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LEGGI IN MATERIA
Delibera Giunta Provinciale 9 settembre 1988, n. 10050
Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
PARTE I
Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento
TITOLO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità della legge.
1. La presente parte I disciplina le modalità ed i limiti delle emissioni nell'atmosfera nonché gli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni l'ambiente e le sue componenti naturali considerate come beni di interesse collettivo.



TITOLO II - Emissioni in atmosfera
Articolo 2 - Ambito di applicazione delle disposizioni.
1. Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le emissioni di fumi, gas, polveri, vapori, odori ed esalazioni moleste in atmosfera allo scopo di tutelare l'igiene ambientale e la salute dei cittadini.



Articolo 3 - Limiti di accettabilità delle emissioni.
1. Le emissioni che gli impianti termici provocano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella A.
2. Le emissioni di qualunque tipo in atmosfera derivanti da impianti produttivi e da impianti misti, cioè ad uso produttivo e termico, non devono risultare superiori ai limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella B.
3. Gli impianti che, per le loro caratteristiche tecniche, producono emissioni non rientranti nei limiti di accettabilità di cui alle suddette tabelle, dovranno essere dotati di opportuni dispositivi per l'abbattimento delle emissioni stesse, tali da garantire il rispetto degli anzidetti limiti.
4. Gli impianti che entreranno in esercizio dopo la data del 13 dicembre 1978 anche a seguito di sostituzione, trasformazione o ampliamento di impianti preesistenti, debbono rispettare, sin dall'attivazione, i limiti di accettabilità di cui al primo e al secondo comma.
5. Il Servizio protezione ambiente può autorizzare l'esercizio di impianti termici ad uso produttivo o misto di potenzialità fino a 20 milioni di Kcal/h, in deroga ai limiti di accettabilità dell'anidride solforosa (SO2) fissati dalla tabella B, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, ambientali e territoriali e dettando le eventuali prescrizioni del caso.
6. Per gli impianti che producono emissioni diffuse, cioè tecnologicamente non riconducibili ad uno o più condotti di scarico e i cui valori non siano tecnicamente riferibili ai limiti fissati nella tabella B, il Servizio protezione ambiente determina di volta in volta i valori massimi delle quantità di inquinanti in emissione, stabilendo altresì le modalità ed i sistemi di misura, nonché le prescrizioni atte a contenere le emissioni nei più ristretti limiti ottenibili.
7. Gli impianti già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978 debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui al primo e secondo comma entro due anni dalla predetta data qualora si tratti di impianti termici, ed entro tre anni dalla data medesima qualora si tratti di impianti produttivi o misti.
8. In ogni caso, durante i periodi di tempo concessi per l'adeguamento, le emissioni degli impianti termici non devono superare i limiti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, mentre le immissioni dovute agli impianti produttivi e misti non devono superare i limiti stabiliti dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322.
9. Il Servizio protezione ambiente di cui all'articolo 34 della presente legge potrà prescrivere che impianti produttivi o misti di qualsiasi potenzialità calorica, alimentati con altro tipo di combustibile ammesso ai sensi del successivo articolo 10 debbano venir alimentati, previe le necessarie modifiche, con BTZ o metano, ovvero vengano dotati di idonei depuratori, qualora in base alle rilevazioni effettuate nella zone risulti che detti impianti, a prescindere dal rispetto dei limiti fissati nell'allegata tabella B, determinino un eccessivo aumento dell'inquinamento di fondo. In tali casi il Servizio protezione ambiente stabilirà un congruo termine per l'adeguamento dell'impianto.
10. Si prescinde dall'osservanza dei limiti previsti dal presente articolo nella fase di avviamento degli impianti per una durata massima di quindici minuti per non più di due volte nelle ventiquattro ore.



