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FUNZIONI DELEGATE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA



PREMESSA - FUNZIONI DELEGATE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA

ediliziaCome in occasione dell'approvazione da parte della Giunta Comprensoriale del piano d'utilizzo dei fondi assegnati per l'esercizio 1999 per la gestione delle funzioni amministrative delegate con la legge provinciale 13 novembre 1992, numero 21 anche in sede di approvazione del Bilancio di previsione per il 2000 si può tranquillamente riaffermare come, dall'entrata in vigore della legge stessa e delle relative disposizioni attuative, la gestione abbia evidenziato pesantemente la sua complessità rendendo di fatto impossibile fornire chiari elementi all'utenza circa la sua applicabilità. Quando si considera che per il testo di legge e per le relative norme attuative sono necessarie oltre trecento pagine è chiaro che nessuno dei cittadini della Provincia Autonoma di Trento, ivi compresi i tecnici, sarà mai in grado di fare una valutazione compiuta sulle possibilità che gli sono offerte per risolvere il primario problema della casa. La situazione aggravata dal continuo evolversi delle disposizioni attuative e dalla necessità di presentare al Servizio provinciale una sequela di richieste di interpretazione di una normativa che, in qualche caso, non fornisce certezze nemmeno agli addetti ai lavori. Tutto questo crea nell'utenza, nella migliore delle ipotesi, una sensazione di scarsa competenza negli operatori ed anche l'idea di scarsa trasparenza e dell'esistenza di una artificiosa complicazione volta a consentire una discrezionalità di intervento da parte della Amministrazione. Ciò che, nella realtà, è assolutamente inesistente.
La farraginosità delle norme ha reso anche necessarie tutta una serie di modifiche e di interpretazioni autentiche che hanno ottenuto solamente il risultato di peggiorare di gran lunga le cose. A questo si aggiunga che, essendo l'attuale gestione informatizzata, le continue modifiche comportano oneri notevolissimi per l'aggiornamento dei programmi e del personale.
Detto questo si ricorda che la legge ha introdotto nuovi strumenti operativi nell'ottica di facilitare la soluzione del problema abitativo nella provincia di Trento tenendo presente l'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita. Accanto ai nuovi strumenti operativi si sono poi ridefinite le metodologie contributive, incrementando in particolar modo i contributi in conto capitale a favore di soggetti particolarmente bisognosi ed inseriti nelle fasce alte delle graduatorie di edilizia abitativa agevolata.
Sicuramente la normativa regolante l'edilizia abitativa, stante la sua recente attuazione necessita di adeguati e opportuni aggiustamenti specie per quanto concerne la valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, a tale proposito la prima Commissione permanente della Provincia ha recentemente approvato all'unanimità la proposta del Comitato per le politiche equitative della Provincia di adottare il sistema messo a punto dal professor Giancarlo Cerea per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolati previsti dalle leggi di settore della Provincia.
Il modello denominato "Clesius" è un'evoluzione di quello già applicato con successo all'Opera universitaria di Trento, consente di dare una fotografia immediata delle condizioni economiche del richiedente basandosi su criteri oggettivi di riferimento che tengono conto di tutte le componenti che determinano il reddito di una persona, scostandosi quindi notevolmente dalla situazione attuale che fa riferimento unicamente alla denuncia dei redditi.
Lo strumento di cui sopra è stato sperimentato dalla Provincia Autonoma di Trento come prototipo nell'ambito dell'edilizia abitativa, valutando così concretamente l'impatto della nuova proposta verificandone gli scostamenti rispetto alle valutazioni tradizionali.
Sfruttando le tecnologie derivanti dall'intelligenza artificiale è stato prodotto uno strumento flessibile e ricco di possibilità, capace di offrire una lettura reale ed immediata di ciascuna posizione con la possibilità di un aggiornamento continuo delle graduatorie, in modo da poter soddisfare subito le situazioni più gravi.
È intenzione del servizio edilizia abitativa della Provincia Autonoma di Trento dare attuazione al programma "Clesius" in via sperimentale già a partire dalla raccolta 1° ottobre - 30 novembre 2000 (terzo e ultimo anno del secondo triennio) per poi utilizzarlo definitivamente in sostituzione a quello tradizionale per il terzo triennio 2001-2003.
