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LEGGI IN MATERIA


Delibera Giunta Provinciale 9 settembre 1988, n. 10050

<<Art.77/bis<<

Articolo 78 - Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini.

1. I gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze.

2. L'ente gestore del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento.

3. Fermo restando che i gestori dei rifugi alpini devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività dei rifugi o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti, il relativo trasporto è gratuito nel limite massimo di due ore annue per ciascun rifugio; per gli eventuali superamenti si applica la disciplina dei servizi a tariffa ridotta prevista dalle norme regolamentari di cui all'articolo 18, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il piano di organizzazione del Servizio di trasferimento dei rifiuti mediante elicottero viene approvato ed aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Servizio antincendi, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalla citata legge provinciale 18 febbraio 1980, n. 3 e nell'ottica di favorire l'ottimizzazione dell'uso dell'elicottero.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per i trasporti dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini; l'apprestamento dei contenitori dei rifiuti è a carico del gestore.

6. Rientra tra gli obblighi dei gestori di rifugi alpini ai sensi dei commi 1 e 3 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'attività di rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze (121) (122) (123).

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Articolo 79 - Smaltimento dei materiali inerti.

1. [La Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti inerti che possono essere conferiti nelle discariche allo scopo predisposte in conformità ai piani di smaltimento approvati dai comprensori ai sensi dell'articolo 64, comma 2, o comunque autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I Comuni, loro consorzi e i comprensori provvedono di norma alla realizzazione e gestione delle discariche di cui al presente articolo, previa autorizzazione del Sindaco del Comune sul cui territorio ricade la discarica. In tal caso l'ente gestore determina gli oneri a carico dei conferenti in ragione della quantità e tipologia dei rifiuti, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

3. Ove all'installazione e gestione delle predette discariche intendano provvedere enti o imprese private, questi ultimi dovranno essere autorizzati nelle forme di cui al comma 2.] (124).

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Articolo 80 - Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura.

1. [Ferma restando la disciplina degli scarichi di reflui liquidi o semiliquidi stabilita dalla parte I, lo smaltimento del suolo del "compost" e dei rifiuti, ivi compresi i fanghi ed i liquami derivanti da cicli produttivi o da processi di depurazione degli effluenti o di smaltimento dei rifiuti, è ammesso quando si tratta di sostanze direttamente utili alla produzione agricola o al recupero dei terreni nei casi, nei limiti e con le modalità contenute nelle norme tecniche che saranno stabilite ed aggiornate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

2. Alle sostanze ed ai materiali di cui al comma 1 si applica la disciplina concernente le materie prime secondarie (125).

3. La Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può autorizzare enti ed istituti, pubblici o privati, ad attuare, per fini di ricerca e sperimentazione, specifici progetti di produzione e di applicazione delle sostanze di cui al comma 1, determinando le modalità e le condizioni per la sperimentazione, avuto riguardo alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Al Servizio protezione ambiente è attribuito il controllo sulle predette attività di ricerca.] (126).

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Articolo 81 - Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie.

1. [Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie si applica la disciplina stabilita dal decreto legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con la legge 10 febbraio 1989, n. 45, e successive disposizioni applicative] (127).

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Articolo 82 - Carcasse di animali e rifiuti di macellazione.

1. [Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere di norma sottoposti a trattamento di incenerimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74.

2. In via eccezionale, su specifica e motivata disposizione dell'autorità competente ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, le carcasse di animali possono essere smaltite in discarica controllata o interrate, previo idoneo trattamento di inocuizzazione.] (128).

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Articolo 83 - Veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. In caso di violazione di detto obbligo, il Sindaco interviene ai sensi dell'articolo 90.

3. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui al comma 1 e effettuata dal comprensorio, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati, nell'ambito del piano di cui all'articolo 64, comma 2.

4. L'installazione e gestione dei centri sono soggette all'autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'articolo 84.
L'autorizzazione stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

5. Per quanto non previsto si applicano in ogni caso le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (129).

6. [Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915] (130).

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Articolo 84 - Autorizzazioni.

1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure semplificate (131).

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e ne consente l'installazione e realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85-bis e 86 si applica, in quanto compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997, esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai Comuni dal presente testo unico (132).

