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Circolare 21 maggio 1999, n. 111 (1)
TARSU - TARIFFA RIFIUTI
Con i provvedimenti indicati in oggetto sono state previste, oltre alla proroga del 31 marzo 1999 del termine generale per le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la finanza locale 1999, modificazioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati sulla cui portata è opportuno fornire chiarimenti anche in relazione alle variazioni della normativa ambientale.
Il rinvio al 1° gennaio 2000 del termine per l'introduzione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge n. 426 del 1998 (Suppl. n. 12/L della G.U. n. 11/99), ha comportato ovviamente l'operatività anche per il 1999 della normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per effetto del disposto dell'art. 31, comma 7, prima parte, della legge n. 448 del 1998, il prelievo può continuare ad essere commisurato in base ai criteri tradizionali (uso e superficie) già adottati fino al 1998 ovvero, qualora non sia stato già provveduto, può essere determinato facoltativamente in base ad uno dei due metodi indicati nell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 come integrato con l'art. 3, comma 68, lett. e), della legge n. 549 del 1995, riguardanti rispettivamente la commisurazione della tassa alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia di attività con elaborazione di appositi coefficienti (comma 2) ovvero alla produzione di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico, metodo quest'ultimo che presuppone l'organizzazione di adeguate modalità di rilevazione dei rifiuti, potendo essere basato solo in misura marginale e cautelativa sulla presunzione della produzione minima di rifiuti.
  
I
L'introduzione anticipata della tariffa a titolo sperimentale per il 1999 in deroga al predetto termine del 1° gennaio 2000 con conseguente disapplicazione della normativa sulla tassa, è possibile, ad avviso di questa Amministrazione, soltanto in presenza delle condizioni sostanziali poste dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (artt. 21, comma 1, e 23 riguardanti l'organizzazione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, e art. 49, commi 7,8 e 10 riguardanti la necessaria operatività della tariffa base o di riferimento e dell'attivazione del contributo del Consorzio nazionale degli imballaggi ai comuni che attuano la relativa raccolta differenziata). La facoltà di sperimentazione anticipata, già prevista dall'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha trovato infatti conferma nella disposizione contenuta nell'art. 31, comma 7, secondo periodo, della legge n. 448 del 1998 citata, che non consente l'adozione di una qualsiasi tariffa ma soltanto di quella prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (vedi il riferimento testuale a "la tariffa") in quanto, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta (soggetta come tale alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione), non può prescindersi dai criteri e condizioni posti dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 quale unica alternativa alla vigente tassa.
Come chiarito nel predetto comma 7, secondo periodo, le delibere regolamentari, che introducono e disciplinano la tariffa in via sperimentale (come quelle che in futuro la introdurranno a regime), non sono ovviamente soggette all'esame del Ministero delle finanze, cui spetta soltanto rilevare la sussistenza o meno delle condizioni per la legittima disapplicazione della normativa sulla tassa, dopo l'esame degli organi regionali di controllo sulla competenza, la forma e la procedura della deliberazione (art. 17, comma 41, della legge n. 127 del 1997). In mancanza delle indicate condizioni di legge la deliberazione di sperimentazione può essere oggetto di censure in sede amministrativa o giurisdizionale.
Ai fini della gestione della tariffa sperimentale nel corso del 1999 si evidenzia la modifica apportata all'art. 49 sopracitato con l'art. 1, comma 23, della legge n. 426 del 1998 che, in via transitoria ("Fino al 1° gennaio 2000") e salvo diverso accordo con il gestore del servizio, attribuisce all'ente locale l'applicazione e riscossione del "corrispettivo della raccolta e dello smaltimento" dei rifiuti urbani (e assimilati) in via diretta o con affidamento a terzi secondo i poteri riconosciuti ai comuni in via generale dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
  
II
In ordine alle modifiche della normativa sulla tassa rifiuti, si rileva che sono stati estesi all'annualità 1999:
a) la possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 22 del 1997 (art. 31, comma 23, della legge n. 448 del 1998), ferma restando la facoltà di dedurre, al predetto titolo. una quota non superiore al 15% del costo complessivo del servizio di nettezza urbana (art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993 come inserito con l'art. 3, comma 68, lett. b), della legge n. 549 del 1995;)
b) il trattamento di esonero totale delle aree accessorie e pertinenziali di cui all'art. 6 del D.L. n. 328 del 997 convertito con la legge n. 410 del 1997 (art. 1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 convertito nella legge n. 75 del 1999) assicurando così la continuità del trattamento fiscale di tali aree fin dal 1° gennaio 1984.
  