Due disposizioni legislative, reintrodotte nella Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21, sulle quali è opportuno fare una breve riflessione anche in considerazione della loro importanza e dell'andamento odierno del mercato finanziario, sono quelle riguardanti gli interventi contributivi su mutui a tasso variabile e quelle sui mutui con possibilità di rinegoziazione. Nel primo caso viene stabilita la possibilità per il beneficiario di scegliere, tra l'alternativa dei contributi annuali costanti (conto interessi), ed i contributi sui mutui a tasso variabile, da stipularsi con istituti di credito convenzionati con la Provincia Autonoma di Trento. Tale normativa è scaturita a seguito delle mutate condizioni del mercato finanziario, caratterizzato da alta instabilità per una serie molteplice di fattori (ripresa dell'inflazione, alto deficit pubblico, timori di recessione, ecc.), per cui gli investitori si orientano verso investimenti di breve periodo o a tasso variabile. Si comprende, pertanto, come l'incertezza sia l'elemento dominante ed il conseguente attestarsi dei risparmiatori e degli enti eroganti del credito su posizioni di attesa.
Il secondo concetto consiste nella rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti agevolati per il comparto dell'edilizia abitativa, mettendo in atto, in sostanza, tutte le procedure per l'abbattimento delle spese a suo tempo impegnate e derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi sui mutui accesi con istituti di credito in tempi nei quali il tasso di interesse passivo richiesto, risultava elevatissimo.
Con deliberazioni della Giunta Provinciale numero 5244 di data 23 maggio 1997 e numero 7946 di data 25 giugno 1998, è stata modificata la deliberazione numero 12498 di data 03 novembre 1995 concernente "Norme d'attuazione per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità e di estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati ovvero dei contributi pluriennali per il comparto dell'edilizia abitativa a termini dell'articolo 3 della Legge Provinciale 20 gennaio 1987, numero 3", riducendo dal 18,50% al 12,50% il tasso di interessi minimo originario sui mutui a tasso fisso accesi presso il Credito Fondiario e la durata residua da quindici rate a dieci rate semestrali residue, ciò per effetto di disponibilità finanziarie della Provincia Autonoma di Trento e per la convegnenza economica e finanziaria sia dei beneficiari che della Provincia di estinguere in via anticipata mutui di lunga durata con tassi di interesse elevati; rendendo possibile inoltre per i beneficiari liberarsi anticipatamente dei vincoli previsti dalla legge.
Gli interventi a favore di cooperative ed imprese di costruzione continuano a restare di competenza della Provincia e ciò malgrado le osservazioni dei Comuni e dei Comprensori sulla opportunità di una gestione unitaria che, sola, consentirebbe una visione globale delle necessità e degli interventi sul territorio.
Occorre, inoltre, tenere presente le disposizioni previste per le agevolazioni fiscali della Legge 449/97 (detrazione di imposta ai fini IRPEF in misura del 41% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio esistente). Infatti, a seguito di tali disposizioni, la Giunta Provinciale con provvedimento numero 7138 di data 19 giugno 1998, al fine di evitare duplice intervento agevolativo pubblico sulla medesima spesa ammissibile, ha ritenuto di permettere il ricorso alle agevolazioni statali solo per la spesa eccedente la spesa ammessa alle agevolazioni provinciali.
In particolare la metodologia relativa alla cumulabilità disposta dalla Giunta Provinciale stabilisce una riduzione di spesa da ammettere a contributo, limitatamente agli interventi di risanamento, in misura percentuale differenziata per le tre fasce previste dagli articoli 55 e 67 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 e seguenti modifiche ed integrazioni nonché, sempre con riferimento agli interventi di solo risanamento, l'esclusione dal beneficio del contributo in conto interessi sui mutui accesi con istituti di credito.
Anche quest'anno i tempi di approvazione del Piano di intervento per il settore dell'edilizia abitativa agevolata ai sensi della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 sono stati anticipati. Infatti il Piano 1999, terzo del Piano Triennale 1997-1999, è stato approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione numero 6693 di data 17 settembre 1999, permettendo di indicare nel presente bilancio di previsione dati contabili più certi essendo a conoscenza di quali siano gli indirizzi programmatici della Provincia Autonoma di Trento.
Dalla data del 1° ottobre 1999 al 30 novembre 1999 sono aperti i termini per la presentazione delle domande a valere sull'esercizio 2000.
