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LEGGI IN MATERIA


Delibera Giunta Provinciale 9 settembre 1988, n. 10050

<<Art.53<<

PARTE II

Piano provinciale di risanamento delle acque

Articolo 54 - Piano provinciale di risanamento delle acque.

1. La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale della Provincia di Trento, mediante il piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del Servizio protezione ambiente, sentiti i Comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di quest'ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano e/o del suo aggiornamento. Il piano è articolato come segue:
a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a);
c) specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;
d) determinazioni dei criteri di priorità per la realizzazione degli interventi di attuazione del piano stesso.

3. Il piano provinciale di risanamento delle acque contiene inoltre le disposizioni necessarie per la sua attuazione, con particolare riferimento all'identificazione ed alle caratteristiche tecniche e strutturali delle pubbliche fognature, alla gestione e vigilanza delle stesse da parte dei Comuni o loro consorzi, all'allacciamento degli scarichi alle reti comunali di pubblica fognatura, all'allacciamento di queste ultime ai collettori principali di adduzione ai depuratori; allo sfioramento delle portate di supero, nonché in ordine a casi di disservizio, di guasto, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura.
Il piano contiene altresì la disciplina delle misure di salvaguardia e di risanamento delle risorse idriche, allo scopo di ripristinare la capacità di resistenza ecologica ed assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo .

4. Il piano provinciale di risanamento delle acque ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso varianti di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico. Il piano, in sede di aggiornamento, può essere corredato dalla carta di qualità delle acque compilata in base alle osservazioni acquisite mediante gli indici di qualità biologica, secondo le disposizioni del regolamento esecutivo.

5. Le prescrizioni contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate (76).

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Articolo 55 - Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

1. Le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione previste dal piano provinciale di risanamento delle acque sono realizzate secondo i piano di intervento di cui alla leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, tenuto conto delle disposizioni e dei criteri di priorità stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Al fine di far fronte ad esigenze igienico-sanitarie impreviste e urgenti ovvero per comprovate ragioni di convenienza tecnica ed economica, la Giunta provinciale, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può variare i piani degli interventi, derogando alla priorità o previsioni contenute negli stessi o nel piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Resta ferma l'applicazione delle leggi provinciali 1 settembre 1975, n. 46 e 3 gennaio 1983, n. 2, per quanto riguarda la realizzazione di opere minori attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, non previste dal piano provinciale di risanamento delle acque.

4. I piani di cui al presente articolo possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti (77).

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Articolo 56 - Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione.

1. Nella costruzione di nuovi impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature si osservano modalità progettuali e tecnico-costruttive idonee ad assicurare, in relazione alla quantità e alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento, nell'ordinaria gestione, dei valori per i diversi parametri stabiliti dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico rispettivamente per gli impianti di depurazione biologica e per quelli di sedimentazione meccanica.

2. Nel piano degli interventi di cui al precedente articolo 55 dovrà inoltre essere perseguito l'obiettivo di adeguare le caratteristiche strutturali e le modalità di funzionamento degli impianti già esistenti alla data del 13 dicembre 1978, al fine di rendere gli impianti idonei al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli impianti realizzati successivamente alla data del 13 dicembre 1978, qualora, in relazione ad aumenti di portata o ad altre imprevedibili necessità e fenomeni intervenuti, venisse accertata l'inidoneità dei suddetti impianti al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli impianti devono essere condotti con modalità tecnico gestionali idonee ad assicurare, in rapporto allo stato dell'impianto, il massimo rendimento depurativo tecnicamente possibile.

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Articolo 56-bis - Trattamento a rendimento intermedio delle pubbliche fognature.

1. Il piano provinciale di risanamento delle acque può prescrivere a presidio delle pubbliche fognature con carico organico inferiore a 2.000 abitanti equivalenti impianti di trattamento biologici a medio rendimento, idonei ad assicurare il raggiungimento dei valori per i diversi parametri stabiliti dalla tabella 3, allegata al presente testo unico anche a integrazione o in sostituzione degli impianti esistenti.

2. La Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può comunque prescrivere, per i fini di cui all'articolo 54, comma 3, secondo periodo, la sostituzione o l'integrazione degli impianti di sedimentazione meccanica con sistemi di trattamento biologici a medio rendimento di cui al comma 1, anche a modifica del piano di risanamento e relativi aggiornamenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nei casi in cui le norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque demandino a verifiche successive la scelta impiantistica.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina propria delle pubbliche fognature presidiate da impianti a sedimentazione meccanica (78).

