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LEGGI IN MATERIA


Delibera Giunta Provinciale 3 novembre 1998, n. 12636 (1)

APPROVAZIONE DI DIRETTIVA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

ELENCO ARTICOLI:
CONTENUTO ARTICOLI:

La Giunta provinciale

omissis...

delibera

1. Di approvare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 7 e 8, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 - le direttive per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto che le direttive di cui al precedente punto 1. hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate.

3. di disporre che le direttive di cui al precedente punto 1. hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato - Direttive per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili

1. Oggetto

1.1. La legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti" - di seguito denominata "Legge provinciale" - prevede all'articolo 4, comma 7, che la Giunta provinciale, in attesa della legge di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, approvi le direttive per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, aventi efficacia vincolante per gli enti ed i soggetti che esercitano le attività ivi considerate.

1.2. Le presenti direttive tengono conto delle indicazioni del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, delle disposizioni di cui alla citata Legge provinciale sulla raccolta differenziata e delle osservazioni inoltrate dall'organismo di rappresentanza dei comuni.

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2. Progetti di riorganizzazione delle raccolte differenziate

2.1 Gli Enti locali che - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge provinciale - gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani approvano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive un apposito progetto di riorganizzazione del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. Ai fini della predisposizione del predetto progetto gli Enti locali si avvolgono, ove ne sussistano i presupposti, della collaborazione delle rispettive aziende speciali o società pubbliche di gestione del servizio. Al fine di assicurare un sufficiente grado di uniformità gestionale sul territorio provinciale, gli Enti locali trasmettono, in tempo utile, il documento di progetto all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, la quale potrà esprimere - entro i 30 giorni successivi alla sua ricezione - osservazioni e proposte di modifica del documento.

2.2. Il progetto di cui al punto 2.1. viene predisposto in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e contiene:
a) la ricognizione delle iniziative in atto o in corso di realizzazione in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili, evidenziando gli aspetti connessi all'incidenza del numero o del volume onderato dei contenitori e/o dei mezzi itineranti per abitante, all'influenza dell'azione di sensibilizzazione svolta, all'influenza degli incentivi operati sulla riduzione della relativa tassa;
b) l'individuazione dei quantitativi di riferimento di rifiuti urbani ed assimilabili prodotti sui quali computare gli obiettivi di riduzione;
c) l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nello specifico ambito territoriale di competenza, tenuto conto dei risultati già ottenuti in materia di raccolta differenziata, nonché delle misure percentuali progressive stabilite dall'articolo 24 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'individuazione di particolari situazioni connesse con le specifiche vocazioni turistiche del territorio, in relazione alle quali si renda opportuno attivare appropriati sistemi di raccolta differenziata, con particolare riferimento al settore alberghiero, dei campeggi ed a quello dei rifugi alpini;
e) la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi tecnici e amministrativi necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla lettera c), tenuto conto dell'efficienza dell'attuale sistema di raccolta, delle nuove tecnologie disponibili e dell'assetto imprenditoriale locale del riciclaggio;
f) le modalità di armonizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani con la disciplina in materia di gestione degli imballaggi, dei beni durevoli, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, degli oli minerali esauriti e dei rifiuti di beni in polietilene;
g) la determinazione dei tempi per la realizzazione degli interventi di attuazione del progetto e dei relativi criteri di priorità;
h) la determinazione degli oneri finanziari riferiti ai costi di gestione, agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, nonché - ove occorra - la definizione dei criteri di ripartizione dei predetti oneri tra i comuni interessati e gli utenti dei servizi pubblici integrativi, relativamente al comparto delle raccolte differenziate;
i) l'organizzazione dei flussi informativi concernenti i movimenti dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

2.3. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 9, comma 2, della Legge provinciale.

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3. Valutazione degli obiettivi

3.1. Ai fini del computo delle percentuali ponderali di rifiuti raccolti in modo differenziato si considerano le frazioni di rifiuti elencate alla tabella A allegata alla Legge provinciale, dando priorità ai gruppi di cui alle lettere a), c) ed e) della medesima tabella. Parimenti, nel medesimo computo sono calcolati - anche per gli effetti della lett. g) di cui alla citata tabella A - i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle pubbliche fognature che - in quanto destinati al recupero - non sono conferiti in discarica, nonché i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio che, ai sensi delle norme vigenti, entrano nel circuito della raccolta differenziata pubblica.

3.2. Le frazioni pericolose ricomprese nei gruppi b) ed f) della tabella citata al punto 3.1. devono essere accolte nel rispetto delle misure percentuali progressive di cui all'articolo 14 della Legge provinciale.

3.3. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere conseguite nell'ambito dei singoli bacini di raccolta dei rifiuti urbani.