III
In merito al regime fiscale applicabile nel caso di rifiuti urbani assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h), del D.Lgs. n. 22 del 1997 si ribadisce, in relazione a talune incertezze sorte nella prassi, che l'esonero dalla privativa comunale (esclusione dell'obbligo di conferire al servizio pubblico di tali rifiuti) ha luogo soltanto nel caso che sia dimostrato a consuntivo l'avvio al recupero attraverso idonea documentazione (art. 10, commi 3 e 15, del D.Lgs. n. 22 del 1997 o, qualora non sia previsto l'obbligo del formulario di identificazione, altra documentazione con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa, incaricata del trattamento), fermi restando la qualificazione ed il regime di rifiuto assimilato, che continua ad operare nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero i rifiuti predetti.
Di conseguenza spetta al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al recupero, non la detassazione di superfici ma una riduzione della misura di tariffa (art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 e art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997), sulla base dei criteri da stabilire con un'apposita norma regolamentare (circolari n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 119/E del 7 maggio 1998), che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall'altra, dell'esigenza di incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione all'entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti.
Circa la misura della riduzione della tassa si ritiene, per quanto sopra detto e per esigenze di semplificazione, che la stessa possa essere calcolata in base ad un coefficiente attenuato di proporzionalità ai rifiuti destinati al recupero, eventualmente ancorato alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di recupero e riciclo prescritte dalle direttive comunitarie (artt. 24 e 37 del D.Lgs. n. 22 del 1997). Il valore massimo di tale coefficiente va comunque determinato in modo che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non comporti l'esonero integrale del prelievo per tener conto del residuo carico relativo ai costi comuni e collettivi da coprire con la tassa (vedi anche risoluzione n. 16/E del 9 febbraio 1999). Nel caso della tariffa sperimentale (art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997) o di applicazione del metodo dei rifiuti effettivamente conferiti di cui all'art. 65, comma 1, seconda parte, del D.Lgs. n. 507 del 1993, la determinazione della riduzione è facilitata dall'introduzione delle quote, fissa e variabile, di tariffa.
Con l'occasione è opportuno rilevare che, essendo stato prorogato fino al 30 giugno 1999 il termine per adeguare alla normativa recata dal D.Lgs. n. 22 del 1997 la gestione dei residui tuttora esclusi dal regime dei rifiuti, compresi i cosiddetti "mercuriali" di cui al D.M. 5 settembre 1994 (art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 22 modificato dall'art. 49, comma 2, della legge n. 448 del 1998), tali residui non possono essere considerati rifiuti (né speciali né suscettibili di assimilazione). Pertanto le superfici, su cui di regola i medesimi si producono, non possono essere esonerate, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del
1993, fino alla predetta data dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti sempreché l'ente territoriale abbia assimilato agli urbani i rifiuti prodotti su tali superfici in aggiunta ai residui in questione. Ovviamente la tariffa ordinaria sarà applicabile in misura ridotta in relazione alla minore entità dei rifiuti assimilati secondo i criteri già a suo tempo forniti con la circolare n. 95/E del 22 giugno 1994.
  
IV
In ordine alle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate nel termine ultimo del 31 marzo 1999 (art. 1 del D.L. n. 8 del 1999 citato) si deve ritenere legittima l'eventuale introduzione con effetto dal 1999, in base ai più ampi poteri regolamentari riconosciuti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, di disposizioni derogatorie della disciplina sostanziale o procedimentale del D.Lgs. n. 507 del 1993, sempreché le stesse non riguardino i soggetti passivi (occupante stabile a vario titolo o di fatto), la definizione della fattispecie imponibile (superfici coperte o scoperte a qualsiasi uso esclusivo adibite e suscettibili di produrre rifiuti, eccettuate le superfici coperte o scoperte condominiali o quelle scoperte accessorie e pertinenziali) ed il limite del prelievo. Al riguardo si precisa che non è preclusa l'eventuale adozione di più esatti metodi di ripartizione del carico in relazione all'attitudine effettiva a produrre rifiuti (ad es. adozione di uno dei due metodi di cui al comma 1 dell'art. 65 citato, introduzione di un coefficiente correttivo rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare), anche se tale possibilità comporta un maggior carico nei confronti di alcune utenze compensato da un minor carico su altre utenze (ad es. con nuclei minori); si tratterebbe in tale ipotesi non di un aggravio di imposizione ma di una più equa ed efficiente ripartizione del carico sempre in relazione al criterio base o strutturale della produttività ovvero della produzione effettiva di rifiuti.
Peraltro rimane fermo il potere comunale di prevedere, a titolo di agevolazione, una riduzione del carico nei confronti di utenti in disagio economico-sociale o di soggetti meritevoli sotto altro profilo non contrastante con i principi dell'ordinamento, salva la copertura della "spesa fiscale" ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
In ordine alla tempestività delle deliberazioni, si ribadisce che il termine generale (31 marzo per il 1999) è decadenziale soltanto per le deliberazioni tariffarie non anche per quelle regolamentari, le quali però se adottate dopo il termine, hanno effetto a decorrere dall'anno successivo ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Infine le deliberazioni che si configurano come atti dovuti (a seguito di controllo, di sentenza e di prevedibile violazione dell'obbligo di copertura in base alle risultanze contabili ecc.) non sono vincolate al termine decadenziale in questione.
  