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Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi a favore di singoli (art. 38) e risparmio casa per nubendi e giovani coppie (art. 41)

Da una prima analisi delle domande ammesse a finanziamento a'sensi della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 si può dire che i cittadini abbiano accolto favorevolmente la diversificazione di finanziamenti.
Negli esercizi passati si è evidenziato che, nel Comprensorio Alto Garda e Ledro, la tensione abitativa colpisce maggiormente i Comuni di Arco e Riva del Garda, dove si concentra la maggior parte del numero di domande per l'acquisto della prima casa. Valutando tale situazione e considerato anche il fatto che si tratta di Comuni dove il mercato immobiliare richiede dei prezzi molto più elevati rispetto alle zone periferiche, la Provincia ha previsto per le domande presentate nel 1999 una spesa ammissibile al metro quadrato superiore (lire 1.950.000 al mq.) rispetto a quella prevista nei Comuni periferici con minore tensione abitativa (lire 1.500.000 al mq.).
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda le nuove costruzioni: infatti, per l'esercizio 1999 sono state raccolte quattordici nuove domande contro le tre dell'esercizio 1992 (ultimo della Legge Provinciale 06 giugno 1983, numero 16). È pensabile che ciò sia dovuto al fatto che, mentre in passato era richiesta la progettazione esecutiva dell'edificio allegata alla domanda, con la Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21, è richiesta una relazione tecnica che può essere presentata anche successivamente alla presentazione della domanda, nel momento dell'individuazione dell'area da edificare.
Per le giovani coppie e nubendi che intendono presentare domanda beneficiando delle norme riguardanti il cosiddetto "risparmio casa", il limite di reddito è calcolato con le medesime modalità previste per la generalità dei richiedenti, aumentato però di una quota pari al 40 per cento.
Le modalità di questo nuovo intervento sono state introdotte dalla Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 che prende il nome di "Risparmio casa per nubendi e giovani coppie" (art. 41) e che va a sostituire radicalmente il concetto di finanziamento, come era previsto dall'articolo 41 della Legge Provinciale 06 giugno 1983, numero 16. Questo nuovo strumento d'intervento è diretto all'acquisto o costruzione di alloggi non in tempi immediati, ma dopo un periodo che può variare dai tre ai sette anni, in relazione alla durata di un piano programmato di risparmio concordato con istituti di credito a ciò abilitati dalla Provincia. Trascorso il periodo di risparmio prescelto, l'interessato può acquistare o costruire un alloggio ottenendo un contributo in conto capitale sul valore accantonato (capitale+interessi) che va da un 15% a un 30% del valore stesso, a seconda del reddito posseduto, ed un mutuo agevolato pari alla differenza tra la spesa ammessa e il valore accantonato sommato al contributo in conto capitale assegnato.
Un correttivo è stato dato anche riguardo al limite di superficie dell'alloggio che viene acquistato o costruito; infatti è sempre prevista la superficie utile massima di mq. 100, con la possibilità però di un incremento del 15 per cento. In tal caso viene detratto dalla superficie massima di costruzione finanziabile, ai fini del contributo, un metro quadrato di superficie utile in più rispetto ai 100 mq. massimi di superficie utile abitabile. Una ulteriore modifica è stata apportata alla normativa per risolvere le problematiche che venivano create dalla impossibilità, per i nuclei familiari monopersonali, di procedere all'acquisto di un alloggio con una superficie superiore ai 45 mq. Ora infatti la persona sola può acquistare o realizzare alloggi di superficie utile non superiore a 100 mq. ottenendo un finanziamento rapportato ad una superficie massima di 70 mq..
Con una modifica alle norme di attuazione approvata dalla Giunta Provinciale e a partire dalle domande raccolte in ottobre-novembre 1997 è stato reintrodotto per gli interventi di acquisto e di risanamento nei casi di sopraelevazione o ampliamento il limite del rapporto volumetrico, limite che con l'entrata in vigore della Legge Provinciale 21/92 era stato limitato solo alle nuove costruzioni.
Per il Piano Finanziario 1999 ed in sede di aggiornamento triennale delle graduatorie sono state raccolte 228 nuove domande e 84 richieste di aggiornamento triennale per acquisto e 11 nuove domande e tre richieste di aggiornamento triennale di Nuova Costruzione, contro le 236 di acquisto e 13 di costruzione dello scorso esercizio.