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Articolo 57 - Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.

1. Gli enti gestori e i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature devono assicurarne la piena funzionalità ed efficacia. Essi devono a tal fine osservare le regole di conduzione tecnica proprie dell'impianto, provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e programmando quella straordinaria.

2. Per i fini di cui al comma 1 gli enti gestori degli impianti di depurazione biologica adottano, entro la data del 19 settembre 1986, un apposito capitolato, soggetto ad approvazione del Servizio protezione ambiente, recante principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica degli impianti e la loro manutenzione. Per gli impianti di depurazione biologica gestiti dalla Provincia all'adozione del capitolato provvede il Servizio opere igienico-sanitarie d'intesa con il Servizio protezione ambiente. Per gli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica le principali indicazioni e modalità da seguire nella gestione degli stessi sono stabilite entro lo stesso termine dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta del Servizio protezione ambiente.

2-bis. Con deliberazione della Giunta Provinciale sono emanate le direttive e le prescrizioni, anche a integrazione delle indicazioni emanate ai sensi del comma 2, per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, attenendosi ai seguenti criteri:
a) coordinamento delle attivitą dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del servizio competente in materia di opere igienico saniterie della Provincia e dei soggetti gestori degli impianti;
b) massimizzazione nell'impiego delle procedure di telecontrollo e delle tecniche di archiviazione informatica; valorizzazione del controllo effettuato dai soggetti gestori degli impianti, individuati in base agli atti di delega o contrattuali.(186)

3. Qualora lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore, l'ufficio del medico provinciale, ovvero a seguito dell'applicazione della legge 29 agosto 1983, n. 29, il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, impartisce all'ente gestore dell'impianto di depurazione l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione degli scarichi, prescrivendone le tecniche, le modalità e le fasi temporali, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'impianto (79).

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Articolo 58 - Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza.

1. Qualora si verifichino i seguenti eventi:
a) diminuzione eccezionale della temperatura dei liquami in arrivo all'impianto;
b) notevoli e/o repentine variazioni della popolazione servita dall'impianto di fognatura o del carico inquinante affluente all'impianto;
c) abusivo scarico di fognatura di sostanze tossiche o nocive o comunque in concentrazioni eccedenti i limiti di accettabilità di cui alla tabella G allegata al presente testo unico, o in quantità tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto;
d) ogni altra circostanza imprevedibile quali guasti all'impianto, sospensione nell'erogazione di energia elettrica, ecc. che non consenta il normale funzionamento usando la diligenza tecnica, l'ente gestore o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature sono tenuti a darne immediato avviso ai Sindaci dei Comuni interessati che assumeranno, anche in via breve, i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini.

2. Qualora gli impianti di depurazione debbano essere completamente o parzialmente disattivati in funzione del ripristino della loro funzionalità o del loro potenziamento o per qualsiasi altro giustificato motivo l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati, che assumeranno i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute di cittadini (80).

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Articolo 59 - Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.

1. La localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature ivi compresi quelli a sedimentazione meccanica, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico deve essere effettuata sulla base di una valutazione di compatibilità dell'impianto con l'assetto edilizio-urbanistico, esistente e previsto, e con la direzione dei venti dominanti, tenuto conto delle esigenze ambientali ed igienico-sanitarie.

2. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 viene effettuata con la deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale. Con lo stesso provvedimento vengono prescritte le zone di rispetto circostanti l'area destinata all'impianto, con determinazione dei vincoli di inedificabilità in rapporto alle caratteristiche strutturali dell'impianto e alle destinazioni urbanistiche di piano, tenuto conto delle condizioni di cui al comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 2 viene affissa per la durata di trenta giorni all'albo pretorio del Comune interessato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano, ove richiesto, anche nel caso di ampliamento, potenziamento o ristrutturazione degli impianti di depurazione esistenti.

5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 provvederanno la Giunta provinciale, ove gli impianti di depurazione siano realizzati, ampliati, potenziati, ristrutturati o gestiti dalla Provincia, e rispettivamente i Comuni o loro consorzi in tutti gli altri casi, previa acquisizione del parere del Servizio protezione ambiente, formulato d'intesa con i servizi opere igienico-sanitarie e urbanistica e tutela del paesaggio.