4. [Le imprese che esercitano attività di trasporto dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Trento ai sensi del secondo periodo, comma 2, dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono tenute a comunicare previamente al Servizio protezione ambiente l'inizio dell'attività, specificando il tipo e le quantità dei rifiuti da trasportare, la loro provenienza o destinazione e la durata dell'attività stessa. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di mero transito attraverso il territorio provinciale.] (133).

5. [Per gli impianti e le attività di smaltimento dei rifiuti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla predetta data, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo V del predetto decreto presidenziale.] (134).

6. [Fino all'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti o degli eventuali piani-stralcio, le autorità competenti possono rilasciare autorizzazioni provvisorie, di durata non superiore a due anni, relativamente agli impianti connessi con le attività di cui alle lettere e), f), g), l) e m) del comma 1. In tali casi i sindaci provvedono al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, su parere conforme della Giunta comprensoriale] (135) (136).

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Articolo 85 - Domanda di autorizzazione.

1. [Le domande di autorizzazione per l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi soggette ad autorizzazione, devono essere presentate alle autorità competenti a norma dell'articolo 64, mediante apposito modulo predisposto dal Servizio protezione ambiente, allegando la documentazione in essa richiesta] (137).

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Articolo 85-bis - Autorizzazioni cumulative.

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei rifiuti, il Servizio protezione ambiente può rilasciare autorizzazioni all'esercizio cumulativo di operazioni di smaltimento dei rifiuti a enti, imprese e cooperative, anche consorziati, che si avvalgono in tutto o in parte di soggetti diversi, sottoposti alla loro vigilanza e direzione tecnico-operativa.

2. La domanda di autorizzazione individua i soggetti e le relative attrezzature di cui l'ente, l'impresa o la cooperativa intende avvalersi ed è corredata da copia del contratto che disciplina il rapporto giuridico di collegamento.

3. Le eventuali garanzie finanziarie e le responsabilità per lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti collegati fanno capo al soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione.4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal Servizio protezione ambiente, anche a prescindere dal riparto delle competenze stabilite dall'articolo 64 (138).

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Articolo 86 - Procedura e contenuto dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali.L'autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato:
a) se l'impresa, società o ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica;
b) se il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori, anche se non soci, dell'impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misura di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936. Ai predetti soggetti sono parificati, a tutti gli effetti, i dipendenti dell'impresa, società o ente che, comunque qualificati, abbiano la responsabilità tecnica dell'esercizio dell'impianto e delle attività di smaltimento;
c) quando la richiesta sia incompatibile con la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Il provvedimento di autorizzazione, oltre a quanto altro stabilito dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve indicare:
a) la denominazione dell'ente o la ragione sociale dell'impresa, nonché la sede legale;
b) il titolare o il legale rappresentante dell'ente o impresa, nonché il direttore tecnico ovvero il responsabile o i responsabili dell'esercizio degli impianti o delle attività di cui all'articolo 84;
c) i tipi ed i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
d) il termine di efficacia dell'autorizzazione medesima;
e) le modalità, le condizioni e le prescrizioni cui l'ente o imprese deve attenersi;
f) la localizzazione degli impianti e la delimitazione delle aree interessate;
g) la dislocazione, all'interno degli impianti, dei recipienti, fissi e mobili, dei serbatoi e dei cumuli;
h) l'individuazione dei mezzi tecnici da destinare all'esercizio dell'attività;
i) la determinazione delle eventuali garanzie finanziarie che il richiedente è tenuto a fornire;
l) la specificazione di eventuali obblighi di sistemazione finale e ripristino ambientale delle aree interessate dall'attività esercitata.

3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può sempre modificarla o integrarla ovvero sospenderne l'efficacia, per evitare danno a persone e a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si rende necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

4. Il soggetto autorizzato è tenuto:
a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa, società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;
b) a comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione se nei confronti di uno dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), e dal comma 2, lettera b), sia iniziata l'azione penale o sia proposta l'adozione di misure di sicurezza per l'ipotesi di reato prevista dalle leggi citate;
c) [a comunicare al servizi protezione ambiente, entro il primo bimestre di ciascun anno e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, i dati relativi alle quantità e ai tipi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno solare precedente nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione, mediante apposito modulo predisposto dal Servizio protezione ambiente] (139);
d) ad attenersi alle disposizioni di legge, alla prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;
e) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

5. L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ove rilevi l'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e di quelle stabilite dall'autorizzazione, diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;
b) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (140).

