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LEGGI IN MATERIA
Delibera Giunta Provinciale 9 settembre 1988, n. 10050 (1)
D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., modificato con la Legge Provinciale 25 luglio 1988 n. 22 e con la Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 26. Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (2) (3).
| CONTENUTO: |
Il relatore comunica:
Con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., veniva approvato il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Provinciale 27 febbraio 1986, n. 4.
L'articolo 1 della Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22, prevede che la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in Provincia di Trento è disciplinata dal predetto testo unico emanato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-14/Legisl. con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli della medesima legge.
Il predetto articolo 1, comma 2, della Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22, stabilisce inoltre che il Testo unico, come modificato e integrato dalla medesima legge, dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa deliberazione della Giunta provinciale con la quale sarà provveduto al predetto coordinamento.
A tenore dell'articolo 88 della Legge Provinciale n. 22 del 1988, nell'elaborazione del coordinamento normativo devono essere soppressi, nell'intestazione degli articoli, i riferimenti alle disposizioni di legge coordinate nel nuovo testo unico, nonché sostituiti i richiami e le denominazioni dei commi originari effettuati con numeri ordinali con i corrispondenti numeri cardinali posti dopo la parola comma o commi.
Si fa peraltro rilevare che, ai sensi dell'articolo 86 della Legge Provinciale n. 22 del 1988, sono state abrogate tutte le originarie leggi provinciali riunite nel Testo unico, posto che quest'ultimo viene a sostituire la precedente legislazione in quanto assunto tra le fonti legislative, e che tutti i riferimenti alle leggi provinciali abrogate devono ritenersi sostituiti con il riferimento al testo unico, nel testo modificato ed integrato dalla Legge Provinciale n. 22 del 1988.
Si evidenzia inoltre che la Legge Provinciale n. 22 del 1988 è stata emendata, su specifica indicazione governativa, nel periodo in cui era sottoposta all'esame del Governo, con la Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 26, talché si rende necessario estendere il coordinamento con le disposizioni di quest'ultima legge provinciale.
Si propone quindi di emanare il nuovo testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel testo allegato alla presente.
Ciò premesso, la Giunta provinciale
- udita la relazione;
- visto il Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. n. 1-41/Legisl. del 26 gennaio 1987;
- vista la Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
- visto l'articolo 23 della Legge Provinciale 22 agosto 1988, n. 26;
- a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
- di emanare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge Provinciale 25 luglio 1988, n. 22 - il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, quale risulta dal testo coordinato del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. con leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22 e 22 agosto 1988, n. 26, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che il predetto Testo Unico sarà individuato e denominato con la seguente dicitura: "Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni" - in sigla "Testo Unico Legge Provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti" -;
- di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.
| ELENCO ARTICOLI: |
- PARTE I - Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento
- Articolo 1 - Finalità della legge
- Articolo 2 - Ambito di applicazione delle disposizioni
- Articolo 3 - Limiti di accettabilità delle emissioni
- Articolo 4 - Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti
- Articolo 5 - Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti
- Articolo 6 - Denuncia degli impianti termici esistenti
- Articolo 7 - Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti
- Articolo 8 - Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti
- Articolo 8/bis - Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali
- Articolo 8/ter - Autorizzazioni per gli impiani industriali
- Articolo 9 - Coordinamento con la normativa statale
- Articolo 10 - Contributi ammessi
- Articolo 11 - Conduzione degli impianti termici
- Articolo 12 - Gallerie stradali
- Articolo 13 - Ambito di applicazione delle disposizioni
- Articolo 14 - Insedimaneti produttivi e civili, esistenti o nuovi
- Articolo 15 - Conformità degli scarichi ai limiti
- Articolo 16 - Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi
- Articolo 17 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili
- Articolo 17/bis - Smaltimento dei liquami di automezzi itineranti
- Articolo 17/ter - Scarichi degli stabilimenti idropinici e idrotermali
- Articolo 17/quater - Scarichi dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici
- Articolo 17/quinquies - Disposizioni in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini
- Articolo 18 - Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti
- Articolo 19 - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari
- Articolo 20 - Scarichi degli insediamenti civili esistenti
- Articolo 21 - Scarichi nei laghi
- Articolo 22 - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Articolo 23 - Autorizzazione allo scarico
- Articolo 23/bis - Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico
- Articolo 24 - Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi
- Articolo 25 - Restituzione di acque derivate
- Articolo 26 - Serbatoi o contenitori di materiale inquinante
- Articolo 27 - Scarichi occasionali
- Articolo 28 - Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque
- Articolo 29 - Lavorazioni pericolose
- Articolo 30 - Provvedimenti per la tutela dell'ambiente in relazione all'attività agricola
- Articolo 31 - Strumenti urbanistici
- Articolo 32 - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare
- Articolo 33 - Adeguamento dei regolamenti locali
- Articolo 34 - Regolamenti per il servizio di fognatura
- Articolo 35 - Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti
- Articolo 36 - Ripartizione di competenze
- Articolo 37 - Vigilanza
- Articolo 38 - Metodologie di accertamento
- Articolo 39 - Consulenze e prestazioni esterne
- Articolo 40 - Servizio di rilevamento e catasto
- Articolo 41 - Provvedimenti conseguenti al controllo
- Articolo 42 - Dispositivi di abbattimento e depurazione
- Articolo 43 - Impianti centralizzati di depurazione industriale
- Articolo 44 - Gestione tecnica degli impianti di depurazione
- Articolo 45 - Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura
- Articolo 46 - Ricorsi
- Articolo 47 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo II
- Articolo 48 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo III
- Articolo 49 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo V
- Articolo 50 - Irrogazione delle sanzioni amministrative
- Articolo 51 - Aggiornamento delle tabelle
- Articolo 52 - Rinvio
- Articolo 53 - Norme finanziarie
- PARTE II - Piano provinciale di risanamento delle acque
- Articolo 54 - Piano provinciale di risanamento delle acque
- Articolo 55 - Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque
- Articolo 56 - Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione
- Articolo 56/bis - Trattamento a rendimento intermedio delle pubbliche fognature
- Articolo 57 - Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature
- Articolo 58 - Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza
- Articolo 59 - Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature
- Articolo 60 - Norme contrattuali
- Articolo 61 - Sanzioni
- Articolo 62 - Norma transitoria
- PARTE III - Gestione dei rifiuti
- Articolo 63 - Campo di applicazione
- Articolo 64 - Ripartizione delle competenze in materia di smaltimento dei rifiuti
- Articolo 65 - Piani di smaltimento dei rifiuti
- Articolo 65/bis - Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani
- Articolo 66 - Stralci ed aggiornamenti
- Articolo 67 - Pubblica utilità ed effetti urbanistici
- Articolo 68 - Piano di intervento
- Articolo 68/bis - Ulteriori disposizioni per l'utilizzo di impianti di trattamento esistenti
- Articolo 69 - Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
- Articolo 69/bis - Finanziamenti ai Comuni
- Articolo 70 - Gestione delle discariche per rifiuti urbani
- Articolo 71 - Oneri di gestione
- Articolo 71/bis - Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani
- Articolo 72 - Impianti a tecnologia complessa
- Articolo 72/bis - Incentivazioni per la gestione sperimentale di un impianto di pirolisi
- Articolo 73 - Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani
- Articolo 74 - Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani
- Articolo 75 - Interventi di somma urgenza
- Articolo 76 - Bonifica delle discariche esaurite
- Articolo 77 - Chiusura e bonifica delle discariche non controllate
- Articolo 77/bis - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
- Articolo 78 - Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini
- Articolo 79 - Smaltimento dei materiali inerti
- Articolo 80 - Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura
- Articolo 81 - Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie
- Articolo 82 - Carcasse di animali e rifiuti di macellazione
- Articolo 83 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Articolo 84 - Autorizzazioni
- Articolo 85 - Domanda di autorizzazione
- Articolo 85/bis - Autorizzazioni cumulative
- Articolo 86 - Procedura e contenuto dell'autorizzazione
- Articolo 87 - Accumulo temporaneo dei rifiuti
- Articolo 88 - Garanzie fiduciarie
- Articolo 89 - Documenti per il trasporto e registri di carico e scarico
- Articolo 90 - Divieto di abbandono dei rifiuti
- Articolo 91 - Ordinanze contingibili e urgenti
- Articolo 92 - Controllo e sanzioni amministrative
- Articolo 92/bis - Disposizioni particolari in materia di sanzioni amministrative
- Articolo 93 - Catasto e statistiche
- Articolo 94 - Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa
- Articolo 95 - Impianti per il trattmento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta
- Articolo 96 - Modalità di gestione
- Articolo 97 - Interventi di sensibilizzazione e incentivazione
- PARTE IV - Disposizioni particolari
- ALLEGATI - Tabelle relative alla PARTE I
- TABELLA A - Limiti di accettabilità per le emissioni da impianti termici
- TABELLA B - Limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna unità termica ad uso produttivo o misto o da ciascuna unità produttiva
- TABELLA C - Limiti di accettabilità per le concentrazioni in gallerie stradali
- TABELLA D - Limiti di accettabilità in acque superficiali per gli scarichi da insediamenti produttivi
- TABELLA E - Limiti di accettabilità per scarichi in acque superficiali da insediamenti civili previa depurazione biologica
- TABELLA F - Limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali, sul suolo e sul sottosuolo provenienti da insediamenti civili, previo trattamento chimico-fisico
- TABELLA G - Limiti di accetabilità per gli scarichi in fognatura da insediamenti produttivi
- ALLEGATI - Tabelle relative alla PARTE II
- TABELLA 1 - Impianti di depurazione biologica dei liquami di pubblica fognatura. Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico
- TABELLA 2 - Impianti di sedimentazione meccanica delle pubbliche fognature. Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico
- TABELLA 3 - Impianti di trattamento intermedio delle pubbliche fognature. Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico
- NOTE