3.4. Per i fini di cui al presente paragrafo, i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle pubbliche fognature sono considerati con una percentuale convenzionale di sostanza secca pari al 16% e sono riferiti al bacino di raccolta dei rifiuti urbani in cui è ubicato l'impianto di depurazione dal quale derivano.

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4. Attività di sensibilizzazione

4.1. Ai fini della copertura dei costi di gestione di servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani - ivi compresa la raccolta differenziata - e della realizzazione di iniziative promozionali e di sostegno resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dagli artt. 8, 10, 11 e 12 della legge provinciale.

4.2. Indipendentemente dalle previsioni di cui al punto 4.1., l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede ad organizzare un idoneo sistema di informazione sullo stato di attuazione delle presenti direttive, volto alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema delle raccolte differenziate.

4.3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede, in coerenza con il proprio programma di attività, ad organizzare un'adeguata campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta ai turisti che frequentano il territorio provinciale.

4.4. Allo scopo di garantire un efficace messaggio nella sensibilizzazione e nella divulgazione aderenti gli obiettivi della raccolta differenziata, dovrà essere promosso un sistema di identificazione univoca della rete dei contenitori destinati alla raccolta differenziata che - pur nel rispetto delle modalità organizzativi consolidatesi a livello locale - si informa ai seguenti criteri:
a) ogni contenitore destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti deve essere identificato con un logo recante i contenuti e le colorazioni di riferimento per le varie frazioni di rifiuti raccolti, secondo quanto precisato nello schema allegato alle presenti direttive;
b) i nuovi contenitori collocati sul territorio successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti direttive dovranno presentare una colorazione conforme alle indicazioni stabilite nell'allegato alle presenti direttive;
c) i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi di cui alle lett. b) ed f) della tabella A allegata alla Legge provinciale dovranno inoltre essere muniti di etichette illustranti le classi di rischio o pericolosità dei rifiuti contenuti, ai sensi della vigente normativa in materia di etichettatura.

4.5. L'adeguamento ai sensi del punto 4.4., lettere a) e c), dovrà in ogni caso essere considerato dal progetto di riorganizzazione.

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5. Armonizzazione dei progetti col Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti

5.1. Parallelamente alle procedure di predisposizione dei progetti di riorganizzazione delle raccolte differenziate, la Provincia promuoverà idonee misure di intervento finalizzate a dotare le discariche di prima categoria in esercizio di appropriati impianti di compostaggio o di stabilizzazione per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, connessi - ove occorra - ad adeguati impianti di maturazione finale dei prodotti trattati.

5.2. La dotazione degli impianti di cui sopra deve essere commisurata al fabbisogno del bacino di utenza gravitante sulle singole discariche, considerando in termini quantitativi il trattamento del 30% in peso dei rifiuti conferiti allo smaltimento per un obiettivo di trattamento provinciale di almeno 68.000 t/anno.

5.3. L'installazione degli impianti di cui sopra - ivi compresi altri sistemi anaerobici di trattamento dovrà essere attuata in sincronia con il completamento del sistema di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilabili.

5.4. Ai fini del trattamento anaerobico sono presi prioritariamente in considerazione gli impianti già esistenti di trattamento anaerobico di frazioni organiche.

5.5. I servizi connessi con le dotazioni previste dal presente paragrafo sono contemplati nei progetti di riorganizzazione di cui al paragrafo 2. in modo coordinato con la programmazione provinciale degli interventi.

5.6. Parimenti i progetti di riorganizzazione indicano gli impianti individuati dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti come centri di raccolta zonali (CRZ), nonché le occorrenti infrastrutture da realizzare a livello comunale o sovracomunale, quali piazzole recintate e controllate per il compostaggio dei residui vegetali prodotti nel proprio ambito territoriale. Tali indicazioni sono altresì formulate in modo da assicurare una coerente organizzazione dell'eventuale servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

5.7. Il progetto di riorganizzazione di cui al paragrafo 2. individua gli Enti locali che provvedono all'installazione e/o gestione delle infrastrutture di livello comunale o sovracomunale previste al punto 5.6.

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6. Autorizzazioni

6.1. Gli impianti e le infrastrutture da realizzarsi per l'attuazione della Legge provinciale e delle presenti direttive, non rientranti nelle procedure previste dall'articolo 6 della Legge provinciale nonché dall'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 84 del medesimo Testo unico. A tal fine la domanda di autorizzazione è presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, corredata da un apposito progetto redatto in conformità a quanto specificamente indicato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con delibera della Giunta provinciale 30 aprile 1993, n. 5404 così come modificato dal primo aggiornamento approvato con delibera della Giunta provinciale 9 maggio 1997, n. 4526.