6. Entro la data del 19 marzo 1987, il Servizio protezione ambiente, d'intesa con il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e il Servizio opere igienico-sanitarie, provvederà ad una rilevazione degli impianti di depurazione esistenti, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

7. La realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature e relativi collettori di adduzione non sono soggetti al rilascio della concessione edilizia.
Resta ferma l'applicazione, per i predetti impianti, delle disposizioni di cui all'articolo 50 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 (81).

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Articolo 60 - Norme contrattuali.

1. L'assunzione da parte della Provincia della gestione degli impianti di depurazione a ciclo biologico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 44 del presente testo unico, è subordinata alla cessione a titolo gratuito della proprietà dell'area e dei manufatti in essa inesistenti ovvero alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie da parte dei Comuni o loro Consorzi in favore della Provincia.

2. Le convenzioni o comunque le posizioni precedenti alla data del 19 marzo 1986 sono adeguate alle disposizioni di cui al comma 1 nell'ipotesi di interventi della Provincia per la ristrutturazione, l'ampliamento o il potenziamento degli impianti.

3. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività di depurazione degli impianti gestiti dalla Provincia ai sensi dei commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre il trasferimento a titolo gratuito ai Comuni della proprietà delle aree precedentemente cedute dai Comuni stessi, sempreché non siano suscettibili di nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia.

4. Nei contratti di appalto e negli atti di concessione da parte della Provincia, dei Comuni o loro Consorzi della gestione degli impianti di depurazione devono essere previste apposite clausole concernenti le modalità di vigilanza e direzione nei confronti dell'appaltatore o concessionario, nonché le responsabilità a carico dei medesimi.

5. I contratti di appalto e gli atti di concessione precedenti alla data del 19 marzo 1986 devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma 4 entro un anno della predetta data.

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Articolo 61 - Sanzioni.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni ed alle prescrizioni stabilite dalla parte II del presente testo unico o dal piano provinciale di risanamento delle acque soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 e lire 3.000.000.

2. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente parte II e all'accertamento, irrogazione ed aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 50.

3. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può diffidare gli interessati ad adeguarsi alle disposizioni violate entro un congruo termine, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivante all'ambiente ed alla salute dei cittadini, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

4. Al recupero delle relative somme si provvede con le modalità di cui all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (82).

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Articolo 62 - Norma transitoria.

1. Agli effetti di quanto stabilito dalla lettera a), numero 2), comma 1, dell'articolo 23, sono comunque fatte salve le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature già acquisite, espressamente o tacitamente, alla data di entrata in vigore del presente articolo (83).

PARTE III

Gestione dei rifiuti (84)

Articolo 63 - Campo di applicazione.

1. La gestione dei rifiuti nella Provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III.

2. Resta ferma l'applicazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di ogni altra disposizione di legge provinciale in materia di gestione dei rifiuti non espressamente abrogata. (85)

2-bis. Ai fini dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 si intende per:
a) "si disfi": il fatto o l'atto di sottoporre una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti.
b) "abbia deciso di disfarsi": il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti.
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": le destinazioni di una sostanza o di un oggetto alle operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per sua natura una determinata sostanza o oggetto non ha altra alternativa allo smaltimento o può essere utilizzato solo dopo essere preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero.

2-ter. La decisione di disfarsi non ricorre quando una sostanza o un oggetto e il suo utilizzo soddisfano le seguenti condizioni:
a) si deve trattare di una sostanza o di un oggetto che ha le caratteristiche merceologiche delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti nromalmente utilizzati nei cicli produttivi;
b) la sostanza o l'oggetto deve poter essere utilizzato in un ciclo produttivo senza dover essere preventivamente sottoposto alle operazioni di recupero dei rifiuti;
c) l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto deve corrispondere ed essere analogo al normale trattamento industriale delle materie prime, delle materie prime secondarie o dei prodotti;
d) la sostanza o l'oggetto non deve uscire dal ciclo economico produttivo e non deve essere destinato al recupero o allo smaltimento; l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo deve essere effettivo ed oggettivo e non deve comportare pericoli alla salute pubblica o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle normali attività produttive.

2-quater. Per i beni di consumo la decisione di disfarsi non ricorre fino a che tali beni sono idonei e continuano ad essere impiegati per l'uso per il quale sono stati concepiti, eventualmente anche previa riparazione, senza uscire dal ciclo di consumo. (186).

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Articolo 64 - Ripartizione delle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti.