Per il Risparmio Casa non sono state raccolte domande (contro le 33 - 15 - 22 - 15 - 4 e 5 degli anni precedenti 1993/94/95/96/97 e 1998); comunque, coloro che hanno richiesto questo nuovo tipo di intervento, qualora in possesso del requisito del reddito, hanno presentato domanda anche sull'Acquisto e Costruzione generale.
Tutte le graduatorie definitive degli interventi più sopra citati sono state approvate rispettivamente con i provvedimenti della Giunta Comprensoriale numero 1763 e 1764 di data 30 settembre 1999.
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RISANAMENTO di alloggi da parte di singoli privati (art. 54 Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21)

Tra le innovazioni introdotte la Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 per quanto riguarda gli interventi di risanamento, la più importante è sicuramente quella che, dopo quindici anni di gestione separata degli interventi sugli edifici ricadenti nei centri storici (ex Legge Provinciale 06 novembre 1978, numero 44) e fuori dai centri storici (ex Leggi Provinciali 62/78 e 06 giugno 1983, numero 16), tale distinzione non esiste più e si può intervenire per il risanamento di immobili ovunque essi siano collocati.
Anche la Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 prevede interventi, oltre che per il richiedente anche a favore di figli maggiorenni, genitori e suoceri dello stesso. Possono essere ammessi a contributo anche iniziative di risanamento che interessino alloggi già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno 30 anni. Non sono più ammissibili interventi di risanamento che abbiano superato l'esecuzione del 50% delle opere previste, alla data dell'accertamento tecnico.
Per la nuova normativa sono considerati interventi di risanamento quelli tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parte di essi, destinati o da destinare ad abitazione, anche con l'eventuale ampliamento dell'alloggio esistente e la sopraelevazione per la realizzazione di un nuovo alloggio.
Il notevole aumento del numero delle domande presentate, oltre a quanto già più sopra evidenziato, è dovuto, anche in questo caso, al fatto che, la nuova normativa, ha ridotto notevolmente la documentazione richiesta; rispetto alla necessità precedente di presentare il progetto esecutivo licenziato delle opere da eseguire, ora ed al momento della domanda, il proprietario richiedente presenta una relazione tecnica con un preventivo di massima. Solo qualora fosse ammesso al finanziamento, presenterà la concessione edilizia con il progetto esecutivo.
È da evidenziare come a distanza di cinque anni dalla reintroduzione dei contributi in conto interessi su mutui agevolati, la Giunta Provinciale con la deliberazione di approvazione del Piano 1998 abbia stabilito di sospenderli per le domande presentate successivamente al 01° ottobre 1998 a valere per il Piano 1999 mentre per il Piano 2000 a tutt'oggi non è possibile stabilire se tale decisione sarà confermata.
Con deliberazione numero 9487 di data 28 agosto 1998 la Giunta Provinciale ha provveduto ad aggiornare i limiti di spesa massima e minima ammissibili a contributo ai fini dell'edilizia agevolata, determinando in lire 1.200.000 a mq. di superficie di costruzione il limite massimo di spesa ammissibile a contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, mentre il limite minimo di spesa ammissibile a contributo per gli interventi di risanamento in lire 8.500.000.
Tali aggiornamenti decorrono dal 01° ottobre 1998 per le domande presentate ai sensi della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 e dal 01° gennaio 1999 per le domande presentate per gli interventi relativi alla Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16.
La Giunta Provinciale con deliberazione numero 7138 di data 19 giugno 1998 per effetto della cumulabilità dei contributi con le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 449/97 ha stabilito una riduzione del 5% - 20% e 45% della spesa ammessa rispettivamente per la prima, seconda e terza fascia sia per i risanamenti che per gli acquisti e risanamenti.
Il numero di nuove domande raccolte sul piano finanziario 1999 è stato pari a 99 nuovi interventi e 28 interventi di aggiornamento triennale, contro le 133 - 94 - 72 - 106 - 117 e 120 domande raccolte rispettivamente sui piani finanziari 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 e 1998;
Un intervento a parte, che non va ad intaccare lo stanziamento per i risanamenti è quello individuato quale "Intervento per eventi straordinari"; si intendono come tali quelli riferiti al verificarsi di eventi calamitosi, derivanti da qualunque causa, che comportino la compromissione, in modo grave, della vivibilità dell'alloggio occupato ed in particolare:
  1. la distruzione o il grave danneggiamento dell'alloggio occupato a causa di incendio o altre calamità naturali;
  2. eventi incidentali accaduti ad uno o più componenti del nucleo familiare e che comportino grave necessità di adeguamento strutturale dell'alloggio occupato.
