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ASSISTENZA ECONOMICA


INTRODUZIONE

Nell'anno 2000 il Servizio Sociale opererà su una maggiore valutazione dei contributi di minimo vitale limitando le concessioni e mirando alla copertura di alcune necessità (affitto, buoni mensa, trasporto, ecc.). Saranno applicati rigidamente i criteri previsti dalle Determinazioni Provinciali con maggiore impegno di formazione degli operatori nel settore della "presa in carico utente".
Nel 1999 gli operatori hanno valutato opportuno intervenire maggiormente con sussidi economici straordinari a copertura di spese particolari e non continuative soprattutto su nuclei nuovi per non favorire l'assistenzialismo.

SUSSIDI ECONOMICI "UNA TANTUM"

I sussidi economici mensili sono concessi a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali, mentre gli interventi "una tantum" sopperiscono a situazioni di emergenza individuale o familiare. Di norma i sussidi economici mensili in rapporto alle esigenze "minimo vitali" sono corrisposti mediante assegnazioni in denaro e possono essere concessi per un periodo massimo di sei mesi, salvo i casi di integrazione del reddito "minimo" del singolo.
Gli interventi "una tantum", per far fronte a situazioni di emergenza, sono concessi su proposta dell'Ente gestore in rapporto alla situazione economica del nucleo richiedente.

RIMBORSO TICKET PER INDIGENTI

Conformemente a quanto stabilito dalle determinazioni per l'accertamento dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze "minime vitali" è assicurato da parte dell'Ente gestore il rimborso della spesa per ticket alle strutture sanitarie farmaceutiche.
I soggetti aventi titolo a fruire degli interventi sono quelli che risultano identificati "indigenti" che sono muniti dell'apposita attetazione da presentare alla struttura che eroga la prestazione sanitaria.

SOGGETTI INVALIDI O AFFETTI DA NEFROPATIA CRONICA

A favore di soggetti invalidi civili, ciechi civili o sordomuti viene concesso un contributo per soggiorni per cure climatiche termali rapportato all'entità delle entrate dell'intero nucleo familiare. Il periodo di soggiorno considerabile ai fini dell'erogazione del contributo non può superare i quindici giorni. L'entità del contributo è raddoppiata per gli invalidi ai quali è stata riconosciuta dal medico che ha prescritto la cura, la necessità di un accompagnatore. In alternativa alle spese per il soggiorno è ammesso a contributo il rimborso delle spese di trasporto per l'accesso allo stabilimento termale dove viene effettuata la cura.
A favore di soggetti nefropatici o portatori di trapianto renale è previsto un servizio di trasporto per il quale l'utente compartecipa alle spese in base al reddito. Il servizio di trasporto può essere utilizzato per i trasferimenti necessari al trattamento emodialitico, per visite di controllo o per il ritiro di materiale per la dialisi domiciliare. Per gli utenti che effettuano la dialisi a domicilio, compresi i pazienti in trattamento peritoneale, è ammesso un rimborso spese forfettario per i consumi di acqua e luce a prescindere dal reddito del nucleo familiare. Può essere concesso, infine, un contributo annuo a titolo di concorso spese per riscaldamento ai soggetti affetti da nefropatia cronica.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA

(Legge Provinciale 31 agosto 1991, n. 20)
Per cura ortodontica si intende qualsiasi intervento che mediante idonei apparecchi e tecniche specialistiche tende ad evidenziare e/o correggere malformazioni nelle arcate dentarie che compromettono, se non adeguatamente corrette, la funzione masticatoria del soggetto interessato. L'Ente gestore eroga un contributo per la suddetta cura ai soggetti residenti in Provincia di Trento in età compresa fra i sei anni compiuti ed i sedici anni non ancora compiuti alla data d'inizio delle cure, appartenenti a nuclei familiari con determinate fasce di reddito.
Per cura odontoiatrica protesica si intende protesi dentaria mobile in sostituzione di una o due arcate dentarie in assenza di dentatura naturale o protesi dentaria mobile parziale, in assenza di uno o più denti naturali sostituiti da un sistema asportabile formato dallo stesso numero di denti mancanti. L'Ente gestore eroga un contributo per la suddetta cura ai soggetti residenti in Provincia di Trento che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e in base a determinate fasce di reddito.

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Trattasi di attività volta a tutelare e a migliorare le condizioni di vita delle persone con problemi psichici favorendone la permanenza o il reinserimento nel loro ambiente sociale attraverso interventi di aiuto e sostegno alla persona.
Le Assistenti Sociali effettuano interventi programmati con gli Operatori del settore di salute mentale adulti con pretazioni di vario genere tra cui colloqui di sostegno, interventi economici, avviamento al lavoro e inserimenti in strutture a carattere residenziale.
A favore di infermi di mente che abbisognano di essere collocati in struttre residenzili l'Ente gestore può concorrere al pagamento di rette presso casei di riposo o altre istituzioni nella misura massima del 50%, tenendo conto delle entrate personali e/o del nucleo familiare di appartenenza.

Date: 07/09/2010 - h: 15.46.30
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