Articolo 4 - Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti.
Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8-ter, la Giunta provinciale può autorizzare la continuazione dell'esercizio degli impianti produttivi e misti, esistenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e relative disposizioni attuative, che diano luogo ad emissioni non conformi ai limiti fissati dalla tabella B, purché siano presenti congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i predetti impianti siano in grado di rispettare, anche a seguito di adeguamento, i valori minimi stabiliti dalla normativa statale per le specifiche tipologie di impianti;
b) la natura degli inquinanti o gli eccezionali valori delle portate in emissione ovvero la situazione strutturale dell'insediamento siano tali da impedire l'impiego di idonei sistemi di abbattimento e l'adozione di diversi processi produttivi comporti costi eccessivi.
2. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere presentata alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata ove occorra da un programma degli interventi di adeguamento delle emissioni ai limiti di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta provinciale provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni, su proposta del Servizio protezione ambiente e sentito il Comune territorialmente interessato; si applicano a tal fine le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, commi 2 e 3. La Giunta provinciale può stabilire prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento ed imporre l'adozione di tutte le misure ed accorgimenti atti a contenere l'emissione entro i valori di concentrazione e portata minimi ottenibili, nonché prescrivere l'adozione dei sistemi di controllo di cui all'articolo 42, comma 1 (4).



Articolo 5 - Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti.
1. Gli impianti di cui al precedente articolo, i relativi locali e le connesse installazioni funzionali devono essere progettati da tecnici qualificati secondo le rispettive competenze professionali e possedere gli opportuni requisiti tecnici e costruttivi conformi alla disciplina vigente e comunque atti a garantire il buon funzionamento, la sicurezza e il contenimento delle emissioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta.



Articolo 6 - Denuncia degli impianti termici esistenti.
1. Gli impianti termici esistenti alla data del 13 dicembre 1978 devono essere, a cura dei proprietari o dei direttori responsabili dell'azienda ovvero dell'amministratore del condominio, denunciati entro centottanta giorni dalla predetta data, con l'indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.
2. La denuncia deve essere presentata al Comune territorialmente interessato mediante appositi moduli predisposti dal Servizio protezione ambiente, contenenti la descrizione delle caratteristiche degli impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali (5).
3. Sono escluse dall'obbligo di denuncia:
- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;
- gli impianti termici già censiti ed autorizzati a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento di esecuzione.
4. L'esclusione dall'obbligo di denuncia non esime comunque dall'osservanza delle prescrizioni normative.



Articolo 7 - Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti.
1. Gli impianti produttivi e misti che producono emissioni di qualunque tipo, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978, devono essere denunciati, a cura dei proprietari ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, entro centottanta giorni dalla data predetta, con indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.
2. La denuncia deve essere presentata nei modi e nelle forme di cui al comma 2 del precedente articolo 6.



Articolo 8 - Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti.
1. Gli impianti termici di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti, devono essere denunciati nei modi e nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori.
2. Gli impianti produttivi e misti di nuova installazione nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti debbono essere previamente autorizzati dal Servizio protezione ambiente. La relativa domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7, mediante appositi moduli predisposti dal Servizio protezione ambiente stesso, e contenere notizie sul ciclo tecnologico, sui principi di funzionamento degli impianti, sulle materie prime impiegate, sui prodotti finiti, nonché precise indicazioni sulle caratteristiche delle emissioni con descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento.
3. Gli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale ad inquinamento atmosferico poco significativo non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo e di cui agli articoli 8-bis e 8-ter. Qualora i predetti impianti consistano in impianti di combustione o caldaie con potenzialità complessiva uguale o superiore a 30.000 kcal/h sono soggetti alla denuncia prevista per gli impianti termici; le eventuali autorizzazioni già rilasciate e le domande di autorizzazioni già presentate per l'esercizio degli impianti di cui al presente comma decadono e tengono luogo della denuncia prescritta per l'installazione, le trasformazioni e gli ampliamenti degli impianti termici.
4. L'autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione degli impianti produttivi o misti. Il subentrante è tenuto a denunciare, entro sessanta giorni, al Servizio protezione ambiente l'avvenuto trasferimento della gestione.
5. Il Sindaco può in ogni caso prescrivere ai titolari degli impianti di cui al comma 3 misure, cautele ed accorgimenti tecnici idonei a contenere eventuali emissioni moleste secondo le finalità di cui all'articolo 2.
6. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, può emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico (6).