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Articolo 87 - Accumulo temporaneo dei rifiuti.

1. [L'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali propri, anche assimilabili agli urbani, effettuato da singoli soggetti o da imprese nel corso delle rispettive attività o cicli lavorativi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 84, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso venire asportati almeno ogni dodici mesi.

3. L'accumulo temporaneo ai sensi del comma 1 deve essere effettuato ponendo in essere adeguate cautele atte ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 26, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Qualora non sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.] (141).

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Articolo 88 - Garanzie finanziarie.

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 84, comma 1, nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente artcolo , è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell'ente che rilascia l'autorizzazione, a copertura della spesa per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento esercitata. In particolare, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ove sia positivamente conclusa l'istruttoria entro i termini di cui all'articolo 86, comunica al richiedente l'importo della garanzia finanziaria occorrente per il rilascio dell'autorizzazione; quest'ultima potrà essere accordata ad avvenuta presentazione da parte del richiedente medesimo di idonea certificazione o attestazione nell'avvenuta costituzione della garanzia nelle forme di cui al comma 2 (142).

2. La garanzia finanziaria sarà costituita in una delle seguenti forme, a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario presso la tesoreria comunale o della Provincia;
b) deposito di titoli di Stato presso la stessa tesoreria;
c) presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia e, rispettivamente del Comune, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi in cui si applica la disciplina di cui al comma 1, nonché l'importo e la durata della garanzia finanziaria. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i casi nei quali è fatto obbligo di nominare un tecnico responsabile della gestione dei rifiuti e sono determinati i requisiti e le modalità di nomina del tecnico stesso (143).

4. [La garanzia finanziaria di cui al comma 1 non è richiesta per l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti tossici e nocivi per quantitativi non superiori ad un metro cubo di capacità complessiva, nonché per quella relativa ad impianti di trattamento di propri rifiuti tossici e nocivi di ridotta entità che sono individuati dalla commissione con i provvedimenti di cui al comma 3.
Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 1 gli enti pubblici ed i loro concessionari] (144).

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la garanzia finanziaria prevista dai provvedimenti autorizzativi, che sono compresi e sostituiti ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 o che sono emanati nell'ambito delle conferenze di servizio previste dalle leggi vigenti, viene presentata entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto finale (145) (146).

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Articolo 89 - Documenti per il trasporto e registri di carico e scarico.

1. [La disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, è estesa ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'articolo 2, comma 4, numeri 1), 2) e 5), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

2. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disciplina dei registri di carico e scarico stabilita dagli articoli 3, comma 5 e 9-duodecies, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni.] (147).

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Articolo 90 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III.

2. Fatta salva la disciplina degli scarichi prevista dalla parte I e dalla parte II, è vietato abbandonare, scaricare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, solido o liquidi, su aree pubbliche o private, nonché nei corpi d'acqua, naturali o artificiali, negli stagni e nelle zone umide. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

3. In caso di violazione di detto obbligo, il Sindaco notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi di raccolta o di trattamento o di stoccaggio, indicando il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario il Sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del destinatario.

4. Nel caso di interventi particolarmente onerosi, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 77.

5. Qualora il Sindaco non vi provveda, spetta alla Giunta provinciale disporre in via sostitutiva. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 91 (148).

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Articolo 91 - Ordinanze contingibili e urgenti.

1. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Presidente della Giunta provinciale, ovvero il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

2. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 del Presidente della Giunta provinciale, la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.

4. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai Comuni, ai loro Consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza (149).

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Articolo 92 - Controllo e sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dalla parte III del presente testo unico e delle altre disposizioni da essa richiamate si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti fattispecie dal capo I del titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997 (150).

2. [Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 20.000 per quantità di rifiuti gettati o smaltiti fino a 2 chilogrammi; per quantità superiori, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 per metro cubo o frazione] (151).

2-bis. [Chiunque affidi rifiuti a terzi non autorizzati ad esercitare attività di smaltimento soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000] (152).

3. [Le violazioni delle norme sugli scarichi di sostanze liquide inquinanti nei luoghi di cui all'articolo 27 rimangono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 48, lettera h).] (153).

4. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte III e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative richiamate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50 contenuti nella parte I del presente testo unico, intendendosi sostituita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il Comune ove siano accertati gli illeciti cui si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (154).

5. Ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, il Servizio protezione ambiente, anche avvalendosi del Servizio geologico, esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alle prescrizioni fissate dal piano provinciale di smaltimento, dai progetti esecutivi, dalla Giunta provinciale e dal capitolato di gestione. Ove sia rilevata l'inosservanza delle predette prescrizioni, il Servizio protezione ambiente diffida il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine (155).

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Articolo 92-bis - Disposizioni particolari in materia di sanzioni amministrative.

1. [Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 92, comma 2, provvede il comune territorialmente competente interessato, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale e vincolati ad interventi di recupero, tutela e salvaguardia ambientale. Le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle violazioni accertate a far tempo dal 1° gennaio 1998.] (156).

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Articolo 93 - Catasto e statistiche.

1. È istituito, presso il Servizio protezione ambiente, il Catasto provinciale dei rifiuti con i seguenti obiettivi:
a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuare la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
c) verificare il rispetto del regime autorizzativo, ai sensi della normativa vigente;
d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione ed aggiornamento dei piani di smaltimento dei rifiuti;
e) consentire la valutazione della fattibilità di stazioni di raccolta e pretrattamento e di impianti centralizzati di recupero o smaltimento;
f) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti;
g) catalogare le fonti di produzione dei rifiuti e i soggetti che provvedono alle varie fasi di smaltimento;
h) favorire la diffusione delle informazioni concernenti tipi, quantità e provenienza dei rifiuti, anche in funzione della trasmissione delle rilevazioni statistiche al Ministero per l'ambiente2. Con il regolamento esecutivo saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del catasto e individuati i servizi o le strutture provinciali e gli enti locali di cui il Servizio protezione ambiente potrà avvalersi per la rilevazione dei dati.

3. Per l'impianto e la gestione del catasto la Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può stipulare apposite convenzioni con i propri enti funzionali e con enti e imprese specializzati, determinando le modalità organizzative ed attuative e i conseguenti rapporti finanziari.

4. Ai fini della Comunicazione e della denuncia concernenti i rifiuti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con la legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni (157).

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Articolo 94 - Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa.

1. [Il Servizio protezione ambiente realizza studi e ricerche, anche avvalendosi di consulenze ai sensi dell'articolo 39, sull'evoluzione e sugli sviluppi dei sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani, al fine di verificarne l'idoneità dal punto di vista rispettivamente ecologico, tecnologico ed economico ed al fine di favorire il recupero energetico, i processi di riciclaggio e compostaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti.

1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 per la violazione di prescrizioni normative concernenti adempimenti formali, sono ridotte alla metà delle rispettive misure edittali ed è esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:
a) si tratti di un'impresa definibile come piccola impresa in base al numero dei dipendenti, secondo la definizione normativa comunitaria;
b) si tratti di un soggetto o di un ente non qualificabile come impresa;
c) la violazione accertata riguardi la gestione dei rifiuti non pericolosi in quantità non superiore a venti metri cubi o di rifiuti pericolosi n quantità non superiore a dieci metri cubi; dette soglie quantitative sono decuplicate ove la violazione sia riferibile alla gestione annuale dei rifiuti.

1-ter. In ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 bis non possono essere inferiori a lire 50.000.- nel minimo e a lire 300.000.- nel massimo. (186).

2. Sulla base di tali studi e ricerche, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 1, alla progettazione, alla localizzazione e alla realizzazione di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di altri rifiuti suscettibili di smaltimento nei predetti impianti.

3. All'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento, nonché alla localizzazione e progettazione degli impianti di cui al comma 2, la Provincia provvede mediante apposite conferenze cui partecipano gli assessori provinciali ai lavori pubblici ed all'ambiente ed il Sindaco del Comune territorialmente interessato. I membri della conferenza possono farsi assistere dai responsabili tecnici degli uffici delle rispettive amministrazioni e delegare agli stessi specifici approfondimenti progettuali.

4. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 e di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.] (158).

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Articolo 95 - Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta.

[1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla localizzazione, alla progettazione ed alla realizzazione di uno o più centro per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio, il recupero o lo stoccaggio definitivo di fanghi e di rifiuti speciali, non compresi negli elenchi di cui agli articoli 74, comma 2, e 79, comma 1, e di rifiuti tossici e nocivi, tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915] (159).

