacia. Restano fermi gli effetti prodottisi nel frattempo.
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ARTICOLO 18 - RIUNIONI DELLA GIUNTA COMPRENSORIALE

La Giunta Comprensoriale si riunisce su convocazione del Presidente del Comprensorio. La comunicazione è obbligatoria quando venga richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente della Giunta Provinciale.
La Giunta può ripartire tra gli Assessori la trattazione degli affari di propria competenza.
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ARTICOLO 19 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i suoi componenti, prima della elezione della Giunta Comprensoriale.
L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei membri dell'Assemblea ed a maggioranza assoluta di votanti.
Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad un'altra adunanza, da tenersi entro il termine di 8 giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei membri della Assemblea. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto Presidente chi ha conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
Il Presidente può farsi sostituire, in caso di assenza o di impedimento, o può delegare temporaneamente parte delle sue funzioni ad un Vice-Presidente eletto dalla Giunta nel suo seno ed agli Assessori.
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ARTICOLO 20 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza del Comprensorio e presiede l'assemblea e la Giunta Comprensoriale.
Gli competono altresì:
  1. il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta,
  2. la firma degli atti e dei contratti del Comprensorio;
  3. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dei servizi comprensoriali, compresa la facoltà di sospendere cautelarmente dal servizio il personale, sottoponendo le decisioni al parere della Giunta entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.
Il Presidente può delegare agli Assessori la firma di determinate categorie di atti.
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ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' E REVOCA

Il Presidente del Comprensorio e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte all'Assemblea.
Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, salvo che la Giunta abbia posto su di essa la questione di fiducia.
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dall'Assemblea su proposta motivata, presentata almeno da un terzo dei Consiglieri, votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.
La proposta di revoca è posta in discussione non prima di 10 giorni e non 20 giorni oltre della sua presentazione.
Se la proposta è approvata, il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione dei successori, solo per la ordinaria amministrazione.
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ARTICOLO 22 - DECADENZA

Il Presidente del Comprensorio e i singoli componenti della Giunta decadono dalla carica, per perdita dei requisiti di eleggibilità o per il sopravvenire di una causa di incompatibilità; la decadenza va dichiarata con deliberazione della Assemblea.
Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto. Se l'Assemblea respinge le dimissioni o non provvede su di esse entro 60 giorni, il dimissionario può rivolgersi alla Giunta Provinciale, la quale prende atto delle dimissioni entro 30 giorni.
Le dimissioni o la decadenza contemporanea di oltre la metà dei componenti la Giunta comportano la decadenza della intera Giunta.
Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il Presidente e gli altri membri della Giunta rimangono in carica, anche dopo la scadenza del termine o il verificarsi della ipotesi di cui agli ultimi due commi dell'articolo 14 sino all'insediamento del nuovo Presidente e della nuova Giunta. In tale caso essi provvedono solo all'ordinaria amministrazione.
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ARTICOLO 22 BIS - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto da:
  1. Presidente della Giunta Comprensoriale;
  2. Vice - Presidente della Giunta Comprensoriale;
  3. Capigruppo consiliari;
  4. Presidenti delle Commissioni Consiliari.
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ARTICOLO 22 TER - COMPETENZE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza:
  1. partecipa alla fissazione dei programmi dell'Assemblea indicandone le priorità;
  2. coordina le attività delle Commissioni;
  3. concorre a mantenere i rapporti con le forze sociali e culturali dalle quali riceve memorie, proposte, documenti;
  4. provvede a livello propositivo alla elaborazione ed alla stesura dei regolamenti interni per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea Comprensoriale;
  5. può convocare assieme alla Giunta conferenze di servizio.
La Giunta comprensoriale deve chiedere il parere dell'Ufficio di Presidenza sugli atti concernenti le seguenti materie:
  1. bilancio preventivo;
  2. Piano Urbanistico, Programma Socio - Economico;
  3. programmi di Attuazione delle competenze delegate al Comprensorio dai Comuni e dalla Provincia;
  4. modificazioni dello Statuto;
  5. provvedimenti concernenti la pianta organica, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Comprensorio.
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ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea nel proprio seno. L'elezione è fatta a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nominativo. Possono essere votati solo nominativi che siano stati proposti pubblicamente da uno o più consiglieri all'atto in cui l'elezione viene indetta. I voti dati a nominativi diversi sono nulli. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ove nella votazione non sia uscito eletto alcun rappresentante della minoranza, subentra al posto dell'ultimo eletto il candidato rappresentante della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A questi fini si considera rappresentante della minoranza il candidato che sia stato proposto da uno o più consiglieri della minoranza.
Non sono eleggibili nel Collegio dei Revisori dei conti i componenti della Gìunta, nonché quelli in carica durante il periodo in cui il conto si riferisce.
Il Collegio dura in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti.
Il Collegio controlla la contabilità consuntiva del Comprensorio e ne riferisce all'Assemblea mediante relazione in cui viene esaminato il conto consuntivo.
In caso di decadenza da consigliere o di elezione nella Giunta, i membri del Collegio dei Revisori dei conti cessano dal loro ufficio e debbono essere sostituiti.
Essi possono essere revocati d'ufficio ove ricorrano gravi motivi che influiscano sull'espletamento del loro mandato o rendano irregolare il funzionamento del Collegio. Si osservano in tal caso le norme per la revoca del Presidente e della Giunta.
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ARTICOLO 24 - VERBALI E DELIBERAZIONI