Articolo 8-bis - Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali.
1. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Copia della domanda di autorizzazione deve essere presentata al Sindaco del Comune interessato e trasmessa al Ministero dell'ambiente.
3. Il Sindaco trasmette al Servizio protezione ambiente il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza, si provvede prescindendo dal parere medesimo.
4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è emanato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda al Servizio protezione ambiente.
5. Con il provvedimento di autorizzazione sono stabilite le tipologie e la periodicità dei controlli da effettuare sull'impianto autorizzato.
6. Fino all'adeguamento della normativa provinciale, si applica inoltre quanto disposto dagli articoli 8 e 11 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (7).



Articolo 8-ter - Autorizzazioni per gli impianti industriali.
1. Nei confronti degli impianti esistenti di cui all'articolo 12 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, già autorizzati ai sensi dell'articolo 8, le autorizzazioni rilasciate continuano ad esplicare efficacia anche per gli effetti dell'articolo 13 del predetto D.P.R. n. 203 del 1988, salva l'applicazione dell'articolo 11 del medesimo D.P.R. n. 203.
2. Nei confronti degli impianti esistenti di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 203 del 1988, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978, che non siano stati oggetto di successiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, il Servizio protezione ambiente rilascia l'autorizzazione definitiva in conformità alle disposizioni del medesimo articolo 8. Tuttavia in tal caso si applicano i termini stabiliti dalla legislazione statale (8).



Articolo 9 - Coordinamento con la normativa statale.
1. Nel collaudo degli impianti termici di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, deve essere accertata anche la conformità alle norme della parte I del presente testo unico. Il collaudatore dovrà farne esplicita menzione nel certificato di collaudo, del quale sarà redatta ulteriore copia da trasmettersi al Servizio protezione ambiente a cura del Comune.
2. Per quanto concerne le immissioni, i limiti di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, nonché le emanazioni dei veicoli a motore, le disposizioni statali in materia si applica compatibilmente con la disciplina prevista dal presente titolo.
3. Le attribuzioni del comando provinciale dei vigili del fuoco di cui al capo II della legge 13 luglio 1966, n. 615 sono esercitate dal dirigente del Servizio antincendi.
4. Il piano di risanamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 viene approvato dalla Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui all'articolo 35 (9).



Articolo 10 - Combustibili ammessi.
1. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria nel territorio provinciale o in singole zone.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio.
3. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dal presente articolo, si applica la disciplina statale in vigore. Tuttavia, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di utilizzare negli impianti termici di cui al titolo II del D.P.C.M. 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995, l'olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio indicati al settimo punto del comma 1 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 2 ottobre 1995. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono determinati i tempi e le modalità di adeguamento degli impianti termici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano i combustibili vietati ai sensi del presente comma (10).



Articolo 11 - Conduzione degli impianti termici.
1. Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare alterazioni delle normali condizioni della salubrità dell'aria tali da costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.
2. Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve aver conseguito il patentino di abilitazione che viene rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno stabilite le norme concernenti l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno altresì disposte revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione.
5. È istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, al quale potranno essere iscritti coloro che dimostrino di aver conseguito il prescritto patentino ai sensi dei precedenti commi ovvero ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615. Le norme relative alla tenuta del registro saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.



Articolo 12 - Gallerie stradali.
1. Quando nelle gallerie stradali ed autostradali venga accertato, anche soltanto nei momenti di punta, il superamento dei limiti di accettabilità determinati dall'allegata tabella C, il Presidente della Giunta provinciale, su conforme parere della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, prescrive agli enti proprietari l'obbligo dell'adozione di idonei impianti di aerazione e ricambio dell'aria, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, trascorso infruttuosamente il quale ordina l'esecuzione d'ufficio a spese dell'ente proprietario (11).
TITOLO III - Disciplina degli scarichi
Articolo 13 - Ambito di applicazione delle disposizioni.
1. Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.
2. Resta ferma la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature stabilita dall'articolo 23 e dalla parte II (12).



