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LEGGI IN MATERIA


Delibera Giunta Provinciale 9 settembre 1988, n. 10050

<<Art.28<<

Articolo 29 - Lavorazioni pericolose.

1. In attesa di una normativa statale in materia, nell'ambito delle lavorazioni definite insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e successivo D.M. 2 marzo 1987, ai fini di salvaguardare l'incolumità e la salute della popolazione da eventi legati all'attività produttiva, il dirigente del Servizio protezione ambiente può richiedere alle industrie interessate notizie relative alle materie prime, agli intermedi e ai prodotti fini (46).

2. Alla richiesta di notizie di cui al comma 1 risponde il titolare o il responsabile dello stabilimento sotto la sua responsabilità.

3. I dati e le notizie acquisiti dal Servizio protezione ambiente sono coperti dal segreto d'ufficio.

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Articolo 30 - Provvedimenti per la tutela dell'ambiente in relazione all'attività agricola.

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla citata legge provinciale, la Giunta provinciale promuove e realizza, anche con il concorso degli enti locali, dell'Ente di sviluppo dell'agricoltura trentina e delle associazioni di categorie e produttori, iniziative e progetti di sensibilizzazione e incentivazione degli agricoltori sul corretto impiego del fitofarmaci di sintesi e dei concimi chimici solubili di sintesi, nonché sullo smaltimento dei relativi residui, in funzione della tutela delle acque e del contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

2. In particolare saranno promosse idonee iniziative tendenti a favorire:
a) lo stoccaggio e la movimentazione di presidi sanitari e di concimi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4;
b) la scelta delle modalità, dei tempi e dei periodi di applicazione di tali prodotti in funzione dell'effettiva utilità alla produzione agricola;
c) l'individuazione e l'utilizzazione di fitofarmaci che presentano minore impatto ambientale e sanitario, privilegiandone l'uso in corrispondenza della soglia di danno economico, piuttosto che a titolo di prevenzione generalizzata;
d) la sostituzione di erbicidi con misure tecniche e meccaniche;
e) la sostituzione dei fitofarmaci con metodi di lotta biologica;
f) la sostituzione di concimi chimici di sintesi mediante l'utilizzo di vari tipi di sostanza organica ritenuta idonea alla fertilizzazione;
g) la raccolta differenziata dei residui solidi derivanti dall'utilizzazione degli antiparassitari;
h) il trattamento e lo smaltimento corretto dei residui liquidi e degli effluenti derivanti dalla preparazione delle poltiglie antiparassitarie, nonché dei residui liquidi derivanti dalla preparazione delle poltiglie antiparassitarie, nonché dei residui liquidi derivanti dai trattamenti antiossidanti e di conservazione della frutta.

3. La Giunta provinciale può inoltre formulare indicazioni per l'adeguamento dei regolamenti comunali d'igiene e sanità in funzione di una disciplina dell'impiego dei fitofarmaci, dei concimi chimici e dello smaltimento dei relativi residui atta ad assicurare la tutela delle acque ed il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

4. Resta ferma l'applicazione della disciplina concernente il quaderno di campagna stabilita con ordinanza del Ministero della sanità 3 aprile 1987, n. 135 e successive modifiche e integrazioni (47).

TITOLO IV - Disposizioni di coordinamento

Articolo 31 - Strumenti urbanistici.

1. I nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l'inquinamento atmosferico, idrico e quelle di smaltimento dei rifiuti, in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi. A tal fine essi devono contenere idonee precisazioni in ordine alle scelte di pianificazione effettuate.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone, si dovrà tenere conto delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi di igiene ambientale programmati o da programmare.

3. La composizione della commissione urbanistica provinciale come prevista dal comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, è integrata dal capo del Servizio protezione ambiente di cui all'articolo 35 del presente testo unico, che in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da un membro supplente per lo stesso designato a norma del predetto articolo 35 (48).

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Articolo 32 - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare.

1. Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione per insediamenti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo è subordinato alla presentazione di copia della denuncia o dell'autorizzazione di cui al titolo II ovvero dell'autorizzazione allo scarico di cui al titolo III della parte I del presente testo unico.

2. Il disposto del comma 1 si applica anche al rilascio di concessioni edilizie o di loro varianti relative ad insediamenti dal cui ampliamento o ristrutturazione o mutata destinazione derivi modifica qualitativa degli scarichi e delle emissioni.

3. In sede di rilascio della licenza di agibilità o di abitabilità sarà verificata anche la rispondenza alle prescrizioni della parte I del presente testo unico.

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Articolo 33 - Adeguamento dei regolamenti locali.

1. I regolamenti locali d'igiene e sanità, nonché quelli edilizi, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data del 13 dicembre 1978.
La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione, da parte degli enti interessati, delle modifiche ed integrazioni dei rispettivi regolamenti che si rendano a tal fine necessari.

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Articolo 34 - Regolamenti per il Servizio di fognatura.

1. I Comuni debbono, entro il 30 giugno 1982, adottare idonei regolamenti per il Servizio di fognatura, ovvero adeguare quelli già esistenti. La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione da parte degli enti interessati dei regolamenti sopraccitati.

TITOLO V - Organizzazione degli interventi

Articolo 35 - Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

1. È istituita presso il Servizio protezione ambiente la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, composta da:
1) il dirigente generale del dipartimento nell'ambito del quale è raggruppato il Servizio protezione ambiente, con funzioni di presidente;
2) il dirigente del Servizio protezione ambiente, con funzioni di vicepresidente;
3) da un medico in servizio presso la Provincia o da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del Servizio sanitario nazionale (49);
4) il responsabile del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica;
5) il responsabile del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medica;
6) il dirigente del Servizio opere igienico-sanitarie;
7) il dirigente del Servizio acque pubbliche ed opere idrauliche;
8) il dirigente del Servizio geologico;
9) il dirigente del Servizio foreste, caccia e pesca;
10) il dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
11) il dirigente della stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all'Adige;
12) il dirigente del Servizio antincendi.

2. Fanno inoltre parte della Commissione, con diritto di voto:
1) un tecnico designato dalla Giunta del comprensorio, limitatamente alla trattazione delle questioni che interessano specificamente il relativo ambito territoriale;
2) un esperto in materia ambientale, designato dal coordinamento provinciale imprenditori;
3) un esperto in materia ambientale, designato congiuntamente dalle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia nostra, Fondo mondiale per la natura (WWF) e Lega per l'ambiente.

3. I componenti di cui al comma 1 possono di volta in volta delegare un funzionario appartenente al medesimo Servizio o struttura a partecipare alle adunanze della Commissione. Per i membri di cui al comma 2 gli enti e le associazioni ivi indicati provvedono alla designazione di un membro supplente. I membri delegati e supplenti partecipano alle sedute della commissione solo in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro titolare.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario provinciale.

5. Tutti i componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. I componenti di cui al comma 1 restano in carico fino a quando svolgono le funzioni cui è connessa la partecipazione alla Commissione; quelli di cui al comma 2 fino alla loro sostituzione a seguito di una nuova designazione.

6. Gli enti e le associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti, sia titolari che supplenti, di propria competenza entro un mese dalla relativa richiesta. Decorso tale termine, la Commissione è validamente costituita anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.

7. Qualora si verifichino ipotesi di cumulo di funzioni fra quelle elencate al comma 1, la Commissione è validamente costituita nella più limitata composizione che ne consegue.

8. La Commissione è convocata dal presidente mediante avviso.

9. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può di volta di volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari dei servizi o uffici della Provincia, nonché esperti in particolare discipline, per l'esame di specifici problemi.

10. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

11. Ai membri della Commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.

12. Fino all'insediamento della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, le relative funzioni sono esercitate dalle Commissioni istituite presso il Servizio protezione ambiente secondo le disposizioni in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

13. La Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti esercita le attribuzioni ad essa devolute dal presente testo unico; essa inoltre esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri facoltativi su problemi relativi alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (50).