1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai Comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. All'approvazione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione - ivi compresi i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, provvedono i comprensori, sentiti i Comuni interessati. I comprensori svolgono altresì gli altri compiti ad essi demandati dalla presente parte III.

3. I Comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di cui al comma 2, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

4. L'approvazione dei progetti e i provvedimenti permissivi resi in osservanza della legislazione provinciale in materia di cave e miniere e dei piani da essa previsti tengono luogo di diritto delle approvazioni e delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 per le discariche e per gli altri impianti, anche di recupero, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del medesimo decreto legislativo. A tal fine, le autorità e le strutture competenti in materia di cave e di miniere acquisiscono in fase istruttoria il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati ai sensi della presente parte III o mediante conferimento ai soggetti che gestiscono un Servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti (86).

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Articolo 65 - Piani di smaltimento dei rifiuti.

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:
a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;
b) l'individuazione delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
c) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
e) l'individuazione della viabilità di accesso con lo smaltimento dei rifiuti urbani;
f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano.
f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (87).

2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale (88).

3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai Comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai Comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni (89).

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Articolo 65-bis - Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani

1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani, in attesa dell'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai contenuti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera f-bis).

2. Al fine di perseguire un elevato standard di protezione ambientale, basato sulle migliori tecnologie disponibili, le previsioni contenute nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti concernenti l'impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani con recupero energetico devono intendersi riferite, per effetto di quest'articolo, a qualsiasi impianto destinato al trattamento termico dei rifiuti urbani, con recupero di calore o di energia o di materiali, ivi compresi il termotrattamento mediante ossidazione dei rifiuti, la pirolisi, la classificazione o altri procedimenti di trattamento termico.

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la disciplina per gli impianti a tecnologia complessa stabilita dalla parte III di questo testo unico, nonché le procedure previste dal capo I, sezione I, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sul piano straordinario di opere pubbliche e gli interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici (90).

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Articolo 66 - Stralci ed aggiornamenti.

1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell'ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole tipologie di rifiuti.

2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarli od integrarli.

3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per i piani di smaltimento dei rifiuti.

3-bis. La localizzazione degli impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio, viene effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comune territorialmente interessato, previa acquisizione dei pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio (91).

3-ter. La localizzazione di cui al comma 3-bis ha ad oggetto gli impianti, pubblici o privati, contemplati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai relativi piani-stralcio o comunque rispondenti ai criteri e agli indirizzi attuativi del piano medesimo. In attesa di una specifica disciplina legislativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti, le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 3-septies si applicano anche ai fini della localizzazione dei centri di raccolta zonale contemplati dal medesimo piano provinciale (92).

3-quater. La localizzazione degli impianti di cui commi 3-bis e 3-ter può essere inoltre effettuata dal piano regolatore generale o dalle relative varianti, nonché mediante l'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla disciplina urbanistica. Nei casi previsti dal presente comma le determinazioni della Giunta provinciale sono assunte sentita altresì l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (93).

3-quinquies. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento ai sensi dell'articolo 65 e del presente articolo, anche su richiesta dei soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti (94).

3-sexies. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano anche in relazione al piano comprensoriale previsto dall'articolo 64, comma 2, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con la Giunta comprensoriale. Al provvedimento comprensoriale di localizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1 (95).

3-septies. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1 (96) (97).

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Articolo 67 - Pubblica utilità ed effetti urbanistici.

1. L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti.

2. Le discariche e gli impianti di smaltimento dei rifiuti sono considerati opere di infrastrutturazione ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

3. La Giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree, anche d'accesso, necessarie alla realizzazione degli impianti per i rifiuti urbani mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

4. La Giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche o dismessi gli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al Comune nel cui territorio sono situate, per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

5. In attesa dell'acquisizione definitiva delle aree ai sensi del precedente comma 4, per l'attuazione delle opere e degli interventi relativi all'installazione delle discariche e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni (98).

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Articolo 68 - Piano di intervento.

1. Le opere per l'attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, per la parte relativa ai rifiuti urbani, sono realizzate dalla Provincia secondo i piani di intervento di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. I piani predetti possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti (99).

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Articolo 68-bis - Ulteriori disposizioni per l'utilizzo di impianti di trattamento esistenti.