La Giunta Comprensoriale, su conforme parere dell'Assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, può concedere i contributi previsti dalla prima fascia degli interventi di risanamento prescindendo dall'inserimento in graduatoria dei richiedenti medesimi; a tal fine la Provincia provvede a stanziare finanziamenti specifici.
Fino a questo momento nel corso del 1999 non sono state presentate nuove domande.
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ACQUISTO-RISANAMENTO da parte di singoli richiedenti (art. 66 Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21)

Questo tipo di intervento, anche negli anni di gestione della Legge Provinciale 06 giugno 1983, numero 16, è stato sicuramente il più vantaggioso, essendo l'unico a prevedere contributi parte a fondo perduto e parte sui mutui agevolati che coprivano al 100 per cento la spesa tecnicamente ammissibile. È anche vero che dal 1989 ad oggi il numero di domande è stato notevolmente ridimensionato per effetto di una modifica alla Legge Provinciale 06 giugno 1983, numero 16 che non permetteva più l'acquisto tra parenti o affini entro il 2° grado e tra coniugi non separati legalmente, condizione che peraltro è rimasta anche per la Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21. Inoltre la normativa passata prescriveva che il richiedente, al momento della domanda, fosse già in grado di presentare il progetto esecutivo con la relativa concessione edilizia; tale documentazione non è più richiesta dalla Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21, se non dopo l'ammissione a finanziamento.
Per questi motivi le domande raccolte negli esercizi 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 e 1998 sono state rispettivamente 28 - 30 - 25 - 23 - 25 e 41 contro le 18 dell'esercizio 1992 (ultimo della Legge Provinciale 06 giugno 1983, numero 16). L'andamento costante del numero di domande presentate negli ultimi anni è dovuta anche al fatto che le stesse hanno trovato immediato accoglimento sul rispettivo piano finanziario.
Nel periodo 01° ottobre - 30 novembre 1998 le nuove domande raccolte a valere sul piano finanziario 1999 sono state ventiquattro ed una domanda di aggiornamento triennale.
Per il fatto che la nuova normativa acconsente, a differenza della precedente, l'acquisto di quote tra parenti o affini sopra il primo grado, permettendo al richiedente che acquisisce la piena proprietà dell'immobile di ottenere un finanziamento oltre che per il risanamento anche per l'acquisto delle quote si ipotizzava un aumento del numero di domande cosa che fino ad'ora non si è verificata.
Le spese massime ammissibili a contributo per il 1999 sono distinte per Comune d'intervento: Arco e Riva del Garda: massimo lire 276.000.000; per gli altri Comuni del Comprensorio: massimo lire 213.000.000.
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Criteri per la formulazione delle graduatorie.

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quali sono i parametri ed i punteggi che la legge e le norme regolamentari prevedono per la formulazione delle graduatorie.
Prima di tutte l'indicazione di formulare, per ciascun tipo di intervento e sulla base delle domande presentate, delle graduatorie triennali permanenti. In base a tali disposizioni, la Giunta Comprensoriale deve predisporre apposite graduatorie, per la cui elaborazione gli uffici sono stati dotati dalla Provincia di un complesso programma informatico predisposto dall'Informatica Trentina S.p.A. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza alle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria e non ancora finanziati..
La legge provinciale 13 novembre 1992, numero 21 prevede che "le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla revisione delle graduatorie, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale tenuto presente che, in sede di esame dei ricorsi, non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo."
L'esame delle domande raccolte e la formazione delle graduatorie vengono effettuati secondo le norme contenute nelle disposizioni attuative della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 concernenti "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa".
Nell'assegnazione dei punteggi vengono usati come parametri di confronto:
  • la residenza,
  • il nucleo familiare,
  • il reddito,
  • le condizioni alloggiative,
  • gli eventuali sfratti in corso

e, per quanto riguarda i risanamenti organici ed acquisto e risanamento di abitazioni, il tipo di intervento e la sua urgenza, assegnando il punteggio secondo quanto previsto nelle "Norme Regolamentari" più sopra citate.

