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LP1/1993 - LA NORMATIVA IN MATERIA


La Legge Provinciale n. 1 del 15 gennaio 1993 ha le seguenti finalità riportate nell'articolo 1:

1. Nell'ambito più generale della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali della provincia, la presente legge disciplina gli interventi provinciali per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici nonché gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione. Le funzioni di promozione e recupero degli insediamenti storici sono delegate ai comuni nei limiti di cui alle seguenti disposizioni. Fino a nuova definizione della disciplina delle deleghe agli enti locali, le predette funzioni sono esercitate dai comuni in forma associata attraverso il comprensorio di appartenenza, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto che vi provvedono direttamente. Conseguentemente le disposizioni degli articoli seguenti, relative alla disciplina dell'esercizio delle funzioni medesime, sono riferite ai comprensori ed ai comuni di Trento e Rovereto.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

  1. la conoscenza, la protezione, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropicoinsediativa costituente eredità significativa della storia locale;
  2. la miglior fruizione degli insediamenti storici, in termini non solo di convenienza individuale ma anche di interesse collettivo, per contribuire ad un più soddisfacente equilibrio economico-sociale del territorio;
  3. il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua naturale destinazione favorendo, anche con idonei incentivi finanziari, la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate e determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

3. Agli effetti della presente legge gli insediamenti storici sono quelli individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", secondo i criteri dettati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.