1. La Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i Comuni o loro forme associative, ivi compresi i Comuni nel cui territorio sono localizzati gli insediamenti, e con i soggetti economici interessati, per la costruzione e per l'esercizio o il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali ad altro tasso di umidità, non previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, qualora ricorrano, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
a) siano recuperati e riciclati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) sia prodotto composto da rifiuti;
c) sia realizzata l'inertizzazione dei rifiuti.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1, munito dei pareri dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e del servizio urbanistica e tutela del paesaggio, produce gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1.

3. L'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività e gli impianti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 84, fatta salva - ove ne ricorrano i presupposti - l'applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale e delle altre disposizioni previste dal presente testo unico.

4. La Provincia può disporre il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo in attuazione delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi ovvero la realizzazione di interventi ai sensi dell'articolo 68, nonché dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (100).

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Articolo 69 - Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

1. Alla realizzazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi l'installazione delle stazione di trasferimento e l'acquisto dei mezzi meccanici necessari per l'esercizio degli impianti, provvede la Provincia.

2. La realizzazione delle discariche controllate dei rifiuti urbani non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

3. [Fino a quando non saranno applicabili le disposizioni della legge provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale, si applicano in via transitoria le procedure di valutazione stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29, intendendosi sostituita la Commissione tecnica di cui all'articolo 3 della predetta legge provinciale con la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (101).] (102).

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Articolo 69-bis - Finanziamenti ai Comuni.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, un programma di investimenti per opere pubbliche dei comuni che accettano o abbiano già accettato l'ubicazione sul proprio territorio delle discariche e degli impianti a tecnologia complessa destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili la cui realizzazione sia iniziata in data successiva al 1° gennaio 1997. Ai fini del presente articolo non sono considerati impianti a tecnologia complessa gli impianti di compostaggio con bacino di servizio subcomprensoriale e i centri di raccolta zonale.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è disposto entro il limite massimo di lire 8.000 per metro cubo rapportato alla volumetria di progetto della discarica ovvero di lire 55.000 per tonnellata di rifiuti trattabile rapportata alla potenzialità annuale di progetto degli altri tipi di impianto.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina:
a) i criteri per la formazione del programma nonché per la determinazione dell'ammontare dell'investimento e della spesa ammissibile nonché del finanziamento provinciale entro il limite massimo di cui al comma 2;
b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione;
c) i criteri e le modalità per l'erogazione del finanziamento nonché i termini per la realizzazione delle opere previste dal programma (103).

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Articolo 70 - Gestione delle discariche per rifiuti urbani.

1. Alla gestione delle discariche controllate adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e delle stazioni di trasferimento provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate, nell'osservanza delle disposizioni fissate nel piano di smaltimento e nel progetto esecutivo, nonché delle altre eventuali prescrizioni stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale con la quale viene disposta la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica o stazione di trasferimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71-bis e 76, gli enti gestori provvedono alla manutenzione delle discariche di cui al comma 1, una volta esaurite e bonificate, fino alla loro completa innocuizzazione, nonché alla gestione degli impianti ad esse pertinenti. I relativi oneri sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dall'articolo 71 (104).

2. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche di cui al comma 1 sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese, ivi comprese quelle di personale e per i materiali di consumo, occorrenti per la gestione delle discariche.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, il comprensorio adotta, entro novanta giorni dalla data di attivazione della rispettiva discarica controllata, un apposito capitolato di gestione, soggetto ad approvazione preventiva della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica, per l'approntamento e per lo sviluppo della discarica, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia ambientale, di sicurezza e stabilità della piattaforma e di tutela della salute pubblica. Per le discariche controllate esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, gli enti gestori provvedono a tali adempimenti entro novanta giorni dalla medesima data.

4. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1, con la quale viene disposta l'entrata in esercizio delle discariche di prima categoria o delle stazioni di trasferimento, ovvero il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 2, comportano altresì di diritto le approvazioni e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997 nei confronti dei comprensori, dei Comuni o loro Consorzi e rispettive aziende speciali. Si considerano parimenti autorizzati per effetto della presente legge le discariche, le stazioni di trasferimento e i centri di compostaggio per i rifiuti urbani e assimilabili per i quali la Giunta provinciale abbia disposto l'entrata in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero che siano stati realizzati sulla base di provvedimenti permissivi o d'urgenza ai sensi del presente testo unico (105).

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Articolo 71 - Oneri di gestione.

1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate e delle stazioni di trasferimento nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui Comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo 74, ripartito fra i Comuni conferenti in ragione dei quantitativi dei rifiuti urbani conferiti, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

2. I comprensori determinando le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo (106).

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Articolo 71-bis - Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.