Articolo 14 - Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi (13).
1. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo, valgono le definizioni di insediamento civile e produttivo stabilite dalla normativa statale. Sono comunque considerati insediamenti civili:
a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti in base al valore medio del BOD5;
a-bis) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento (14);
b) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
c) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
d) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
e) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
f) i laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui (15).
2. Qualora da una medesima area abbiano origine più scarichi distinti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, si applicano in relazione alla natura di ciascuno di essi le disposizioni concernenti gli scarichi degli insediamenti produttivi o di quelli civili (16).
3. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si considerano esistenti, oltre agli insediamenti già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 13 dicembre 1978, anche quelli non ancora realizzati per i quali risulta tuttavia essere stata rilasciata, alla data medesima, la relativa licenza o concessione edilizia.
4. Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamenti destinati all'alpeggio.
5. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico accerta - all'atto del rilascio o della modifica della stessa - la natura dello scarico, anche ai fini dell'assimilazione agli scarichi civili (17).



Articolo 15 - Conformità degli scarichi ai limiti.
1. Tutti gli scarichi di cui al presente titolo dovranno essere compresi nei limiti di accertabilità fissati nelle tabelle D, E, F e G allegate o determinati ai sensi dei successivi articoli.
2. Il rispetto dei limiti di accettabilità non può comunque essere conseguito mediante diluizione degli effluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo o con acque impiegate a scopo di produzione di energia.
3. Agli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 della tabella D si applica la disciplina stabilita dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni (18).



Articolo 16 - Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi.
1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G;
3) non devono aver recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene. Non sono soggetti al presente divieto gli scarichi di acque di raffreddamento purché prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto del limite di cui al numero 2) della tabella D; né gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione dei porfidi e della altre rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli.



Articolo 17 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili.
1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali.
Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:
a) non devono aver recapito sul suolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente articolo. È fatta salva inoltre la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), per la concimazione organica delle coltura, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali di igiene;
b) possono aver recapito in corsi d'acqua superficiali:
1) previa semplice sedimentazione meccanica. In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili £ ml/l 0,5;
2) previo trattamento chimico-fisico. L'autorizzazione sarà rilasciata, tenuto presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e comunque nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella F allegata.Il trattamento chimico-fisico può inoltre essere imposto ad integrazione del trattamento di sedimentazione meccanica, quando quest'ultimo non corrisponde alle condizioni di cui al numero 1);
3) previo trattamento mediante depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E. Tale trattamento è imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
c) qualora nessun sistema di trattamento sia idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di volume sufficiente ad almeno un mese di esercizio, considerando a tal fine necessario un rapporto di tre metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume di insediamento. Il dimensionamento delle fosse a completa tenuta non può essere ridotto in nessun caso, nemmeno in relazione alla saltuarietà o alla stagionalità dell'utilizzazione dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il relativo spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal piano provinciale di risanamento delle acque e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1 e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico (19).



Articolo 17-bis - Smaltimento dei liquami di automezzi itineranti.
1. I liquami dei contenitori di automezzi itineranti (autocaravan, caravan, camper, ecc.) devono essere scaricati in appositi pozzetti da installare a cura del titolare degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, che saranno individuati secondo le disposizioni del comma 2, purché il relativo scarico sia collegato con pubbliche fognature presidiate da impianto di depurazione biologica.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno individuati gli impianti di distribuzione dei carburanti, presso i quali dovranno essere installati i predetti pozzetti, tenuto conto della loro posizione in rapporto al flusso turistico.
3. La Giunta provinciale determina annualmente, sentite le società petrolifere e le associazioni di categoria interessate, le tariffe minime e massime da applicarsi da parte dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per il Servizio di cui ai commi precedenti, tenuto conto dei costi di impianto e di gestione, ivi compresi eventuali oneri tributari.
4. Nell'ambito delle iniziative, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 97, la Provincia può provvedere ad appropriate forme di pubblicizzazione del predetto Servizio e concedere contributi ai titolari e/o gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, ai fini dell'installazione dei necessari manufatti di raccolta e convogliamento dei liquami di cui al comma 1 (20).