[2. All'istruttoria relativa all'individuazione del sistema di smaltimento, nonché alla localizzazione e progettazione degli impianti di cui al comma 1, la Provincia provvede mediante apposite conferenze cui partecipano gli assessori provinciali ai lavori pubblici ed all'ambiente ed il Sindaco del Comune territorialmente interessato. I membri della conferenza possono farsi assistere dai responsabili tecnici degli uffici delle rispettive amministrazioni e delegare agli stessi specifici approfondimenti progettuali] (160).

[3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 e di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441] (161).

[4. Nei centri di smaltimento di cui al comma 1, possono essere recapitati i fanghi, i rifiuti speciali, tossici e nocivi compresi in un apposito elenco e aggiornato dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti] (162).

5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:
a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;
b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di singole unità della rete fognaria pubblica;
c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili (163);
d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;
e) i fanghi provenienti da altri depuratori biologici (164) (165).

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Articolo 96 - Modalità di gestione.

1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e di trattamento di cui all'articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi, secondo tariffe determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali. La Giunta provinciale determina le tariffe in misura differenziata in rapporto alla quantità e alla tipologia dei liquami conferiti e provvede ad aggiornarle periodicamente (166).

2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta provinciale al fine di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'articolo 95 e l'ente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione.

2-bis. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 5, comportano altresì di diritto le autorizzazioni al pretrattamento, al trattamento e allo scarico previste dal presente testo unico nei confronti della Provincia, anche qualora la stessa vi provveda nelle forme previste dall'articolo 72, comma 1. Nell'esercizio dei servizi pubblici previsti dal presente comma, si prescinde da quanto previsto in materia dal decreto del ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni.

2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis si applica anche relativamente agli atti ivi richiamati, adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (167).

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Articolo 97 - Interventi di sensibilizzazione e incentivazione (168).

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale concernente il comitato provinciale per l'ambiente, la Provincia predispone programmi, iniziative promozionali e campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti, al recupero di materiali e fonti energetiche, al riciclaggio, alla raccolta differenziata ed al corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

2. Parimenti, la Giunta provinciale può finanziare gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti e imprese privati, per la realizzazione di interventi e di iniziative dirette a conseguire le finalità previste dal comma 1 e dalla legge provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti (169).

[3. La Provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in accordo ed in collaborazione con gli enti locali interessati, organizza in via sperimentale un sistema di raccolta differenziata dei materiali cartacei da effettuarsi presso le scuole e i luoghi di maggior consumo, incentivando le associazioni di volontariato e gli altri soggetti che favoriscono tale raccolta senza fini di lucro e promuovendo l'adeguamento delle attrezzature e dell'organizzazione del servizio di smaltimento degli enti locali.] (170).

[4. La Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione dettagliata sulle iniziative promosse e sui risultati conseguiti.] (171).

5. Le iniziative e gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati dalla Provincia direttamente ovvero mediante concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a enti e imprese, pubblici o privati, purché in quest'ultimo caso, l'iniziativa non sia già posta in essere da enti o imprese pubblici. La Giunta provinciale può delegare agli enti locali o altri enti pubblici la realizzazione delle iniziative e degli interventi di interesse provinciale, di cui al presente articolo; al provvedimento di delega si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dall'articolo 7, commi 2 e 3, della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), articolo come sostituito dall'articolo 51 della Legge Provinciale 9 settembre 1996, n. 8 (172).

6. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile nonché i criteri per la determinazione dei finanziamenti e le relative modalità di concessione.

PARTE IV

Disposizioni particolari (173)

Articolo 98 - Gestione degli impianti e dei servizi di igiene ambientale.

[1. La Provincia può provvedere alla gestione degli impianti di depurazione biologica e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossico-nocivi a tecnologia complessa di cui agli articoli 44, 55, 94 e 95, mediante concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Le società concessionarie provvedono all'esercizio dei servizi di pubblico interesse previsti dal presente articolo, informando la propria attività a criteri di efficienza ed economicità di gestione, favorendo la ricerca e lo sviluppo economico e tecnologico finalizzati alla tutela dell'ambiente; le società possono affidare, anche prevalentemente, le opere e le prestazioni a imprese, anche cooperative, e ad aziende municipalizzate, anche consorziali.