V
Sulla sussistenza del presupposto di imponibilità in ordine a talune fattispecie che hanno formato oggetto di recenti decisioni giurisdizionali (cantine, garage di abitazioni, arenili in concessione e simili) si ribadisce in via generale che la minore potenzialità di rifiuti di una superficie in uso (non accessoria o pertinenziale, né produttiva di rifiuti speciali o pericolosi) non dà luogo ad esonero per mancanza del presupposto (attitudine a produrre apprezzabili rifiuti: art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993) ma giustifica l'attenuazione della misura della tariffa unitaria del complesso ovvero può determinare la individuazione di una sottocategoria (ad es. abitazioni con una determinata incidenza percentuale di superfici destinate a cantina, garage e ripostigli, stabilimenti balneari con determinata incidenza dell'arenile operativo non attrezzato, ecc.) rispetto alla categoria di base (abitazioni o stabilimenti ordinari con incidenza inferiore di tali locali o superfici).
D'altra parte l'esonero (illegittimo) di superfici (non accessorie o pertinenziali) a bassa produttività di rifiuti facenti parte di un complesso indurrebbe comunque ad apportare un aumento tariffario per le superfici tassate dell'intera categoria, stante l'invarianza dei rifiuti totali.
  
VI
In tema di accertamento di annualità anteriori per i comuni che hanno introdotto la tariffa sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 16, del D.Lgs. n. 22 del 1997 in presenza delle condizioni sostanziali sopraindicate, si precisa che la normativa sulla tassa, ferma restando la sua disapplicazione a decorrere dall'introduzione della tariffa, continuerà ad avere effetto ai fini dell'accertamento e riscossione dei tributi (tassa rifiuti, addizionali ex Eca e tributo provinciale) e delle sanzioni fino alla scadenza dei termini di accertamento e di iscrizione a ruolo delle singole annualità in relazione ai presupposti verificatisi fino alla data di introduzione della tariffa (ciò in linea con i nuovi criteri recentemente adottati con la circ. n. 188/E del 16 luglio 1998, punto 4.16, che ha escluso la necessità della conferma espressa del potere di accertamento dei tributi soppressi o non più applicabili).
  
VII
Circa la liquidazione e riscossione ordinaria della tassa, si evidenzia che con il citato art. 31, comma 24 della legge n. 448 del 1998 è stata ripristinata a regime la disposizione, già introdotta con D.L. n. 492 del 1996 poi decaduto per mancata conversione, che, a modifica dell'originario art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, consente di effettuare entro l'anno successivo a quello di competenza la reiscrizione a ruolo, la liquidazione e iscrizione ordinaria o suppletiva delle nuove denunce e di eventuali accertamenti notificati entro tale termine nonché l'iscrizione a ruolo suppletivo entro l'anno successivo a quello della presentazione della denuncia tardiva o della notifica dell'accertamento effettuato posteriormente al suddetto termine sempreché tempestiva rispetto ai termini di cui all'art. 71 del citato decreto legislativo.
In via transitoria vengono altresì riaperti fino al 31 dicembre 1999 (art. 31, comma 24)i termini ordinari di iscrizione a ruolo a pena di decadenza delle annualità 1995, 1996 e 1997.
Per il 1998 si ritiene che il termine decadenziale di iscrizione a ruolo, previsto dall'originario art. 72, comma 1 (formazione e consegna del ruolo entro il 15 dicembre dell'anno di competenza), possa essere esteso anche in tal caso al 31 dicembre 1999, stante il chiaro intendimento normativo di introdurre un più lungo termine di iscrizione a ruolo, prevedendo altresì la proroga del termine di iscrizione a ruolo anche per le annualità anteriori (1995, 1996 e 1997).
  
VIII
In relazione a talune perplessità insorte circa la imponibilità agli effetti dell'IVA delle somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati reso entro il 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente anche nel caso che nel 1999 sia stata comunque introdotta in via sperimentale la tariffa ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 448 del 1998, si ritiene che, trattandosi di riscossioni a titolo di tassa riguardanti rapporti tributari insorti precedentemente al 1999 in vigenza della normativa di cui agli artt. 58 e segg. del D.Lgs. n. 507 del 1993, non si verifichi il presupposto impositivo dell'IVA, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 13, del collegato alla Finanziaria in corso di pubblicazione.
  
IX
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs. n. 22 del 1997, il tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale, istituito con l'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, è confermato quale entrata tributaria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla tariffa introdotta dal predetto art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, sulla cui misure tariffarie dovrà necessariamente essere calcolata la percentuale stabilita dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in forza della predetta avvenuta riconferma del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova tariffa sostitutiva della tassa.
Le Direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati curando altresì la trasmissione della presente agli enti rientranti nel proprio ambito territoriale.
  
(1) Emanata dal Ministero delle Finanze.
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