1. A decorrere dall'anno 1999, i Comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (186) provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti (107).

2. A tal fine e tenuto conto di eventuali entrate derivanti da tributi speciali disciplinati dalle leggi statali, la Giunta provinciale determina e aggiorna annualmente la misura e le modalità di recupero delle somme di cui al comma 1, in relazione all'ammortamento complessivo delle discariche in esercizio nel territorio provinciale, rapportandolo a metro cubo in ragione del volume complessivo delle predette discariche (186). Le spese di bonifica che saranno sostenute a partire dall'anno 1997 sono suddivise in quote di ammortamento corrispondenti alla durata tecnica della discarica bonificata e sono recuperate in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti in ciascun Comune a far tempo dalla medesima data. Ai fini della determinazione delle somme di ammortamento da recuperare il periodo di ammortamento può essere aumentato fino al cinquanta per cento della durata tecnica.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si assume che un metro cubo di volume della discarica corrisponda a una tonnellata di rifiuti urbani stoccati. Ove il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia svolto su scala sovracomunale, i quantitativi di rifiuti conferiti da ciascun Comune alla discarica possono essere determinati sulla base di appropriate misurazioni a campione effettuate dall'ente gestore del servizio medesimo.

4. Sono fatti salvi i recuperi previsti dall'articolo 74, comma 6.

5. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono destinate agli enti di cui al comma 1 alla realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata e al recupero degli stessi, ivi compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di centri di raccolta, in coerenza con l'indicazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le disposizioni stabilite dalla legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti.

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Articolo 72 - Impianti a tecnologia complessa.

1. Alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa, diversi dalle discariche, provvede la Provincia direttamente ovvero tramite appalto pubblico, anche di servizi, o mediante concessione in conformità alle norme vigenti.

2. Parimenti la Giunta provinciale può, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, delegare la realizzazione e la gestione, anche disgiuntamente, degli impianti di cui al comma 1:
a) agli enti locali;
b) ai Consorzi o ad altra forma associativa e di cooperazione prevista dalle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni;
c) alle aziende speciali, alle società a partecipazione pubblica locale e ai concessionari degli enti di cui alle lettere a) e b);
d) ad ogni altra Amministrazione o soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6.

3. Al provvedimento di delega si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'articolo 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, come sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Ove la delega comprenda anche la gestione dell'impianto, il predetto provvedimento determina il bacino di conferimento, le modalità di gestione e il soggetto gestore.

4. I relativi costi di esercizio, ivi compresi gli oneri di ammortamento, sono ripartiti tra i Comuni conferenti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto anche conto della disciplina stabilita dall'articolo 71-bis.

5. In ogni caso, il progetto definitivo degli impianti di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Il predetto provvedimento di approvazione comporta di diritto l'approvazione del progetto e le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti previste dalla normativa statale di attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti e dall'articolo 84.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 (110).

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Articolo 72-bis - Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi.

1. Qualora, in attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e del piano straordinario di opere pubbliche di cui al capo I della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la Giunta provinciale disponga la delega per la realizzazione e la gestione dell'impianto sperimentale di pirolisi ai sensi dell'articolo 72, la Giunta medesima può disporre l'assunzione parziale a carico del bilancio provinciale delle spese correnti di esercizio per la durata della sperimentazione, in misura non superiore a lire duecento per chilogrammo di rifiuto trattato nel predetto impianto. Le modalità di assunzione e la determinazione delle predette spese sono stabilite dal provvedimento di delega di cui all'articolo 72 (111).

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Articolo 73 - Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani.

1. Al fine di promuovere una riorganizzazione generale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, la Giunta provinciale approva, su proposta del Servizio opere igienico-sanitarie, un piano triennale per l'adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni di macchinari ed attrezzature da destinare alla raccolta, anche differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti urbani pericolosi .

2. Il piano determina per ciascun bacino di servizio:
a) le dotazioni di macchinari e attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità;
b) la spesa ammessa ad agevolazione, l'entità e la tipologia dei contributi;
c) i presumibili tempi di effettuazione degli interventi.