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Articolo 36 - Ripartizione di competenze.

1. Tutti gli atti attribuiti dalla parte I e dalla parte II al Servizio protezione ambiente, ivi compresi pareri e proposte, sono devoluti alla Commissione per la tutela dall'ambiente dagli inquinamenti quanto riguardino:
a) impianti produttivi e misti connessi con attività che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 30 unità ;
b) scarichi di insediamenti civili di cubatura complessiva superiore ai 10.000 metri cubi o che comunque presentino una ricettività superiore a 100 persone;
c) scarichi di insediamenti produttivi nei quali si esercitino attività di produzione e trasformazione di beni o che occupino, in modo stabile, un numero di addetti superiore a 30 unità ;
d) pubbliche fognature a Servizio di località che presentano oltre 2.000 abitanti totali serviti, secondo le eventuali indicazioni del piano provinciale di risanamento delle acque e relativi aggiornamenti ovvero secondo le indicazioni della domanda di autorizzazione dello scarico .

3. In relazione all'importanza o complessità delle questioni da trattare, il Servizio protezione ambiente può devolvere alla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l'emanazione dei provvedimenti o la formulazione dei pareri di propria competenza (51).

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Articolo 37 - Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni stabilite dalla parte I è affidata al Servizio protezione ambiente.

2. La vigilanza, ivi comprese le relative funzioni tecniche di analisi e controllo, sono inoltre esercitate dalle categorie di personale indicate nel regolamento esecutivo che sarà emanato ai sensi dell'articolo 100.

3. Fatte salve le funzioni di controllo che le vigente norme demandano all'autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica e agli organi incaricati dei servizi di Polizia locale, la vigilanza di cui al comma 1 è inoltre esercitata dai Comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento esecutivo (52).

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Articolo 38 - Metodologie di accertamento.

1. Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli uffici ove si svolgono le attività che producono le emissioni o gli scarichi, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti e i combustibili da controllare.

2. I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili degli stabilimenti o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

3. Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

4. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, la misurazione delle emissioni va effettuata nel punto ove queste vengono disperse nell'atmosfera, e, nel caso di camini, al di sotto della bocca in posizione ritenuta tecnicamente idonea dall'organo di controllo, se del caso attraverso apposite sonde. Il controllo degli scarichi è eseguito secondo le modalità stabilite dalla normativa statale.

5. Il punto assunto per il prelievo o per la misurazione deve essere reso accessibile al personale addetto alla vigilanza, il quale è altresì autorizzato a compiere all'interno degli insediamenti tutte le ispezioni che esso ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni.

6. Il personale suddetto può utilizzare, se necessario, appositi tracciati al fine di individuare le provenienze specifiche di sostanze inquinanti.

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Articolo 39 - Consulenze e prestazioni esterne.

1. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico, il Servizio protezione ambiente e la Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti possono avvalersi dell'opera di esperti e studiosi in materia di inquinamento idrico, atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, mediante incarico di consulenza conferito dalla Giunta provinciale, ovvero dell'opera di enti e istituti specializzati nelle materie predette, previa convenzione tra la Provincia e gli enti e istituti medesimi.

2. La Giunta provinciale può inoltre stipulare convenzioni con istituti e laboratori pubblici e privati, per lo svolgimento delle analisi fisiche, chimiche e batteriologiche delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti, quando, per la complessità o la quantità delle indagini necessarie o per l'urgenza della loro esecuzione, le strutture pubbliche competenti non siano in grado di corrispondere alla richiesta del Servizio protezione ambiente.

3. Ai fini dei procedimenti amministrativi autorizzativi disciplinati dal presente testo unico sono validi gli accertamenti tecnici ed analitici eseguiti da istituti e laboratori sottoposti alla direzione tecnica di un laureato iscritto all'ordine professionale dei chimici o dei biologi (53).

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Articolo 40 - Servizio di rilevamento e catasto.

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dell'aria e delle acque la Provincia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico.