6.2. Per la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al punto 6.1. si applica la disciplina stabilita dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e dall'articolo 66 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

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7. Criteri di riorganizzazione dei sistemi di raccolta

7.1. In ogni ambito territoriale individuato la raccolta differenziata potrà essere organizzata secondo uno dei seguenti sistemi, avuto riguardo alle peculiarità di ciascun ambito e alle iniziative già in corso:
a) Sistema aggiuntivo
La raccolta differenziata delle frazioni recuperabili ritenute significative ai fini dell'ottenimento degli obiettivi di legge si affianca al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e si basa sul conferimento delle frazioni recuperabili, preventivamente selezionate da parte del cittadino, alle seguenti strutture:
- campane stradali e contenitori presso gli esercizi pubblici;
- centri di raccolta zonali;
- piattaforme e piazzole di compostaggio;
- raccolta itinerante porta a porta.
b) Sistema integrato
La raccolta differenziata dei rifiuti di cui alle lettere b), c), d) e), 0 e g) della tabella A allegata alla Legge provinciale è organizzata secondo le medesime modalità stabilite al precedente punto A). In tal caso la valorizzazione dei rifiuti di cui alla lett. a) della citata tabella viene eseguita attraverso impianti di selezione posti a valle del sistema di raccolta differenziata della frazione secca, della frazione umida e degli eventuali altri rifiuti recuperabili.
c) Sistema misto
La raccolta differenziata viene organizzata applicando in modo combinato i sistemi di cui alle precedenti lettere A) e B).

7.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge provinciale, la riorganizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti in bacini di dimensione subcomprensoriale dovrà essere progressivamente orientata dagli Enti locali interessati secondo criteri di omogeneità e standardizzazione su scala almeno comprensoriale.

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8. Incidenza delle raccolte differenziate sulla tariffazione

8.1. In connessione con il sistema tariffario che sarà applicato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'articolo 8, comma 1, della Legge provinciale, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve essere organizzato in modo da consentire una progressiva riferibilità ai produttori dei rifiuti conferiti in modo indifferenziato, in coerenza con le tempistiche che saranno eventualmente stabilite dalle norme di attuazione del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997. Anche al fine di assicurare un riscontro economico alla pratica della raccolta differenziata, potranno essere utilizzati i seguenti criteri guida:
a) Riferibilità al volume dei rifiuti
Questo sistema si basa sull'impiego di contenitori personalizzati quali i sacchi o i bidoni.
Nel caso dei bidoni le utenze possono scegliere la volumetria del contenitore impiegato per la frazione secca, per la, frazione umida ed eventualmente per le altre frazioni recuperabili. Nel caso di condomini o grandi utenze che già utilizzano i volumi massimi disponibili, può essere conteggiato il numero dei contenitori impiegati.
Una variante a tale sistema è quello di porre in vendita i sacchi che l'utente utilizzerà per il conferimento dei rifiuti indifferenziati; nel qual caso è necessario porre una soglia base minima di sacchetti acquistati da ogni singola utenza.
b) Riferibilità al volume ed alla frequenza di svuotamento
In questo caso l'utente può scegliere preventivamente sia il volume del proprio contenitore che la frequenza di asporto da parte del gestore del servizio di raccolta. In tale ipotesi sarà necessario fissare preventivamente una frequenza minima di svuotamenti in un determinato arco di tempo.
c) Riferibilità al volume ed al numero di svuotamenti
In questo caso non viene valutata la frequenza con cui l'utente viene servito ma il reale numero di svuotamenti effettuati ed il volume del contenitore impiegato. Anche in tale ipotesi è necessario fissare un numero minimo di svuotamenti nel periodo.
d) Riferibilità diretta al peso dei rifiuti
Il sistema di misurazione diretta del peso dei rifiuti viene effettuato mediante l'ausilio di componentistica elettronica applicata ai contenitori ed ai mezzi di raccolta.
e) Riferibilità all'effettivo quantitativo di rifiuti raccolti differenziatamente
Il sistema di misurazione è implementato presso i centri di raccolta zonali o nell'ambito del sistema di raccolta porta a porta delle frazioni riciclate, per determinare gli sconti da effettuare sulla tariffazione di base predeterminata.

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Allegato alle direttive per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili

BOZZA DEL LOGO DI IDENTIFICAZIONE DEI CONTENITORI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

 

MATERIALE RACCOLTO COLORE SFONDO, CARTINA E SCRITTA MATERIALE
CartaGiallo zinco Ral 1018
VetroVerde-Giallo Ral 6018
IngombrantiBlu turchese Ral 5018
Plastica Bianco puro Ral 9010
Organico Marrone Rame Ral 804
Rifiuti urbani pericolosi
(da specificare sul singolo contenitore)
Rosso segnale Ral 3020 (coperchio)
Bianco puro Ral 9010 (contenitore)
MetalloGrigio Traffico Ral 7042
TessiliArancione puro Ral 204
MultifrazioneBlu cielo Ral 5015

NOTE:
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 dicembre 1998, n. 51.