Articolo 17-ter - Scarichi degli stabilimenti idropinici e idrotermali.
1. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti idropinici e idrotermali, ai sensi dell'articolo 23, viene rilasciata su parere conforme del Servizio protezione ambiente, avuto riguardo alla capacità ricettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione in relazione alla portata degli scarichi.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli scarichi esistenti ivi previsti, già allacciati alla pubblica fognatura. in tali casi, il Servizio protezione ambiente, anche su richiesta del Comune territorialmente competente, può emanare prescrizioni, in conformità alle quali il Sindaco modifica o integra le autorizzazioni in vigore (21).



Articolo 17-quater - Scarichi dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici.
1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", con apposito piano-stralcio del piano provinciale di risanamento delle acque sono determinati, per ciascun rifugio alpino o rifugio escursionistico, i sistemi di trattamento ed i relativi limiti di accettabilità degli scarichi che non sono recapitati in pubblica fognatura, anche a integrazione o a modifica di quelli stabiliti dall'articolo 17. Il piano stralcio contiene inoltre la disciplina prevista dall'articolo 54, in quanto compatibile.
2. Ove la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi non sia giustificata o perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o in ragione della scarsa entità dello scarico, il piano-stralcio di cui al comma 1 può, motivatamente, prevedere l'esonero da specifici sistemi di trattamento.
3. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del piano-stralcio di cui al comma 1, il Comune interviene d'ufficio ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), secondo le indicazioni del predetto piano.
4. Relativamente ai nuovi scarichi da realizzarsi, anche per effetto di ampliamento o ristrutturazioni dell'insediamento, successivamente alla data di entrata in vigore del piano stralcio si applicano le modalità di controllo preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stabilite dal piano medesimo.
5. Per l'approvazione del piano-stralcio e dei relativi aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per il piano provinciale di risanamento delle acque, intendendosi per Comuni interessati quelli nel cui territorio sono localizzati i rifugi alpini o escursionistici previsti dal piano medesimo (22).



Articolo 17-quinquies - Disposizione in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini (23).
1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente di alta montagna e la tutela delle risorse idriche, la Giunta provinciale può concedere contributi per la costruzione di impianti per la depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini, previsti dallo specifico piano-stralcio di cui all'articolo 17-quater.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere accordati, fino alla misura massima del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai titolari o ai gestori dei rifugi alpini, subordinatamente alla sottoscrizione da parte degli stessi di una convenzione con la Provincia diretta a regolare la gestione dei depuratori [e il concorso, anche parziale, del beneficiario agli oneri di ammortamento]. La convenzione-tipo è approvata dalla Giunta provinciale (24).
3. Parimenti la Giunta provinciale, anche mediante delega ai Comuni ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale per la trasparenza negli appalti), può provvedere alla realizzazione di canalizzazioni fognarie per il recapito a valle, a integrazione del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dei reflui derivanti dai rifugi alpini e da altri insediamenti sparsi o in quota, secondo le indicazioni tecniche e metodologiche del piano-stralcio di cui all'articolo 17-quater. [Il piano-stralcio fissa i criteri e le modalità per il concorso alla spesa di realizzazione da parte dei Comuni e degli eventuali altri soggetti.] (25)
4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) come rispettivamente sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 e da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.
5. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) (26).