3. La Giunta provinciale può concedere contributi, fino alla concorrenza della spesa ammessa nel piano, ai Comuni, ai loro consorzi, alle aziende municipalizzate, anche consorziali, ai comprensori ed alle imprese concessionarie. Tali agevolazioni, salvo quanto disposto al comma 4, possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale e/o di contributi costanti per la durata massima di 10 anni. I contributi annui costanti sono determinati secondo importi tali da assicurare che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata dei contributi e al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data del provvedimento di concessione per i mutui finalizzati ai predetti acquisti, risulti di importo corrispondente all'entità dei contributi in conto capitale.

4. Alle imprese concessionarie sono concessi solo contributi annui costanti determinati con le modalità di cui al comma 3.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del Servizio opere igienico-sanitarie sono stabiliti:
a) gli eventuali bacini di servizio per un'efficiente organizzazione dello smaltimento di rifiuti urbani, ove non stabiliti dal piano di cui all'articolo 65;
b) i termini per la presentazione delle domande di contributo;
c) la documentazione da allegare alle medesime;
d) le spese da ritenere ammissibili;
e) eventuali criteri per stabilire la diversa tipologia delle agevolazioni finanziarie;
f) le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, che può essere disposta in via anticipata, in una o più soluzioni, fino alla misura massima dell'80 per cento. I contributi annui costanti sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni .

6. I contributi annui costanti sono erogati alle imprese concessionarie con le stesse modalità di cui al comma 5, ma subordinatamente all'attestazione dell'ente concedente in ordine all'effettivo svolgimento del servizio. In caso di cessazione del servizio i suddetti contributi sono revocati con decorrenza dalla prima rata scadente successivamente alla data di cessazione del servizio medesimo.

7. In caso di accertata difformità dell'acquisto rispetto a quanto ritenuto a quanto ritenuto ammissibile ovvero di sostenimento di una spesa minore rispetto a quella ammessa, la Giunta provinciale provvede rispettivamente alla revoca del contributo concesso o alla proporzionale riduzione del medesimo.
Al recupero parziale o totale delle somme eventualmente erogate si provvede ai sensi dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. In caso di cessazione del servizio, i soggetti diversi dalle imprese concessionarie devono provvedere alla cessione gratuita dei beni e delle attrezzature finanziate ai sensi del presente articolo al nuovo soggetto che assume la gestione del servizio secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta provinciale.

9. I macchinari e le attrezzature acquistati con il concorso finanziario della Provincia non possono essere alienati senza l'autorizzazione della Giunta provinciale per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'acquisto (112).

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Articolo 74 - Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani.

1. Nelle discariche controllate e negli altri impianti adibiti allo smaltimento dei rifiuti urbani confluiscono anche altri rifiuti, diversi da quelli urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi, posizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

2. A tal fine la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche e negli impianti di cui al comma 1.

3. Lo smaltimento nelle discariche e negli impianti predetti di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nel predetto elenco è subordinato ad autorizzazione della commissione per la tutela dell'ambiente degli inquinamenti.

4. Gli enti gestori del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani determinano le modalità e i limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al Servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti elencati nella tabella di cui al comma 2, anche ai fini della connessa applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

5. I rifiuti dichiarati dalla tabella come assimilabili che superino i limiti quantitativi di cui al comma 4 ed i rifiuti di cui al comma 3 possono essere recapitati in discarica o nell'impianto di smaltimento direttamente dal produttore ovvero mediante conferimento ad altre imprese autorizzate o al Servizio pubblico specificamente organizzato. In tali casi lo smaltimento deve essere disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore della discarica o impianto ed il conferente; detta convenzione, oltre agli aspetti tecnici ed alle quantità ammissibili di rifiuti, disciplinerà quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti scaricati, nonché all'ammortamento dei costi di impianto.

6. I costi di ammortamento delle discariche previsti dal comma 5 sono determinati in conformità a quanto stabilito dall'art. 71 bis. le somme recuperate dall'ente gestore in relazione all'ammortamento sono destinate secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 71 bis.

6-bis. Nelle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti assimilabili di cui al comma 5 prodotti nel rispettivo bacino di conferimento determinato dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti di cui all'art. 75.(186).

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Articolo 75 - Interventi di somma urgenza.

1. Fino all'approvazione del piano o dei piani-stralcio concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani ovvero nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Provincia può adeguare, ampliare e potenziare le discariche esistenti e funzionanti, nonché disporre la realizzazione di nuove discariche, ove non sussista altra possibilità, determinando i relativi bacini di conferimento, gli enti gestori e le modalità di gestione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta provinciale su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, formulata tenuto conto delle esigenze di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica. La proposta di intervento è trasmessa al Comune sul cui territorio ricade la discarica in progetto per l'eventuale formulazione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni.