2. Ai medesimi fini la Provincia istituisce un catasto nel quale sono raccolti e continuamente aggiornati i dati relativi a:
1) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
2) gli scarichi pubblici e privati nelle acque superficiali e le loro caratteristiche;
3) gli impianti fognari e di depurazione nonché i dati relativi alla loro funzionalità;
4) le emissioni in atmosfera di cui al titolo II della presente parte I e le loro caratteristiche;
5) la qualità dell'atmosfera nei centri abitati esposti a rischio di inquinamento e l'andamento dei venti e delle correnti d'aria dominanti.

3. Il catasto di cui al comma precedente è tenuto a cura del Servizio protezione ambiente. Agli interessati è fatto obbligo i fornire i dati necessari.

4. Le denunce previste dall'articolo 7, comma 4, della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dal decreto legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono inoltrate al Servizio acque pubbliche ed opere idrauliche della Provincia e al Comune interessato. Detto Servizio raccoglie e controlla le denunce inoltrate, trasmettendo al Servizio protezione ambiente i dati necessari per la gestione del catasto di cui ai commi 2 e 3 (54).

5. Per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 319 del 1976 si applicano esclusivamente le sanzioni previste dalla predetta legge statale (55).

6. I Comuni provvedono alla rilevazione e trasmissione alla Provincia dei dati da inserire nel catasto, secondo le modalità stabilite dal Servizio protezione ambiente (56).

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Articolo 41 - Provvedimenti conseguenti al controllo.

1. Ove dai controlli risulti che gli scarichi o le emissioni non sono conformi alle prescrizioni normative o a quelle dell'autorità amministrativa, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate prescrizioni.

2. In caso di inosservanza della diffida, la Giunta provinciale, su proposta della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può ordinare, avuto riguardo ai danni per l'ambiente e per la salute dei cittadini, la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni, può inoltre, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili, dichiarare l'inabitabilità, totale o parziale, degli stessi e ordinare lo sgombero da persone.

3. Nei casi di somma urgenza nei quali ogni indugio può costituire pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, la proposta di cui al comma 2 è avanzata dal Servizio protezione ambiente, anche a prescindere dalla previa diffida.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno effetto nei confronti di chiunque subentri a qualsiasi titolo nella titolarità o gestione o godimento dell'insediamento che genera lo scarico o le emissioni.

5. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (57).

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Articolo 42 - Dispositivi di abbattimento e depurazione.

1. Ai fini del controllo dell'osservanza dei limiti di accettabilità delle emissioni e degli scarichi e del costante regolare funzionamento dei dispositivi per l'abbattimento o di depurazione, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di idonei strumenti di rilevazione continua e di registrazione, ivi compresi prelevatori automatici, anche collegati con la rete di controllo di cui all'articolo 40. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili del personale di vigilanza, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a segnalare immediatamente alla predetta autorità i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

2. L'interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento comporta la sospensione immediata del ciclo tecnologico ad essi legato, qualora non si disponga di impianti di abbattimento di riserva.

3. Nel caso di cicli tecnologici continui, la cui sospensione recherebbe gravi danni agli impianti, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 48 ore dalla comunicazione, ordina la sospensione della lavorazione ovvero ne autorizza la continuazione avuto riguardo ai tempi di riparazione, alle conseguenze del fermo di impianto nonché ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini (58).

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Articolo 43 - Impianti centralizzati di depurazione industriale.

1. La Provincia, i Comuni ed i Consorzi fra tali enti, nonché i consorzi o altre forme associative costituite fra imprese o con la loro partecipazione, possono realizzare impianti centralizzati di depurazione industriale costruiti secondo sistemi modulari atti a consentire agevoli ed economici ampliamenti in caso di nuove utenze.

2. Per lo scarico delle acque reflue in suddetti impianti non si applicano i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G. La composizione degli scarichi ammessi è invece stabilita da un'apposita convenzione, da stipularsi fra il titolare dell'insediamento produttivo che intende fruire del Servizio e l'ente gestore, la quale, oltre agli aspetti tecnici, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità delle acque scaricate nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

3. Resta ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D per gli scarichi provenienti dagli impianti centralizzati di depurazione industriale (59).