I verbali delle riunioni dell'Assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, vanno inviati in copia ai Sindaci dei Comuni facenti parte del Comprensorio, nonché ai Capigruppo consiliari. I verbali debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nella prima riunione che ha luogo dopo l'invio di cui sopra.
Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comprensorio, o da chi ne fa le veci, e da due componenti l'organo deliberante a ciò designati.
Le deliberazioni vanno pubblicate all'albo del Comprensorio entro otto giorni dalla data dell'atto e per 15 giorni consecutivi ed inviate alla Giunta Provinciale entro quest'ultimo termine, per il controllo. Sulle copie inviate all'organo di controllo va indicata la data di inizio dell'avvenuta pubblicazione all'albo.
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ARTICOLO 25 - IL PERSONALE

Il Personale dipendente dal Comprensorio è assunto mediante concorso. Nel Regolamento del personale e degli uffici sono tuttavia indicati i casi e le modalità per i conferimenti di incarichi e per le assunzioni a tempo determinato.
Prima di procedere ad espletare concorsi, il Comprensorio dovrà assumere ed inserire nei propri ruoli il personale degli Enti e Consorzi che verranno a cessare per l'assorbimento delle loro competenze da parte del Comprensorio medesimo.
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ARTICOLO 26 - IL SEGRETARIO DEL COMPRENSORIO

Il Segretario del Comprensorio è nominato dall'Assemblea la quale stabilisce altresì il relativo trattamento economico.
Il Segretario sovraintende a tutti i servizi amministrativi del Comprensorio, assiste alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne redige i verbali.
La nomina conferisce, a tutti gli effetti, la posizione giuridica del personale di ruolo.
Per la nomina a Segretario del Comprensorio, qualora non venga scelto un Segretario Comunale in servizio, è richiesto il titolo di studio prescritto per la nomina a Segretario Comunale.
Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del Segretario, le mansioni di Segretario sono affidate dalla Assemblea ad uno dei Segretari dei Comuni facenti parte del Comprensorio.
In caso di temporaneo impedimento del Segretario e in assenza di chi ne fa le veci l'Assemblea o la Giunta Comprensoriale designano all'ufficio di Segretario uno dei propri componenti.
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ARTICOLO 27 - FINANZIAMENTO

Per far fronte alle spese derivanti dal suo funzionamento il Comprensorio si avvale:
  1. dei fondi assegnati dalla Provincia a norma dell'articolo 16 della Legge Provinciale 07.12.1973, n. 62;
  2. dei contributi che lo Stato, la Regione, la Provincia o altri Enti destinassero a suo favore o a favore delle Comunità Montane in Provincia di Trento;
  3. dei contributi dei Comuni facenti parte del Comprensorio.
Il Comprensorio può valersi per i suoi fini delle agevolazioni previste dalle Leggi vigenti a favore delle Comunità Montane.
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ARTICOLO 28 - USO DEI BENI

L'uso dei beni acquistati o presi in affitto dal Comprensorio ai sensi dell'articolo 9 della Legge 03.12.1971, n. 1102, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, è regolato da un piano economico, approvato dall'Assemblea del Comprensorio nel rispetto delle norme vigenti.
Alla gestione tecnica di tali beni il Comprensorio può provvedere costituendo una azienda speciale.
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ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Statuto e le norme integrative e modificative dello stesso entrano in vigore non appena siano approvate con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, Legge provinciale 07.12.1973, n. 62 ai sensi dell'articolo 4.
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ARTICOLO 30 - RICOSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

La prima convocazione dell'Assemblea, nella nuova composizione prevista dal presente Statuto, sarà fatta dal Commissario Straordinario dell'Ente non appena siano stati eletti o nominati i rappresentanti di tutti i Comuni che ne fanno parte.
L'adunanza è presieduta dal Sindaco del Comune sede del Comprensorio. Sino alla nomina del nuovo Presidente e della Giunta, sono prorogati i poteri del Commissario in carica.
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ARTICOLO 31

La norma di cui all'articolo 14 riguardante la nuova composizione della Giunta Comprensoriale, sarà applicata successivamente alla costituzione della nuova Assemblea.
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ARTICOLO 32

Nella prima applicazione delle modifiche dello Statuto il nuovo sistema di nomina da parte dei Comuni dei propri rappresentanti previsto dall'articolo 9, si applica solamente in occasione del rinnovo delle rappresentanze che venissero a scadere per compiuto termine del mandato, ovvero per dimissioni date da tutti i membri eletti.

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Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Comprensoriale con deliberazione n. 11 di data 28 settembre 1974, approvata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 3731 in data 18.12.1974.
Modificato con deliberazioni n. 13/77 di data 01 giugno 1977 e n. 15/77 di data 27 settembre 1977, approvate con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento n. 2332 di data 06 dicembre 1977.
f.to IL SEGRETARIOf.to IL PRESIDENTE
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