3. Nei casi di somma urgenza nei quali non sia possibile osservare le procedure di cui al comma 2, all'approvazione e all'esecuzione dei predetti interventi la Giunta provinciale provvede su proposta del Servizio protezione ambiente.

4. Ai relativi provvedimenti della Giunta provinciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1. Si applicano inoltre le altre disposizioni stabilite dagli articoli 67 e 69, commi 1 e 2, nonché dal secondo e terzo periodo del comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (114).

5. Per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari, esclusi i rinnovi, destinati al potenziamento o all'integrazione della struttura impiantistica delle discariche controllate e degli altri impianti di cui all'articolo 69, si provvede in ogni caso secondo le modalità stabilite dal comma 3 (115).

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Articolo 76 - Bonifica delle discariche esaurite (116).

1. In connessione con l'attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il Servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.

2. Il piano per la bonifica delle discariche è approvato dalla Giunta provinciale ed è realizzato mediante assunzione dei relativi oneri a carico del bilancio della Provincia. In relazione all'esaurimento delle discariche il piano è aggiornato, anche mediante piani-stralcio, osservando il procedimento previsto dal presente articolo (117).

3. Ai fini dell'esecuzione delle opere di sistemazione e bonifica delle discariche, il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree nelle forme e con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva la facoltà per la Giunta di procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo necessario mediante contratto di diritto privato.

4. Il piano ed i piani-stralcio di bonifica possono essere sostituiti con appositi progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti (118).

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Articolo 77 - Chiusura e bonifica delle discariche non controllate.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 76, i Sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il Sindaco, anche su segnalazione del Servizio protezione ambiente, dispone l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa. Parimenti il Sindaco provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Al recupero delle relative spese si provvede secondo le procedure di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni i quali provvedono d'ufficio ai lavori di bonifica di discariche non controllate o abusive. Con la deliberazione di concessione del finanziamento sono altresì determinate le modalità della sua erogazione.

5. Alla domanda di finanziamento devono essere allegati:
a) copia dell'ordinanza che ha disposto l'esecuzione dei lavori;
b) copia del progetto e del preventivo di massima dei lavori medesimi;
c) l'impegno del Comune di procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale o sia tenuto allo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuta l'immissione o il deposito dei rifiuti, nonché il produttore dei rifiuti.

6. I finanziamenti sono restituiti alla Provincia, senza interessi, quando il Comune abbia recuperato le spese dai soggetti a cui carico esse sono poste, per l'importo effettivamente recuperato (119).

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Articolo 77-bis - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze di cui all'articolo 64, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 90 e 91.

2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, approva il progetto di bonifica e di ripristino ambientale ed autorizza la realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un'estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un'area compresa nel territorio di due o più Comuni. I pareri dei Comuni e dell'Agenzia sono resi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o di ricevimento della richiesta. A tal fine il Comune territorialmente interessato può richiedere che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto.

3. I termini dei procedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 possono essere ridefiniti di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della complessità delle situazioni di contaminazione e delle esigenze tecniche di monitoraggio, di progettazione e di verifica istruttoria dei progetti di bonifica e ripristino ambientale.

4. Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono prestate a favore della Provincia, che si avvale a fini istruttori dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

5. Agli interventi sostitutivi demandati alla Provincia dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997 si provvede in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 91, commi 2 e 3.

6. Il piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto

legislativo n. 22 del 1997 e l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 17, comma 12, del medesimo decreto sono predisposti dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e sono approvati dalla Giunta provinciale secondo quanto stabilito dalla parte III del presente testo unico, acquisito altresì il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, in modo da assicurare il necessario coordinamento con la pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 6 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate di cui all'articolo 22, comma 5, del medesimo decreto non produce gli effetti di variante urbanistica di cui all'articolo 67 del presente testo unico.

8. All'intesa prevista dall'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo n. 22 del 1997, provvede la Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita ogni altra funzione spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Le determinazioni assunte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 hanno effetto vincolante per il Comune.

10. Anche nel caso siano emanati provvedimenti contingibili e urgenti, i progetti di bonifica e di ripristino ambientale di aree inquinate sono soggetti alle procedure di approvazione e di autorizzazione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, secondo quanto stabilito dal presente articolo (120).

>>Art.78>>