Questa Amministrazione, unitamente agli altri Enti gestori, ha evidenziato alla Provincia, come la nuova metodologia di verifica del reddito per l'ammissibilità ai finanziamenti, sia sì innovativa, ma anche estremamente complessa e di difficile interpretazione a livello di utenza. Infatti non si parla più di reddito medio triennale, ma di "reddito medio ponderato convenzionale pro capite" fissato dalla Giunta Provinciale e dato da una formula algebrica che assegna maggior valore al reddito dell'ultimo anno rispetto ai precedenti. Una ulteriore modifica è stata apportata al correttivo a suo tempo previsto per il computo del reddito derivante dal lavoro dipendente o equiparato; infatti, l'abbattimento, rispetto al lavoro autonomo, dal 40% è stato elevato al 50%. Inoltre con la nuova legge non è più previsto un reddito minimo per accedere al mutuo, pertanto il beneficiario non si vede più ridurre il mutuo in base al reddito posseduto.
Un discorso particolare è stato fatto per gli imprenditori agricoli e per gli emigrati all'estero; infatti, per queste due categorie di richiedenti, si considera solo il reddito dell'ultimo anno.
Nell'assegnazione dei punteggi per le opere si deve tener conto esclusivamente di quelle ancora da eseguire all'atto di presentazione della domanda e al successivo sopralluogo tecnico. Qualora l'intervento per cui si chiede il finanziamento investa solo una quota di edificio, le valutazioni saranno effettuate con riguardo alla sola parte di edificio interessata.
Se l'intervento ha per oggetto principalmente opere in comune con altri proprietari (scale, tetto, ecc.) si dovrà fare riferimento alle condizioni in cui si trova la prevalenza dell'edificio.
Di specificare inoltre che per quanto riguarda la determinazione della rendita catastale di altri alloggi, come prevista dall'articolo 5 allegato B) delle norme di attuazione della Legge Provinciale 21/92, nel caso di nuda proprietà, la rendita corrispondente è valutata al 50% qualunque sia la quota di diritto reale gravante sull'immobile.
La gestione delle funzioni amministrative delegate nel settore dell'Edilizia Abitativa, per quanto riguarda il Comprensorio Alto Garda e Ledro ha interessato fino ad ora più di 1500 interventi e, considerato che maggior parte dei medesimi è assoggettata agli obblighi posti dalla legge fra i quali quello dell'occupazione dell'alloggio risanato, acquistato o costruito, si sta procedendo ad una capillare verifica del rispetto degli stessi.
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Immigrati extracomunitari

Ai sensi della Legge Provinciale 02 maggio 1990, numero 13 possono accedere ai benefici della Legge Provinciale 13 novembre 1992 numero 21, anche gli immigrati extracomunitari. La medesima legge prevede che devono essere previsti annualmente, a favore degli immigrati extracomunitari, specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa.
A tale scopo i richiedenti dovranno presentare domanda su appositi modelli. Tali modelli contengono informazioni e peculiarità proprie degli immigrati extracomunitari che non sono riconducibili alla generalità dei richiedenti. Per quanto concerne i requisiti ai fini dell'ammissibilità, la Legge Provinciale 13/90 prevede (comma 1, dell'art. 10) che, oltre ai requisiti indicati dall'articolo 4 della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21, per quanto compatibili, gli immigrati extracomunitari devono trovarsi in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o essere iscritti nelle liste di collocamento. Ai fini della valutazione di tale requisito, gli immigrati extracomunitari devono dimostrare, con idonea documentazione:
  1. nel caso di lavoratore dipendente: di lavorare in provincia di Trento in via continuativa da almeno due anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, oppure di lavorare in via continuativa da almeno un anno ed essere stato anteriormente iscritto alle liste di collocamento per almeno due anni. Ai fini del computo della continuità lavorativa, vengono sommati i periodi di lavoro continuativi non inferiori a due mesi e non si considerano i periodi di interruzione del rapporto di lavoro, purché gli stessi non superino il totale di trenta giorni per anno lavorativo;
  2. nel caso di lavoratore autonomo: di essere iscritto regolarmente alla C.C.I.A.A. di Trento da almeno tre anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e dimostrare la continuità lavorativa per gli ultimi due anni. Ai fini di cui sopra, i Comprensori e i Comuni di Trento e Rovereto competenti per territorio sono tenuti, secondo le norme in materia di edilizia abitativa agevolata, a predisporre graduatorie separate per ogni singolo strumento di intervento.