Articolo 18 - Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti.
1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono, entro tre anni dalla data del 13 dicembre 1978, adeguarsi alle seguenti norme:
1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
2) se hanno recapito in pubbliche fognature, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sempreché questi non siano più restrittivi dei limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella G;
3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quando previsto al precedente articolo 16, punto 3).



Articolo 19 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari.
1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive si applica nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).
2. Le funzioni amministrative previste dalla medesima L. 11 novembre 1996, n. 574 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalla precitata legge. In tal caso le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione di quelle attinenti al piano di spandimento di cui all'articolo 5 della L. 11 novembre 1996, n. 574, che viene approvato dalla Giunta provinciale sentita la predetta agenzia.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della L. 11 novembre 1996, n. 574, le attività di vigilanza sono esercitate in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 37 del presente testo unico (27).



Articolo 20 - Scarichi degli insediamenti civili esistenti.
1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.
2. Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, ed ove peraltro gli scarichi predetti possano comportare danneggiamento delle acque superficiali o sotterranee ovvero instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
a) in sede di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per gli scarichi relativi ad insediamenti civili, esistenti alla data del 13 dicembre 1978 ai sensi del comma 3 dell'articolo 14;
b) in sede di modifica, d'ufficio o su richiesta degli interessati, dell'autorizzazione già rilasciata relativamente agli scarichi civili esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (28).



Articolo 21 - Scarichi nei laghi.
1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.00 di metri cubi.
2. In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal Servizio protezione ambiente secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.
3. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la Giunta provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima della confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato entro il 31 ottobre 1989 (29).



Articolo 22 - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
1. Trascorso il periodo stabilito o da stabilirsi per l'adeguamento a norma degli articoli 18 e 20 rispettivamente per gli insediamenti produttivi e civili esistenti, gli scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono vietati, salvo quanto disposto dagli articoli 16, punti 3), 17, punti 1) e 3), e 20, comma 2.



Articolo 23 - Autorizzazione allo scarico.
1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata:
a) dal Servizio protezione ambiente:
1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone;
2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata all'ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell'impianto di depurazione;
b) dal Sindaco del Comune competente, in tutti gli altri casi.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal Servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dallo stesso scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al comma 1.
3. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.
Nel caso di scarichi provenienti da insediamenti produttivi da immettere in pubbliche fognature, l'autorizzazione deve inoltre prevedere l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico Servizio di fognatura e depurazione.
4. Sulla domanda di autorizzazione allo scarico l'autorità competente ai sensi del comma 1 si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda o della presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, fermo restando il potere della medesima autorità di annullare l'autorizzazione ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia o di modificarla dettando le prescrizioni del caso.
5. L'autorizzazione ha efficacia nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella titolarità, nel godimento o nell'uso dell'insediamento da cui deriva lo scarico autorizzato. In tal caso il subentrante è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'autorità di cui al comma 1 l'avvenuto acquisto o il nuovo titolo di godimento.
6. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico rilasciate, espressamente o tacitamente, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, sostituito dal presente articolo.
7. L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dal titolo V della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessanti i servizi ivi previsti. Le attribuzioni conferite dal citato titolo V alle Regioni sono esercitate dalla Giunta provinciale.
7-bis. L'autorizzazione o la prescrizione all'allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti civili, anche se comprese nell'ambito di altri provvedimenti concessori e permissivi, tengono luogo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prevista dal presente articolo (30).
7-ter. Le autorizzazioni allo scarico, con esclusione di quelle relative allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili, hanno una durata massima di quattro anni e sono rinnovabili. La relativa domanda di rinnovo deve essere presentata dagli interessati almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione; in caso di mancata presentazione della domanda entro detto termine, lo scarico non può essere comunque effettuato oltre la scadenza. Ai fini del rinnovo si osservano le procedure stabilite per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (31).
7-quater. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può in ogni caso provvedere d'ufficio al rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza della stessa (32).
7-quinquies. Le diffide e i provvedimenti prescrittivi conseguenti a controllo, emanati dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, equivalgono al rinnovo della stessa previsto dal comma 7-ter (33).
7-sexies. Agli scarichi degli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione si applica la disciplina autorizzativa stabilita dall'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche (34) (35).