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Articolo 44 - Gestione tecnica degli impianti di depurazione.

1. Alla manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, provvede la Provincia.

2. La gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori principali di adduzione, realizzati da Comuni o Consorzi, su richiesta dei medesimi può essere effettuata a spese della Provincia, anche in forma diretta, in tale ultima ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 1, anche per la gestione dei collettori principali.

3. La manutenzione e la gestione dei sedimentatori meccanici comunali spettano agli enti proprietari, i quali ne assicureranno la normale efficienza.

4. Qualora la manutenzione degli impianti di cui al comma 3 richieda l'intervento di personale specializzato, gli enti preposti potranno avvalersi a tal fine della collaborazione della Provincia, che ne assume la relativa spesa (60).

4-bis. Alle attività di manutenzione e gestione di cui al presente articolo la Provincia può provvedere, anche parzialmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 72, in quanto compatibili. In tal caso è assicurata una gestione generale unitaria del servizio di depurazione con riferimento agli ambiti tecnico - organizzativi determinati dalla Giunta provinciale (61)

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Articolo 45 - Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura.

1. La Provincia può provvedere alla depurazione dei liquami di pubblica fognatura mediante l'utilizzo degli impianti di depurazione biologica degli insediamenti produttivi, ove ricorrano ragioni di convenienza tecnica ed economica e lo scarico di pubblica fognatura sia di limitata entità rispetto alla potenzialità dell'impianto di depurazione. A tal fine la Provincia stipulerà con il titolare dell'insediamento produttivo un'apposita convenzione che conterrà la disciplina degli aspetti tecnico-gestionali ed economici, tenuto conto delle spese di ammortamento, di manutenzione e di esercizio in rapporto al numero degli abitanti equivalenti serviti. Restano in ogni caso ferme per tali impianti le disposizioni concernenti gli scarichi da insediamenti produttivi.

TITOLO VI - Disposizioni finali e sanzionatorie

Articolo 46 - Ricorsi.

1. Avverso i provvedimenti di competenza del Servizio protezione ambiente e della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanati ai sensi del presente testo unico, è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 42 possono altresì proporre ricorso i cittadini residenti nel Comune in cui ha sede l'impianto (62).

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Articolo 47 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo II.

1. Chiunque contravviene:
a) all'obbligo di contenere le emissioni entro i limiti di accettabilità di cui all'articolo 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
b) all'obbligo della denuncia degli impianti di cui agli articoli 6, 7 e 8, commi 1 e 3, ovvero la presenta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000 (63).
c) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000;
d) all'obbligo di denuncia dell'avvenuto trasferimento della gestione di cui all'articolo 7, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 e lire 300.000;
e) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo II o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 e lire 600.000 (64).

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Articolo 48 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo III.

1. Chiunque contravviene:
a) ad alcune delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
b) ad alcune delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
c) ai divieti ed ai disposti dell'articolo 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.00;
d) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 23, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 300.000, nel caso di scarichi di insediamenti civili, e, rispettivamente, da lire 200.000 a lire 1.200.000, nel caso di scarichi di insediamenti produttivi;
e) ai disposti dell'articolo 25, commi 3 e 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000;
f) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'articolo 26, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
g) all'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 23, comma 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 (65);
h) ad alcuno dei divieti di cui all'articolo 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo III o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 (66).

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Articolo 49 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo V.

1. Chiunque contravviene:
a) alle prescrizioni della diffida di cui all'articolo 41, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
b) all'ordine di sospensione dell'attività o di sgombero da persone di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
c) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'articolo 42, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) al disposto dell'articolo 42, comma 2, ovvero all'ordine di sospensione della lavorazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000;
e) ad alcune delle prescrizioni contenute nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 43, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) ad alcuna delle altre prescrizioni stabilite dal titolo V o dai provvedimenti emanati in esecuzione del medesimo titolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 (67).