Per l'esercizio 1999 sono state raccolte sei nuove domande e quattro domande di aggiornamento triennale di acquisto, e nessuna domanda sugli altri tipi di intervento.
Con provvedimento della Giunta Comprensoriale numero 1765 di data 30 settembre 1999 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di acquisto per immigrati extracomunitari.
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Emigrati trentini

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 28 aprile 1986, numero 13, concernente: "Interventi nel settore dell'emigrazione", come introdotto dall'articolo 1 della Legge Provinciale 12 settembre 1994, numero 6, i Comprensori e i comuni di Trento e Rovereto, sono tenuti, secondo le norme previste in materia di edilizia abitativa agevolata, a predisporre apposite graduatorie per ogni singolo tipo di intervento.
Sono emigrati trentini e destinatari degli interventi previsti in materia di edilizia abitativa agevolata:
  1. le persone che, per nascita o residenza, siano originarie di un comune facente parte della Provincia di Trento e siano residenti all'estero da almeno 2 anni per ragioni di lavoro;
  2. il coniuge non separato legalmente ovvero convivente legato da un rapporto coniugale di fatto e i discendenti, residenti all'estero, di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della precedente lett. a).
La qualifica di emigrato trentino permane per due anni dalla data di acquisto o di riacquisto della residenza nella Provincia di Trento. L'accesso ai benefici in materia di edilizia abitativa agevolata è concesso anche agli emigrati trentini privi della cittadinanza italiana.
Sono esclusi dagli interventi di edilizia abitativa agevolata a favore degli emigrati trentini le persone all'estero dipendenti dello Stato, da enti, da istituzioni e da imprese italiane.
Per l'esercizio 1999 non sono state raccolte domande di edilizia abitativa agevolata.
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INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

La Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16, prevede fra l'altro interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane, per consentire il miglioramento della qualità della vita, agevolare il mantenimento e il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anziani.
I soggetti ammessi ai benefici della Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16 sono le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare i soggetti di cui sopra.
Sono previsti interventi contributivi a favore dei Comuni e delle I.P.A.B. per gli alloggi di loro proprietà e per delega ai Comprensori su alloggi di proprietà o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei privati oltre a interventi riguardanti alloggi di edilizia abitativa pubblica.
Con la Legge Provinciale 30 gennaio 1992, numero 6 sono stati previsti interventi anche a favore dei privati locatori che intendono eseguire opere di manutenzione o adeguamento su alloggi affittati a persone anziane; fino ad ora, su questo tipo di intervento, non sono state raccolte domande.
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(ANZIANI) Edilizia Abitativa Pubblica

La formazione delle graduatorie e l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica è effettuata da una Commissione Comprensoriale appositamente costituita e formata:
  1. dal Presidente del Comprensorio o un suo delegato che la presiede;
  2. da un assistente sociale addetto ai servizi territoriali designato dal servizio competente della Provincia;
  3. da un funzionario del Comprensorio addetto al settore di edilizia abitativa;
  4. da un medico designato dall'unità sanitaria locale (USL) competente per territorio;
  5. dal Sindaco del Comune, ove è ubicato l'immobile, o da un suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Comprensorio.
La nuova commissione è stata nominata dalla Giunta Comprensoriale con proprio provvedimento numero 214 di data 04 luglio 1996 e svolge le proprie funzioni per la durata in carica dell'Assemblea Comprensoriale.
A seguito dell'entrata in vigore della Legge Provinciale 13 novembre 1992, numero 21 il Comprensorio ha dovuto rivedere la distribuzione delle zone omogenee per l'Edilizia Pubblica, portandole da 3 a 5; infatti, essendo i Comuni di Arco e Riva del Garda costituiti di una popolazione numericamente superiore ai 10.000 abitanti, costituiscono zone omogenea a sè stante.