Articolo 23-bis - Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico.
1. Entro il 31 marzo 1998 gli interessati presentano, alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23, domanda di riesame delle autorizzazioni allo scarico acquisite, in forma espressa o tacita, entro il 3l dicembre 1994 (36).
2. Ai fini del riesame si osservano le procedure stabilite per il rilascio delle autorizzazioni. Le autorità competenti procedono al riesame delle autorizzazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.
2-bis. In caso di mancata o di tardiva presentazione della domanda di riesame e in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, lo scarico non può essere comunque effettuato dopo la scadenza del termine del 31 marzo 1999 (37).
3. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti civili nonché relativamente agli scarichi oggetto dei provvedimenti previsti dall'articolo 23, comma 7-quinquies, emanati successivamente al 31 dicembre 1994 (38).
4. Ai fini del riesame e del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.
5. Il riesame di cui ai commi 1 e 2 è escluso relativamente alle autorizzazioni temporanee al mantenimento delle modalità di recapito degli scarichi di pubbliche fognature esistenti, soggette a ristrutturazione o ad ampliamento o a sdoppiamento, e comunque alle autorizzazioni concernenti pubbliche fognature non ancora adeguate alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque. A tali fognature continuano ad applicarsi le prescrizioni stabilite con provvedimento della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti l5 giugno 1989, n. 121, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 agosto 1989, n. 36. All'atto del rinnovo delle autorizzazioni concernenti le predette pubbliche fognature, l'autorità competente determina le necessarie prescrizioni che, comunque, non possono dar luogo ad un livello globale di salvaguardia inferiore rispetto a quello perseguito con il citato provvedimento n. 121 del 1989.
6. Nei casi previsti dal comma 5, resta ferma l'applicabilità delle misure di salvaguardia previste dal titolo V della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) (39).



Articolo 24 - Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi.
1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del presente testo unico, viene rilasciata su parere conforme del Servizio protezione ambiente.
2. Nei casi previsti dal piano provinciale di risanamento delle acque i Comuni sono tenuti a dare comunicazione al Servizio protezione ambiente degli scarichi degli insediamenti produttivi già allacciati alle pubbliche fognature. In tali casi il Servizio protezione ambiente può emanare le prescrizioni di cui alla tabella G, in conformità alle quali il Sindaco modifica o integra le autorizzazioni in vigore (40).



Articolo 25 - Restituzione di acque derivate.
1. L'eventuale restituzione dagli insediamenti civili e produttive di acque concesse in derivazione è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I; in tutti gli altri casi, le acque devono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative del corpo idrico dal quale sono state prelevate e con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
2. Nei disciplinari relativi a nuove concessioni o a varianti di concessioni in atto dovranno essere indicati i limiti di accettabilità e le caratteristiche qualitative di cui al comma 1 e determinati i luoghi di restituzione, acquisito a tal fine il parere del Servizio protezione ambiente, in funzione della tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche, tenuto anche conto delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986.
3. La restituzione delle acque derivate ad esclusivo uso idroelettrico, antincendio e irriguo non è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I. I titolari delle derivazioni ad uso idroelettrico sono tenuti a comunicare previamente al Servizio protezione ambiente l'effettuazione di operazioni di pulizia e svaso dei bacini di accumulo ad uso idroelettrico. Ai fini della tutela dell'ambiente, la Giunta provinciale può determinare, nell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e successive modificazioni, eventuali prescrizioni da osservarsi nel corso delle operazioni di pulizia e svaso.
4. L'intercettazione ed il convogliamento di acque in corpi idrici superficiali nel corso dell'esecuzione di opere pubbliche o private devono essere previamente autorizzati dall'autorità competente in materia di Polizia idraulica, tenuto conto delle esigenze di tutela del demanio idrico e dell'ambiente, acquisito a tal fine il parere del Servizio protezione ambiente (41).