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Articolo 50 - Irrogazione delle sanzioni amministrative.

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.

1-bis. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (68) (69).

1-ter. Alla stessa sanzione prevista dal comma 1-bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente testo unico che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione o di diverse norme di legge del medesimo testo unico o di altre leggi che lo richiamano (70) (71).

1-quater. Il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 ter è comunque riconosciuto all'atto di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle constestazioni e alle notificazioni avvenute precedentemente alla data di emissione dell'ordinanza medesima per le quali non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta.(186)

2. La copia del verbale di accertamento dell'infrazione con la prova della contestazione ovvero l'originale del predetto verbale di accertamento da notificare agli interessati devono essere trasmessi dall'agente accertatore al Servizio protezione ambiente.

3. La notificazione degli estremi della violazione di cui all'articolo 14, comma 2, le comunicazioni di cui all'articolo 15 e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 689 del 1981 spettano al dirigente preposto al Servizio protezione ambiente. Il predetto dirigente è inoltre competente a ricevere le istanze di revisione di cui all'articolo 15, comma 2, e gli scritti difensivi di cui all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 689 del 1981 d'ufficio, provvede al riconoscimento dei presupposti per l'applicazione del menzionato articolo 18 della medesima legge statale.

[4. Nel caso di recidiva, gli importi edittali delle sanzioni sono moltiplicati per il numero delle violazioni accertate a carico del medesimo trasgressore o responsabile o obbligato in solido, fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 689 del 1981.] (72)

5. Ove per l'accertamento della violazione debbano essere compiute analisi di campioni o revisioni delle analisi medesime, a queste provvedono il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi o gli altri istituti e laboratori di cui all'articolo 39. L'esito delle analisi o della loro revisione viene trasmesso dal direttore o responsabile del laboratorio o istituto al Servizio protezione ambiente. In ogni caso non è ammessa la revisione delle analisi sui campioni degli scarichi.

6. L'interessato, nel caso richieda la revisione delle analisi, deve depositare a titolo di cauzione presso la tesoreria della Provincia la somma di lire 150.000. La cauzione è rimborsata in caso di esito favorevole delle analisi di revisione. In caso contrario il costo effettivo delle analisi è posto a carico del trasgressore. La revisione delle analisi viene effettuata, su disposizione del Servizio protezione ambiente, presso laboratorio o istituto diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.

7. All'interessato è assicurata la possibilità di presenziare alle operazioni di analisi o di revisione delle medesime, facendosi assistere da un consulente tecnico di sua fiducia.

8. Le somme derivanti dal pagamento in misura ridotta o riscosse in esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione sono introitate nel bilancio della Provincia.

9. [La Giunta provinciale provvede ogni due anni, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ad aggiornare le sanzioni previste dal presente titolo in misura non superiore alla variazione media accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi negli anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente disposizione] (73).

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Articolo 51 - Aggiornamento delle tabelle.

1. La Giunta provinciale, su proposta della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, potrà sostituire o modificare tutte le tabelle allegate al presente testo unico in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti o circostanze imprevedibili e urgenti, nonché al fine di apportare i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie.

2. I predetti aggiornamenti delle tabelle, che dovranno perentoriamente essere adottati solo se più restrittivi rispetto alle tabelle allegate alla presente legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige (74).

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Articolo 52 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato dalla parte I del presente testo unico continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

2. Ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dalle leggi statali si applicano alle corrispondenti fattispecie, come disciplinate dal presente testo unico (75).

TITOLO VII - Disposizioni finanziarie

Articolo 53 - Norme finanziarie.

1. Con successivi provvedimenti legislativi saranno disposti gli interventi finanziari per i fini di cui agli articoli 40, comma 1, 43, comma 1, e 44, comma 1, del presente testo unico.

2. Nell'ambito delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi interessati saranno previste agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento e di strumenti atti a controllarne il funzionamento.

>>PARTE II>>