Fino a tutto il 1996 sono stati assegnati numero 4 alloggi ai richiedenti utilmente collocati nella sottograduatoria per la zona omogenea di "Riva del Garda", e numero 3 alloggi per la zona omogenea di "Arco"; nel 1994 non è stata fatta nessuna assegnazione e ciò per indisponibilità di alloggi I.T.E.A., mentre nel 1995 sono stati assegnati numero 3 alloggi a Concei nella zona omogenea numero 1 (Valle di Ledro), uno ad Arco e nessuno nel 1996.
Nel corso del 1997 è stato assegnato un'alloggio ITEA nel Comune di Riva del Garda e quattro alloggi di proprietà del Comune di Riva del Garda risanati con i benefici della Legge Provinciale 16/90, nel 1998 è stato assegnato un solo alloggio ITEA nel Comune di Arco, mentre nel 1999 fino ad ottobre sono stati assegnati due alloggi ITEA di cui uno ad Arco e l'altro a Riva del Garda .
Nel secondo semestre 1998 sono state raccolte trentatre nuove domande di edilizia abitativa pubblica e quattro richieste di variazione.
Durante il primo semestre 1999 sono state raccolte altre undici nuove domande e una richiesta di variazione, che andranno ad aggiungersi alle centoquattro domande già ammesse in graduatoria.
Con l'articolo 13 della Legge Provinciale di data 07 marzo 1997 numero 5 è stato introdotto nella Legge Provinciale 13 novembre 1992 numero 21, l'articolo 33 bis concernente "l'Integrazione canone di locazione" e con delibera della Giunta Provinciale numero 5245 di data 23 maggio 1997 e con successive modificazioni ed integrazioni sono state approvate le disposizioni attuative che regolano questo nuovo intervento contributivo pubblico.
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(ANZIANI) Edilizia Abitativa Agevolata

Per quanto riguarda la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi per il risanamento delle abitazioni a favore dei soggetti che possono presentare domanda sulla Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16 tali competenze spettano alla Giunta Comprensoriale.
Le graduatorie sia per l'edilizia pubblica che per quella agevolata sono permanenti e soggette ad aggiornamento semestrale, da effettuarsi con decorrenza al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; comunque ogni due anni viene effettuata una revisione globale delle graduatorie stesse.
Relativamente alle domande finanziate nel corso del primo e secondo biennio di gestione della Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16 e riferite agli esercizi che vanno dal 1991 al 1998 compreso è da evidenziare il fatto che tutte le domande ammesse in graduatoria sono state finanziate.
Le istanze presentate nel secondo semestre 1998 sono state trentatre, le quali in seguito all'istruttoria andranno ad aggiungersi a quelle già inserite in graduatoria e non ancora finanziate.
La Giunta Comprensoriale ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva con deliberazione numero 1897 di data 14 ottobre 1999 formata da ventotto istanze.
Le istanze presentate nel primo semestre 1999 sono state ventisei le quali in seguito all'istruttoria andranno ad aggiungersi a quelle già inserite in graduatoria e non ancora finanziate.
Il Piano di attuazione della Provincia Autonoma di Trento per il 1999 prevede un primo riparto fondi per la terza e quarta graduatoria del biennio in corso pari a lire 764.000.000 in conto capitale, con il quale è stato possibile ammettere a finanziamento i primi ventidue richiedenti inseriti nella graduatoria sopra citata.
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(ANZIANI) Interventi Plurimi

Gli "interventi plurimi" per persone anziane, previsto dall'art. 30 del Regolamento della Legge Provinciale 18 giugno 1990, numero 16, consistono nella concessione di contributi in conto capitale pari all'80% della spesa ammessa da parte del Comprensorio su conforme parere della Giunta Provinciale, prescindendo dalle graduatorie di merito e purché i destinatari degli alloggi siano in possesso dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata.
Il Piano Finanziario 1999 della Provincia Autonoma di Trento ha previsto l'assegnazione al nostro Comprensorio di un contributo in conto capitale di lire 870.000.000 per finanziare l'unico intervento, proposto dall'Associazione ACLI anziani Conumero S.A.T. con sede in Trento al nostro Comprensorio nel 1998, per la realizzazione di quattro alloggi per anziani da realizzare nel fabbricato contraddistinto dalla p.ed. 257/1 C.C. Dro di proprietà del Comune di Dro.
Fino a settembre 1999 non sono state presentate nuove domande per questo tipo di intervento.
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