2. La concessione è assentita dalla successive modificazioni e integrazioni sulla base di apposita convenzione contenente i modi e i tempi di subentro nella gestione degli impianti e dei servizi di cui al comma precedente, le modalità di gestione degli stessi e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione, con facoltà di disporre del patrimonio impiantistico nelle forme di cui all'articolo 60, comma 1.

3. La Provincia può inoltre affidare, mediante concessione, alle società di cui al comma 1 la progettazione, lo studio di impatto ambientale, la realizzazione e la gestione delle opere e degli interventi di cui agli articoli 55, 68, 75, 91, 94 e 95 del presente testo unico, nonché di ogni altro intervento di disinquinamento od opera ricadente nell'ambito delle funzioni di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di competenza della Provincia.

4. Nel caso in cui la Provincia affidi in concessione la sola costruzione di opere, le società concessionarie sono tenute ad applicare, nei confronti di terzi appaltatori, le procedure di aggiudicazione prescritte dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Le società concessionarie di cui al comma 1 possono inoltre provvedere, previa concessione da parte dei Comuni, dei loro consorzi e dei comprensori, alla progettazione, costruzione e gestione degli impianti, delle opere o dei servizi di igiene ambientale e di acquedotto di competenza dei predetti enti

6. Per le attività delle società poste in essere su concessione della Provincia, quest'ultima ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di proprio personale, per il periodo massimo di un anno, secondo le modalità che saranno disciplinate nell'atto di concessione e con assunzione degli oneri a carico delle società medesime.

7. L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 si estende alle finalità del presente articolo (174)].

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Articolo 99 - Informazione pubblica.

1. [Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle situazioni di pericolo e di danno alla salubrità dell'aria, delle acque e dell'ambiente naturale.

2. Chiunque può prendere visione ed acquisire copia, presso gli uffici della Provincia, degli atti amministrativi e delle informazioni che riguardano le attività di modificazione dell'assetto del territorio o le attività che possono provocare inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo, ferme restando le esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale secondo le leggi vigenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta provinciale approva un elenco degli atti amministrativi e delle informazioni che possono essere esaminati o acquisiti in copia ai sensi del comma 2, con indicazione dei servizi e degli uffici presso i quali sono depositati.

4. Il richiedente è tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive anche in forma forfettaria, di copia, secondo la tabella approvata con deliberazione dalla Giunta provinciale. Le somme derivanti dal rimborso delle predette spese sono introitate nel bilancio provinciale.

5. I dirigenti dei servizi o uffici interessati sono tenuti a mettere a disposizione del richiedente gli atti e i documenti disponibili per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti. Qualora il dirigente ritenga che l'atto o il documento non rientri tra quelli previsti dai commi 2 e 3, informa l'assessore competente nella materia che deciderà in merito.

6. Il Servizio protezione ambiente, una volta introdotta la meccanizzazione dell'archiviazione, rilevazione ed elaborazione dei dati concernenti l'inquinamento, cura la pubblicazione di una rassegna semestrale dei principali dati, informazioni e atti, anche normativi, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, inviandone copia ai Comuni, ai comprensori, alle Unità sanitarie locali ed a chiunque ne faccia richiesta.

7. La Giunta provinciale approva inoltre un elenco di provvedimenti emanati ai sensi del presente testo unico che dovranno essere pubblicati, nel testo integrale o per estratto, o di cui deve essere dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.] (175).

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Articolo 100 - Regolamento esecutivo.

1. Le norme necessarie per l'esecuzione del presente testo unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli articoli 53 e 53 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni regolamentari in vigore alla data di entrata in vigore del presente articolo (176).

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Articolo 101 - Concorso di sanzioni penali ed amministrative.

[1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico] (177).

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Articolo 102 - Vigilanza sugli impianti e servizi provinciali.

1. Per gli impianti, gli insediamenti ed i servizi gestiti dalla Provincia e relativi concessionari o appaltatori, la Giunta provinciale dispone le misure e gli interventi necessari, su proposta degli organi provinciali competenti ad emanare i provvedimenti prescrittivi conseguenti all'attività di vigilanza e controllo previsti dal presente testo unico.

2. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo spettanti a servizi o commissioni provinciali ai sensi del testo unico (178).

>>ALLEGATI>>