Articolo 26 - Serbatoi o contenitori di materiale inquinante.
1. L'alimentazione dei serbatoi e delle vasche per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettua con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi o nelle vasche medesime. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite, in funzione della tutela delle falde acquifere e del sottosuolo dagli inquinamenti, le modalità tecniche per l'installazione dei predetti serbatoi e vasche, nonché le modalità e i tempi di adeguamento di quelli esistenti .
2. I serbatoi o contenitori di olii combustibili o altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere, non possono, dopo la data del 13 dicembre 1978, essere depositati direttamente a contatto col suolo e col sottosuolo, ma devono essere sistemati entro apposito involucro o struttura in materiale idoneo che formi uno strato assolutamente impermeabile in caso di rottura dei contenitori o di erogazione del contenuto.
3. I serbatoi o contenitori di olii combustibili di capacità superiore ai 500 quintali e i serbatoi o contenitori di antiparassitari liquidi o di sostanze tossiche destinate all'industria chimica, di qualsiasi capacità, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono entro tre anni dalla predetta data essere provvisti degli accorgimenti di cui al comma 2. I serbatoi contenenti altri prodotti petroliferi liquidi alla pressione e temperatura ambiente, di capacità superiore ai 500 quintali, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono essere dotati degli accorgimenti di cui al comma 2 entro il 13 dicembre 1984.
4. Le sostanze e i materiali solidi e semisolidi che possono contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle acque devono essere accumulati o accatastati su basamenti resistenti all'azione delle sostanze medesime.
Tali sostanze e materiali devono inoltre essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.
Gli stoccaggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono essere adeguati a tali prescrizioni entro il 30 giugno 1989.
5. Qualora venga accertata la non conformità dei serbatoi o dei contenitori ovvero degli stoccaggi alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Il Comune, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare la rimozione o l'inattivazione dei serbatoi o dei contenitori o degli stoccaggi, ovvero stabilire un congruo termine per l'adozione degli accorgimenti e delle misure previste dai commi citati.
6. [L'installazione, la disattivazione e la rimozione dei serbatoi, dei contenitori e degli stoccaggi di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere comunicate, entro sessanta giorni dall'inizio delle relative operazioni, al Servizio antincendi ed al Comune competente per territorio, mediante apposito modulo predisposto dal Servizio protezione ambiente. L'idoneità dei medesimi va verificata, su richiesta degli utenti, da parte del Servizio antincendi almeno ogni cinque anni.] (42).
7. [Per i serbatoi, i contenitori e gli stoccaggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere effettuate entro il 30 giugno 1990 dalla medesima data.] (43).
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono comunque considerate inquinanti le sostanze disciplinate dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In relazione alla pericolosità delle sostanze, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere determinate soglie quantitative per le sostanze e per i materiali contemplati dal presente articolo, sotto le quali non si applica la disciplina stabilita dai commi precedenti .
10. Resta ferma la disciplina concernente lo stoccaggio dei rifiuti stabilita dalla parte III (44).



Articolo 27 - Scarichi occasionali.
1. Al fine di tutelare le caratteristiche qualitative, di salubrità e paesaggistiche delle risorse idriche, è vietato effettuare scarichi occasionali, anche tramite i manufatti di scarico autorizzato, di qualsiasi liquido inquinante nell'alveo e sulle rive anche esterne dei corsi d'acqua pubblici e privati, naturali o artificiali, negli acquedotti, nonché nelle aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti previste dall'articolo 5 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 e nelle aree di salvaguardia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. Resta fermo quanto disposto dagli articolo 90 e 92 (45).



Articolo 28 - Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque.
1. Per quanto non disciplinato dalla parte I del presente testo unico, la Provincia autonoma di Trento provvede in ordine alle finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, attraverso l'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, tenuto conto degli strumenti di coordinamento con le funzioni di competenza dello Stato previsti dalle predette disposizioni.